Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Lia Di Benedetto Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. RI IS Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 10/02/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 93/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
), parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. IULIANO C.F._1
PIERINA PAOLA, con domicilio eletto in VIA R. CONFORTI 17 , SALERNO
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. CANTORE
[...]
DOMENICO ed avv SACCO FILOMENA, con domicilio eletto in VIA DE LEO, n.12,
SALERNO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1308/2023 emessa il 18/09/2023 dal
Tribunale di Salerno, sez. lavoro.
CONCLUSIONI
Parte appellante. 1)- Accertare e dichiarare che il sig. , in data 05- Parte_1
05.2020, subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
1
5.5.2020, la moglie sig.a ha diritto al risarcimento dei danni tutti Parte_1 dovuti dall' , anche con la costituzione e la corresponsione di una rendita ai CP_2
superstiti in favore della stessa ricorrente, nonché il pagamento di tutto quanto dovuto per legge dall' agli eredi di una vittima di un infortunio sul lavoro, da CP_2 determinarsi anche a mezzo di CTU , di cui si chiede l'ammissione;
3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_2
corresponsione in favore della ricorrente -appellante, delle somme tutte dovute per la morte del loro congiunto, avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro alle dipendenze del sig. , titolare di omonima impresa, somme da determinarsi Persona_1
anche a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo.
Parte appellata: rigetto del gravame con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1308/2023, pubblicata in data 18/09/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava la domanda proposta da , n.q. di Parte_1
erede di , nei confronti dell' , per ottenere il “risarcimento dei Parte_1 CP_2 danni tutti dovuti dall' , anche con la costituzione e la corresponsione di una CP_2
rendita”, in considerazione dell'infortunio mortale del proprio coniuge, verificatosi sul luogo e a causa del lavoro, in data 5.5.2020.
2. Con il ricorso di primo grado, esponeva che il proprio coniuge Parte_1
, in data 5.5.2020, mentre era intento a svolgere le sue mansioni di Parte_1
bracciante agricolo alle dipendenze di , in un fondo agricolo (castagneto) Persona_1
in località Migliaro, fraz. Gauro di Montecorvino Rovella, subiva un arresto cardio- circolatorio che ne determinava il decesso.
Specificava che, mentre gli altri operai rimanevano nel punto di raccolta dei tronchetti, si trovava in un punto più in salita, a circa 100 metri dai suoi Parte_1
colleghi, e provvedeva alla pulitura dei tronchetti, al trasporto degli stessi ed alla bruciatura dei rami e del legname nei vari focolai;
che, verso le ore 13,45, poiché non
2 giungeva nel punto di raccolta, gli altri operai ( , Persona_2 Persona_3
, ) andavano a cercarlo e lo trovavano riverso a terra, Persona_4 Persona_5
privo di vita, nei pressi di un focolaio, con la faccia nella cenere;
che i colleghi di lavoro dichiaravano di averlo visto vivo, l'ultima volta, alle ore 11,30 della mattina;
che, a seguito del decesso, venivano effettuati accertamenti di Polizia Giudiziaria che ravvisavano la sussistenza di violazioni di norme antinfortunistiche a carico del datore di lavoro;
che, nell'ambito del procedimento penale incardinato, veniva disposto l'esame autoptico del sig. , da cui emergeva che lo sforzo fisico connesso Parte_1 allo svolgimento di un'attività prettamente manuale, caratterizzata da un discreto impegno fisico, avrebbe contribuito al determinismo del decesso, inducendo ripercussioni neurovegetative tali da produrre una discrepanza tra l'elevata resistenza vascolare periferica e la forza contrattile miocardica, sfociata infine in un evento critico.
La ricorrente-odierna appellante, dunque, richiamando le conclusioni della consulenza tecnica, sosteneva che nella genesi del decesso del sig. avrebbe avuto un Parte_1 ruolo concausale l'impegno fisico profuso nello svolgimento della propria attività lavorativa di boscaiolo e, pertanto, richiedeva al Tribunale di Salerno, sezione lavoro di:
a) Accertare e dichiarare che il sig. in data 05-05.2020 subiva Parte_1
infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'infortunio mortale occorso il
5.5.2020, la moglie aveva diritto al risarcimento dei danni tutti Parte_1 dovuti dall' , anche con la costituzione e la corresponsione di una rendita ai CP_2 superstiti, nonché il pagamento di tutto quanto dovuto per legge dall' agli eredi di CP_2
una vittima di un infortunio sul lavoro, da determinarsi anche a mezzo di CTU, di cui si chiedeva l'ammissione.
3.Il primo Giudice, nella sentenza impugnata, escludeva che il decesso fosse stato conseguenza di uno sforzo lavorativo intenso e concentrato nel tempo, valutabile come causa violenta ex art. 2 del T.U. 1124/65.
