Articolo 5 della Legge 3 dicembre 1948, n. 1425
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 dicembre 1948
Art. 5.
Il Comitato I.M.I. - E.R.P.:
1) studia e predispone le operazioni finanziarie connesse con l'attuazione in Italia dell'E.R.P. e ne propone le condizioni;
2) formula proposte in ordine alla concessione delle garanzie da parte degli enti e delle aziende beneficiarie dei prestiti E.R.P. e le sottopone al Ministro per il tesoro;
3) propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1948