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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2025, n. 30776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30776 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DA AV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 08/11/2024 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/11/2024, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Crotone, in data 19/10/2021, nei confronti di DA AV, in relazione al delitto di cui all'art. 171-bis I. n. 633 del 1941 per aver abusivamente duplicato i software meglio indicati in rubrica. 2. Ricorre per cassazione il DA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 30776 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/07/2025 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla conferma della condanna. Si deduce che il DA era stato condannato per un fatto (illecito utilizzo) diverso da quello contestato (la duplicazione dei software). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Si censura la motivazione del rigetto, imperniata su una prognosi negativa quanto alla insolvibilità del DA, trattandosi di parametro estraneo all'ambito valutativo del giudicante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Manifestamente infondata è la prima censura, risultando del tutto insussistente il lamentato travisamento da parte dei giudici di merito. In realtà, il DA è stato condannato esattamente per l'abusiva duplicazione a lui contestata, avendo installato alcuni programmi, in relazione ai quali disponeva della licenza•d'uso per un solo pc, in una pluralità di computer appartenenti alla società da lui amministrata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 3. È invece fondato il secondo ordine di rilievi. Questa Suprema Corte ha affermato, con orientamento del tutto consolidato, che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 - 01, la quale, in motivazione, ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato). La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, avendo espressamente ancorato il diniego alla impossibilità di formulare "una prognosi positiva in termini di solvibilità" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 5. Quanto precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Nel resto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 08 luglio 2025 Il Consiglejestensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/11/2024, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Crotone, in data 19/10/2021, nei confronti di DA AV, in relazione al delitto di cui all'art. 171-bis I. n. 633 del 1941 per aver abusivamente duplicato i software meglio indicati in rubrica. 2. Ricorre per cassazione il DA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 30776 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/07/2025 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla conferma della condanna. Si deduce che il DA era stato condannato per un fatto (illecito utilizzo) diverso da quello contestato (la duplicazione dei software). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Si censura la motivazione del rigetto, imperniata su una prognosi negativa quanto alla insolvibilità del DA, trattandosi di parametro estraneo all'ambito valutativo del giudicante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Manifestamente infondata è la prima censura, risultando del tutto insussistente il lamentato travisamento da parte dei giudici di merito. In realtà, il DA è stato condannato esattamente per l'abusiva duplicazione a lui contestata, avendo installato alcuni programmi, in relazione ai quali disponeva della licenza•d'uso per un solo pc, in una pluralità di computer appartenenti alla società da lui amministrata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 3. È invece fondato il secondo ordine di rilievi. Questa Suprema Corte ha affermato, con orientamento del tutto consolidato, che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 - 01, la quale, in motivazione, ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell'imputato). La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, avendo espressamente ancorato il diniego alla impossibilità di formulare "una prognosi positiva in termini di solvibilità" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 5. Quanto precede impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Nel resto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 08 luglio 2025 Il Consiglejestensore Il Presidente