Richiamati gli elementi configurativi dell'infortunio professionale (1- l'evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera;
2- la causa violenta che incontra l'organismo umano;
3- l'occasione di lavoro), riteneva infondata la domanda attorea, tenuto conto proprio della relazione peritale invocata in ricorso dalla ricorrente, redatta dalla dott.ssa in occasione dell'esame autoptico eseguito sul cadavere Per_6
3 del sig. , secondo cui “l'exitus era configurabile in una morte improvvisa a Parte_1
genesi cardiovascolare“.
Il primo Giudice, quindi, esaminate le circostanze di fatto in cui era avvenuto il decesso, riteneva che dalle stesse allegazioni attoree non fosse emerso alcun elemento che potesse indurre a ritenere che il , nell'ultima giornata lavorativa, fosse stato Parte_1
esposto ad uno sforzo o ad uno stress emotivo improvviso ed eccezionale, ricollegabile all'attività svolta.
Inoltre riteneva particolarmente rilevante lo stato fisico della persona danneggiata, che presentava patologie preesistenti da sole idonee a determinare l'exitus, in quanto, in epoca antecedente ai fatti del 5.5.2020, era dominato dalla massiva e diffusa presenza di arteriosclerosi. Evidenziava, quindi, che sulla base delle conclusioni rassegnate nella consulenza del Pm dalla dottoressa , l'esame del cuore e i relativi istopatologici Per_6
avevano disvelato una condizione di “ … Coronarosclerosi bilaterale con Stenosi critica dei rami coronarici principali di dx e di sinistra … caratterizzata , in particolare
, da “ riduzione del lume fino ad un massimo del 90% circa ( a livello dell'IVA) … con contestuale presenza “ in sede intramuerale , a ridosso di macrocalcificazioni … “ di
…sciami di elementi linfomonocitari ( da RO ) e note di Epicardite linfocitaria
… “ , rilevandosi , inoltre, a carico dei polmoni , una con condizione di “ Edema polmonare acuto siero-proteinaceo ed Emorragia endoalverolare ciscocritta …”.
Concludeva, conformemente alle risultanze del richiamato accertamento peritale, che la condizione cardiovascolare del signor , anche indipendentemente Parte_1 dall'attività fisica svolta nel momento in cui era sopraggiunto l'exitus, poteva sfociare in un evento vascolare, più o meno grave ed eventualmente fatale, e che lo stato anteriore del defunto era di notevole rilevanza clinica e non era da porre in relazione con l'attività lavorativa espletata.
4. Avverso tale sentenza, proponeva gravame l'appellante in epigrafe, deducendo come motivi di appello:
a) Erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure: Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 445 c.p.c. e all'art.
115 c.p.c.
In proposito, l'appellante contestava la mancata ammissione di prova testimoniale e di
CTU, pur richieste sin dal ricorso di primo grado, e la mancata considerazione che le mansioni di un boscaiolo erano già di per sé faticose. Deduceva che: il , per Parte_1
l'intera mattinata, si era dedicato al taglio dei tronchi, al trasporto degli stessi nel punto
4 sottostante di raccolta per il carico dei camion (distante un centinaio di metri), alla raccolta del legname, alla bruciatura del legname residuo nei vari focolai;
che non poteva quindi essere escluso che l'infarto occorso al il 5.5.2020 era stato Parte_1
determinato da uno sforzo o ad uno stress emotivo improvviso in occasione di lavoro in quanto l'attività lavorativa svolta, intensa e faticosa, rappresentava una concausa nell'insorgenza dell'arresto cardiocircolatorio, una causa violenta verificatasi in occasione del lavoro.
b) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 445 c.p.c..
In proposito, l'appellante censurava la sentenza che nulla aveva argomentato e motivato circa l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, prova testi e nomina di CTU,
“finalizzate a provare le modalità di svolgimento delle mansioni svolte dal Parte_1 il 5.5.2020, l'eccessivo carico e la fatica sopportata dallo stesso nella salita e nella discesa dalla montagna con i carichi nel mentre trasportava il legname, il calore eccessivo subito ed i fuochi presso cui aveva continuato a lavorare per bruciare il legname rimasto”.
5. Si costituiva controparte e contrastava l'avverso gravame.
6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
***
L'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata, le cui motivazioni si condividono e si richiamano espressamente nella presente sede.
