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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4520/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Genova in Via del Lagaccio n. 24/1, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria
n.14/18, presso e nello studio dell'Avv. Iside B. Storace, la quale lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in via telematica (PEC:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec: t), dall'avv. Email_2
Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. Persona_1
n. 37875)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
1 RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare prescritto il diritto dell'INPS al recupero delle somme erogate a ricorrente a titolo di indennità di mobilità dal 1° gennaio 2014 al 18 gennaio 2014.
Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, oltre spese generali, CPA ed Iva da distrarsi
a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di averle anticipate”;
INPS:
“VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, confermando la debenza dell'importo di per € 632,37 lordi (pari ad € 562,90 netti), derivante dalla indebita percezione di indennità di mobilità non spettante .con vittoria di spese”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 22.10.2024, il sig. ha chiesto Parte_1
al Tribunale di dichiarare prescritto il diritto dell'INPS al recupero delle somme erogate a titolo d'indennità di mobilità dal 1° gennaio 2014 al 18 gennaio 2014, di cui (per la prima volta) alla delibera del Comitato Provinciale INPS del 30.5.2024 (doc. 3 INPS).
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell'avversario ricorso, perché la causa estintiva non sarebbe maturata, a seguito della comunicazione al ricorrente, in data 13.2.2024, di un atto di “Accertamento somme indebitamente percepite”, con efficacia interruttiva della prescrizione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di cui infra.
I fatti essenziali ai fini del decidere sono pacifici, non contestati o comunque documentalmente provati.
E' pacifico, tra le parti, che il 13.2.2024 il ricorrente abbia ricevuto la comunicazione dell'“Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione MOBILITA'… n.
460211/2012”, datato 8.2.2024, nel quale si indica: “Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 09/07/2012 al 31/12/2013 un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITA' n. 460211/2012 per un importo complessivo di euro 562,90 per la seguente motivazione:
2 -E' stata corrisposta l'indennità di mobilità non spettante a causa di rioccupazione a tempo parziale ovvero determinato” (doc. 1 ric.).
Dalla consultazione delle “Comunicazione obbligatorie del Ministero del lavoro”, prodotte dall'INPS, emerge, effettivamente, che il ricorrente era stato assunto da (nel CP_2
Contro seguito, per brevità, anche solo “ ) l'1.7.2013, mentre in data 1.1.2014 risulta un'ulteriore comunicazione, che dovrebbe corrispondere - secondo le deduzioni dell'INPS (v. p. 2 della memoria di costituzione) - alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Nella propria memoria l'INPS deduce, però, che l'indebito va ricondotto alla rioccupazione a tempo indeterminato (con decorrenza 1.1.2014, dunque).
Non è controverso ed è comunque documentalmente provato, che al ricorrente sia stata corrisposta, con valuta 14.2.2014, la somma (netta) di euro 555,55 con la causale “mobilità e anticipazione di mobilità”, riferita ad indennità di mobilità per “n. 18 giorni da 1/12/2013 a
18/1/2014 (v. prod. INPS, Cassetto previdenziale).
Si tratta della somma che, secondo le difese dell'INPS di cui all'odierna vertenza, doveva e deve essere ripetuta. Anche se, come visto, non coincide (esattamente) con quella di cui alla comunicazione del 13.2.2024 (euro 555,55 contro euro 562,90).
Non è controverso ed è peraltro documentalmente provato che il Comitato Provinciale
INPS, a seguito di ricorso amministrativo proposto dal sig. tramite Patronato per far Pt_1 valere l'intervenuta prescrizione, con delibera del 30.5.2014 abbia respinto il ricorso stesso, così motivando: “considerato che l'effettivo periodo dell'indebito è 01/01/2014 – 18/01/2014 e l'erogazione indebita è avvenuta il 6/2/2014. Il termine di prescrizione decorre dalla data di pagamento e vista la notifica del 13/2/2014 [v. supra], considerata l'interruzione dei termini di prescrizione ex art. 34 d.l. 18/2020, l'indebito non è prescritto” (doc. 3 ric.).
La data del pagamento di cui alla delibera non coincide, tuttavia, con quella dedotta e documentata dall'INPS in causa, così come non coincidono - lo si è osservato - l'importo pagato il
14.2.2014 e quello di cui si pretende la restituzione;
ancora, la causale della richiesta datata
8.2.2024 non si concilia con le “nuove date” (1.1.2014 – 18.1.2014), laddove fa riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo determinato/parziale (v. supra), mentre - secondo le difese di cui alla memoria dell'INPS - l'indebito dipende dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato (con decorrenza 1.1.2014).
