Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Pierangelo De Padova: Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Bonafine;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.5.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato, con contratto a tempo indeterminato del 9.5.2016, alle dipendenze della ditta di Controparte_1
con sede in Mormanno, dal 9.5.2016 fino al 4.12.2018, con qualifica di operaio di secondo livello, mansione di carpentiere, CCNL edilizia-artigianato, per la durata contrattuale di 40 ore settimanali;
di aver lavorato, invero, per 54 ore settimanali dal lunedì al sabato, dalle 7,00 alle
13,00 e dalle 13,45 alle 16,45; di non aver percepito la giusta paga per l'effettivo lavoro svolto, per il lavoro straordinario diurno e festivo, per le maggiorazioni per riposi annui e per festività non godute, per un importo complessivo di € 27.629,49 per come analiticamente determinato nei conteggi di parte;
ha quindi domandato la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, di cui € 3.891,63 a titolo di trattamento di fine rapporto.
La parte resistente, nel costituirsi, ha dedotto che i giorni e le ore di lavoro prestato dal ricorrente sono quelli analiticamente riportati nelle buste paga e relative all'intero rapporto lavorativo, residuando esclusivamente – come già comunicato al ricorrente con nota del 11.02.2019 (doc.1)
– l'importo di € 1.341,02 dovuto per il periodo lavorativo dall' 01.12.2018 al 04.12.2018 che il datore di lavoro ha offerto di versare. Ha rappresentato che, se pure, in via del tutto eccezionale, si è lavorato nella giornata di sabato, ciò è stato fatto – in ogni caso, in rarissime occasioni – su concorde volontà di datore di lavoro e lavoratori ed esclusivamente a titolo di recupero di
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La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2.1 L'onere di provare il lavoro straordinario non è stato sufficientemente adempiuto. L'unica testimone che ha confermato le allegazioni del ricorrente è stata , che però non è Testimone_1
stata testimone oculare diretta dell'attività lavorativa: “conosco il ricorrente perché frequentava il negozio di alimentari di mio padre … Veniva la mattina presto a ritirare i panini,
a volte veniva all'ora di pranzo. … Ricordo che il ricorrente lavorava dalle 7,00 di mattina con pausa pranzo di un'ora, riprendeva a lavorare alle 14,00 fino alle 17,00, molte volte anche più tardi, soprattutto il sabato. Lavorava dal lunedì al sabato, delle volte anche di domenica.
Alcune volte lo andavo a prendere al termine del lavoro, due o tre volte a settimana, soprattutto il sabato perché lui non aveva la macchina. Eravamo amici di famiglia, attualmente abbiamo una relazione sentimentale”. Gli altri testi, già dipendenti della impresa resistente, hanno dichiarato di aver osservato un orario di lavoro di quaranta ore settimanali e di aver lavorato solo eccezionalmente di sabato.
Non vi è prova, inoltre, di effettivo svolgimento di lavoro straordinario festivo e notturno.
2.2 Come evidenziato dalla parte resistente, “le voci che formano la retribuzione diretta ossia:
Stipendio minimo/Paga base – indennità di contingenza – Elemento distinto della retribuzione
– Cassa Edile sono stati regolarmente erogati. La maggiorazione per riposi annui, al contrario, risulta non erogata ed è stato indicato come differenza lorda per l'intero periodo Anno 2016-
Anno 2018 un importo pari a € 2.304,92”. In merito a tale ultima voce, tuttavia, la stessa osserva che “nei cedolini paga consegnati al lavoratore sono indicati come voce di corpo 0283 Riposi
Annui (Edile). Pertanto, la differenza richiesta per maggiorazione riposi annui non deve essere conteggiata perché già corrisposta dall'impresa mensilmente come previsto dal C.C.N.L. e riscontrabile nei cedolini”.
2.3 La parte resistente deve essere invece condannata al pagamento della somma di € 1.341,02 dovuto per il periodo lavorativo dall'01.12.2018 al 04.12.2018, comprensiva di trattamento di fine rapporto, come risultante dalla busta paga in atti e riconosciuta come dovuta dalla stessa parte resistente, oltre accessori come per legge.
3. L'esito della lite induce a disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - condanna la parte resistente al pagamento della somma di € 1.341,02 per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 04/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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