In punto di fatto, è sufficiente evidenziare che il Consulente del Pm (dottoressa
), che ha svolto l'esame autoptico su , ha chiarito che costui Per_6 Parte_1
presentava una condizione cardiovascolare che, anche indipendentemente dall'attività fisica svolta nel momento in cui sopraggiungeva l'exitus, poteva sfociare in un evento vascolare, più o meno grave ed eventualmente fatale, trattandosi di “ …
Coronarosclerosi bilaterale con Stenosi critica dei rami coronarici principali di dx e di sinistra … caratterizzata , in particolare , da riduzione del lume fino ad un massimo del 90% circa ( a livello dell'IVA) … con contestuale presenza in sede intramuerale, a ridosso di macrocalcificazioni … di …sciami di elementi linfomonocitari ( da
RO ) … “ e “ .. note di Epicardite linfocitaria … , rilevandosi , inoltre, a carico
5 dei polmoni , una con condizione di Edema polmonare acuto siero-proteinaceo ed
Emorragia endoalverolare circoscritta …”.
Lo stato anteriore del defunto era, dunque, di notevole rilevanza clinica e non era da porre in relazione con l'attività lavorativa espletata.
Sempre in punto di fatto, deve evidenziarsi che l'attività lavorativa espletata da nella mattinata del 5.05.2020, sulla base delle acquisizioni probatorie in Parte_1
atti (ivi compreso il corredo fotografico dei luoghi) e delle stesse deduzioni difensive delle parti, non si connotava per mansioni esuberanti rispetto all'ordinario lavoro di boscaiolo, ma si estrinsecava con lo svolgimento dei consueti compiti mediante
“pulitura dei tronchetti, trasporto degli stessi e bruciatura dei rami e del legname nei vari focolai”.
Nè può ipotizzarsi un accumulo di stress lavorativo per un'attività prolungata nel tempo, considerato che il rapporto lavorativo del , iniziato con l'impresa di Parte_1 [...]
il 6.03.2020, era stato subito sospeso a causa dell'emergenza Covid;
che Per_1
l'attività lavorativa era stata ripresa solo il giorno precedente, ovvero il 4.05.2020.
Quindi, , al momento in cui sopraggiungeva l'esito mortale, aveva lavorato Parte_1
come boscaiolo, per l'azienda di , solo la mattinata e, complessivamente, da Per_1
appena un giorno. Non appare allora sostenibile una condizione di accumulo di stress e stanchezza. Nella mattinata del 5.05.2020, egli era adibito all'ordinaria attività di boscaiolo per la quale era stato assunto, con ripartizione dei compiti e di zone di lavoro tra i vari colleghi boscaioli, dipendenti come lui della medesima azienda;
incominciava a lavorare alle 7 del mattino (cosa che porta ad escludere, pertanto, almeno nella prima parte della giornata la condizione di caldo eccessivo, paventata dall'appellante anche per l'accensione di fuochi), veniva visto in vita, l'ultima volta, verso le ore 11:30 circa e veniva ritrovato senza vita già verso le ore 13:45.
Sulla base di tali chiari ed inconfutabili elementi e senza necessità di espletamento di prove testimoniali (che sarebbero rese peraltro da soggetti che, nella mattinata, non hanno lavorato nella medesima zona e con le medesime incombenze e che non potrebbero comunque mutare le risultanze cliniche e le risultanze fattuali pacificamente delineate), viene meno la possibilità di configurare la sussistenza di uno sforzo lavorativo intenso e concentrato nel tempo, uno stress emotivo ed eccezionale ricollegabile all'attività svolta , dunque, la causa violenta dell'infortunio.
L'infarto che causava la morte, infatti, non appare da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale
6 adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro (cfr Cass. 17649/10,
26231/09, 12685/2003).
Se è vero, infatti, con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, che la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo e ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e che il ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, deve però escludersi che ciò possa avvenire in modo del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nella esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. in argomento Cass. sez. L, Sentenza n. 13928 del 24/07/2004).
Tale è invece l'evenienza verificatasi nel caso in esame, in cui lo sforzo del
, messo in atto nel compiere l'ordinaria attività lavorativa, tenuto conto Parte_1
della tipologia, delle circostanze di tempo e di luogo in cui la stessa è stata espletata nonchè del tempo in cui l'attività lavorativa si è protratta, non è apparso eccezionale ed abnorme, né diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente (cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 27831 del 30/12/2009).
L'appello, dunque, per tutto quanto detto va rigettato.
Nulla per spese, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c. , secondo cui“…Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96 primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese…”.
Affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nel caso di specie (cfr C. Cass.
Sez L. 16676/2020; Sez. L - , Ordinanza n. 3549 del 11/02/2021).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
N.Q. DI EREDE DI AS AN avverso la sentenza
[...]
7 n.1308/2023, emessa in data 18.09.2023 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) nulla spese.
Così deciso in Salerno, il 10.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. RI IS dr. Lia Di Benedetto
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