3 Ad aumentare le incertezze la circostanza, del pari pacifica, che la prestazione fosse stata riconosciuta al sig. quanto meno) già nel 2013, con successiva sospensione per la durata Pt_1
Contro del contratto a tempo determinato alle dipendenze di cosicché le date indicate nella richiesta
INPS dell'8.2.2024, per individuare l'indebito, non risultano certo ictu oculi improbabile ed errate.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'INPS si è limitata a ribadire, peraltro con comunicazione ormai dell'8.7.2024, “… si conferma che l'importo dell'indebito è corretto ma sulla notifica era stato inserito un periodo errato. Quello esatto è 1/1/14 – 18/1/2014” (doc. 4 ric.).
3. Insomma, vi è stata, quanto meno fino all'introduzione della vertenza (ma tuttora permane), una grave incertezza in merito all'indebito che l'INPS intendeva e intende far valere, cosicché, proprio alla luce dei principi invocati dal resistente, gli atti adottati dall'INPS l'8.2.2024, dal Comitato Provinciale il 30.5.2024 e dall'INPS l'8.7.2024, non hanno certamente individuato, in modo univoco e comprensibile, il credito rivendicato e non hanno potuto produrre, quindi, gli effetti interruttivi della prescrizione propri di un atto di costituzione in mora. Con la conseguenza che, pur tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione ex art. 34 d.l. n. 18/2020, ogni pretesa di ripetizione, riferita ad un pagamento, effettuato tanto il 6, quanto il 14 febbraio 2014, era certamente prescritta al momento della proposizione del ricorso, per effetto del decorso del termine prescrizionale decennale in assenza di validi atti interruttivi.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente declaratoria d'estinzione del credito che l'INPS ha rivendicato in causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale) a beneficio del ricorrente, con distrazione a favore del difensore di questi, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
4 dichiara prescritto il diritto dell'INPS al recupero delle somme erogate al ricorrente a titolo d'indennità di mobilità per il periodo dall'1.1.2014 al 18.1.2014; condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 350,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace.
Genova, il 28 gennaio 2025.
Il GIUDICE
Stefano Grillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4520/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Genova in Via del Lagaccio n. 24/1, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria
n.14/18, presso e nello studio dell'Avv. Iside B. Storace, la quale lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in via telematica (PEC:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec: t), dall'avv. Email_2
Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. Persona_1
n. 37875)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
1 RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare prescritto il diritto dell'INPS al recupero delle somme erogate a ricorrente a titolo di indennità di mobilità dal 1° gennaio 2014 al 18 gennaio 2014.
Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, oltre spese generali, CPA ed Iva da distrarsi
a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di averle anticipate”;
INPS:
“VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, confermando la debenza dell'importo di per € 632,37 lordi (pari ad € 562,90 netti), derivante dalla indebita percezione di indennità di mobilità non spettante .con vittoria di spese”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 22.10.2024, il sig. ha chiesto Parte_1
al Tribunale di dichiarare prescritto il diritto dell'INPS al recupero delle somme erogate a titolo d'indennità di mobilità dal 1° gennaio 2014 al 18 gennaio 2014, di cui (per la prima volta) alla delibera del Comitato Provinciale INPS del 30.5.2024 (doc. 3 INPS).
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell'avversario ricorso, perché la causa estintiva non sarebbe maturata, a seguito della comunicazione al ricorrente, in data 13.2.2024, di un atto di “Accertamento somme indebitamente percepite”, con efficacia interruttiva della prescrizione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di cui infra.
I fatti essenziali ai fini del decidere sono pacifici, non contestati o comunque documentalmente provati.
E' pacifico, tra le parti, che il 13.2.2024 il ricorrente abbia ricevuto la comunicazione dell'“Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione MOBILITA'… n.
460211/2012”, datato 8.2.2024, nel quale si indica: “Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 09/07/2012 al 31/12/2013 un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITA' n. 460211/2012 per un importo complessivo di euro 562,90 per la seguente motivazione:
2 -E' stata corrisposta l'indennità di mobilità non spettante a causa di rioccupazione a tempo parziale ovvero determinato” (doc. 1 ric.).
Dalla consultazione delle “Comunicazione obbligatorie del Ministero del lavoro”, prodotte dall'INPS, emerge, effettivamente, che il ricorrente era stato assunto da (nel CP_2
Contro seguito, per brevità, anche solo “ ) l'1.7.2013, mentre in data 1.1.2014 risulta un'ulteriore comunicazione, che dovrebbe corrispondere - secondo le deduzioni dell'INPS (v. p. 2 della memoria di costituzione) - alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Nella propria memoria l'INPS deduce, però, che l'indebito va ricondotto alla rioccupazione a tempo indeterminato (con decorrenza 1.1.2014, dunque).
Non è controverso ed è comunque documentalmente provato, che al ricorrente sia stata corrisposta, con valuta 14.2.2014, la somma (netta) di euro 555,55 con la causale “mobilità e anticipazione di mobilità”, riferita ad indennità di mobilità per “n. 18 giorni da 1/12/2013 a
18/1/2014 (v. prod. INPS, Cassetto previdenziale).
Si tratta della somma che, secondo le difese dell'INPS di cui all'odierna vertenza, doveva e deve essere ripetuta. Anche se, come visto, non coincide (esattamente) con quella di cui alla comunicazione del 13.2.2024 (euro 555,55 contro euro 562,90).
Non è controverso ed è peraltro documentalmente provato che il Comitato Provinciale
INPS, a seguito di ricorso amministrativo proposto dal sig. tramite Patronato per far Pt_1 valere l'intervenuta prescrizione, con delibera del 30.5.2014 abbia respinto il ricorso stesso, così motivando: “considerato che l'effettivo periodo dell'indebito è 01/01/2014 – 18/01/2014 e l'erogazione indebita è avvenuta il 6/2/2014. Il termine di prescrizione decorre dalla data di pagamento e vista la notifica del 13/2/2014 [v. supra], considerata l'interruzione dei termini di prescrizione ex art. 34 d.l. 18/2020, l'indebito non è prescritto” (doc. 3 ric.).
La data del pagamento di cui alla delibera non coincide, tuttavia, con quella dedotta e documentata dall'INPS in causa, così come non coincidono - lo si è osservato - l'importo pagato il
14.2.2014 e quello di cui si pretende la restituzione;
ancora, la causale della richiesta datata
8.2.2024 non si concilia con le “nuove date” (1.1.2014 – 18.1.2014), laddove fa riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo determinato/parziale (v. supra), mentre - secondo le difese di cui alla memoria dell'INPS - l'indebito dipende dall'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato (con decorrenza 1.1.2014).
3 Ad aumentare le incertezze la circostanza, del pari pacifica, che la prestazione fosse stata riconosciuta al sig. quanto meno) già nel 2013, con successiva sospensione per la durata Pt_1
Contro del contratto a tempo determinato alle dipendenze di cosicché le date indicate nella richiesta
INPS dell'8.2.2024, per individuare l'indebito, non risultano certo ictu oculi improbabile ed errate.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'INPS si è limitata a ribadire, peraltro con comunicazione ormai dell'8.7.2024, “… si conferma che l'importo dell'indebito è corretto ma sulla notifica era stato inserito un periodo errato. Quello esatto è 1/1/14 – 18/1/2014” (doc. 4 ric.).
3. Insomma, vi è stata, quanto meno fino all'introduzione della vertenza (ma tuttora permane), una grave incertezza in merito all'indebito che l'INPS intendeva e intende far valere, cosicché, proprio alla luce dei principi invocati dal resistente, gli atti adottati dall'INPS l'8.2.2024, dal Comitato Provinciale il 30.5.2024 e dall'INPS l'8.7.2024, non hanno certamente individuato, in modo univoco e comprensibile, il credito rivendicato e non hanno potuto produrre, quindi, gli effetti interruttivi della prescrizione propri di un atto di costituzione in mora. Con la conseguenza che, pur tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione ex art. 34 d.l. n. 18/2020, ogni pretesa di ripetizione, riferita ad un pagamento, effettuato tanto il 6, quanto il 14 febbraio 2014, era certamente prescritta al momento della proposizione del ricorso, per effetto del decorso del termine prescrizionale decennale in assenza di validi atti interruttivi.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente declaratoria d'estinzione del credito che l'INPS ha rivendicato in causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale) a beneficio del ricorrente, con distrazione a favore del difensore di questi, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
4 dichiara prescritto il diritto dell'INPS al recupero delle somme erogate al ricorrente a titolo d'indennità di mobilità per il periodo dall'1.1.2014 al 18.1.2014; condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 350,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace.
Genova, il 28 gennaio 2025.
Il GIUDICE
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