Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI NO, Terza Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1473/2025 Reg. Gen. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale di LI NO, resa nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare rubricato al n. 372/2018 RGE in data 17.2.2025, pendente tra:
( ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in Gaeta, Via Garibaldi n. 13, elettivamente domiciliata in Gaeta Via Lungomare Caboto Vico
[...]
15 n. 2 presso lo Studio dell'Avv. Mario Paone (CF ) che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_1 delega in calce al ricorso introduttivo;
RECLAMANTE
E
e Controparte_2 Controparte_3
RECLAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: revocare l'ordinanza del 17.2.2025.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento reso e comunicato in data 17.2.2025, il G.E. del Tribunale di LI NO dichiarava l'inefficacia del pignoramento immobiliare e l'estinzione della procedura esecutiva n. 372/2018 R.G.E. ex art. 567, comma 3, c.p.c. rilevando l'omesso deposito, nel termine assegnato alla creditrice procedente – odierna reclamante, della documentazione comprovante l'accettazione tacita dell'eredità di e Controparte_4
in favore del debitore esecutato ai fini della continuità delle trascrizioni. Parte_1 Controparte_2
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 la , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso tale ordinanza al fine di ottenerne la revoca con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente comunicati al debitore esecutato e a che tuttavia Controparte_3 non si sono costituiti, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che la creditrice procedente – odierna reclamante, in esecuzione del decreto assunto in data 29.7.2023 - con il quale il G.E., rilevando la mancata trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di e in favore di Controparte_4 Parte_1 Controparte_2
(debitore esecutato) e , previa revoca della sospensione della procedura esecutiva, aveva Controparte_3 assegnato, ex art. 567, comma 3, c.p.c., il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione per l'integrazione della documentazione – in data 23.9.2023 (e, quindi, nel rispetto del termine assegnato) aveva provveduto al deposito degli atti e documenti estratti dal giudizio di divisone iscritto al n. RG 2498/2020 del Tribunale di LI
NO (precedentemente instaurato da nei confronti del germano ed Controparte_3 Controparte_2 avente ad oggetto la divisione giudiziale di bene ereditari caduti in successione a seguito del decesso dei genitori delle parti in causa, e ) al fine di provare l'accettazione tacita dell'eredità Parte_1 Controparte_4
e, contestualmente, avanzato istanza – autorizzata dal G.E. in data 31.7.2024 - al fine di provvedere “a propria cura e spese alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità dei sigg. e Controparte_3 [...]
loro pervenuta per successione ai propri genitori”. CP_2
Ebbene, concessa l'autorizzazione da parte del G.E. – senza fissazione di ulteriore termine per l'esecuzione dell'adempimento – il creditore procedente, con nota del 10.10.2024, rappresentava al Giudice titolare del giudizio di divisione (endo-esecutiva) iscritto al n. RG 581/2022 che “sulla base dell'autorizzazione a procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità quale concessa dal G.E. con provvedimento del 31 luglio 2024 questa difesa sta procedendo a far eseguire la relativa formalità presso il Servizio di pubblicità immobiliare
LI 2 dell'Agenzia delle Entrate…" e con ordinanza resa in udienza il Giudice così disponeva :" …rinvia per le formalità richieste in precedenza dal GE all'udienza del 07.02.2025 …"; pertanto, l'odierna reclamante eseguiva in data 23.1.2025 la trascrizione richiesta e, in data 28.1.2025, depositava agli atti del giudizio di divisione: 1) la nota di trascrizione di Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di NAPOLI - Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di NAPOLI 2, Registro generale n. 4186, Registro particolare n. 3359, Presentazione n.
1 del 28/01/2025; 2) l'ispezione Ipotecaria Ufficio Provinciale di NAPOLI - Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di NAPOLI 2 - n. T562731 del 23/01/2025.
Da quanto esposto, quindi, appare assolutamente evidente che la creditrice procedente– odierna reclamante abbia dato esecuzione al decreto di integrazione documentale ex art. 567, comma 3, c.p.c. assunto dal G.E. in data 29.7.2023 impendendo l'estinzione della procedura;
né a diversa soluzione può giungersi per il sol fatto che il deposito della documentazione integrativa sia avvenuta nel giudizio di divisione endo- esecutiva ex artt.
599 e ss c.p.c. piuttosto che in quello di esecuzione (evenienza che, tuttavia, avrebbe impedito la pronuncia di estinzione e, quindi, la proposizione del presente reclamo) avendo il primo natura di parentesi cognitiva del processo d'espropriazione, ovvero di procedimento incidentale di cognizione (di tanto vi è conferma non solo 3
nella competenza funzionale del giudice della procedura esecutiva immobiliare ex art. 181 disp att cpc, ma anche nella circostanza per cui la divisone trae origine da una pronuncia del GE che si sostituisce all'ordinario atto di citazione, quale atto introduttivo del giudizio ordinario, determinante la sospensione ex lege della procedura esecutiva ex art. 601 cpc).
Peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non si configura nessuna nullità, ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematico di un atto viene eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi;
ciò in quanto, non vi è una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (in tal senso, ordinanza n. 31371 del
24.10.2022).
Per le ragioni esposte il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza reclamata.
La mancata integrazione della documentazione in seno alla procedura esecutiva (circostanza che, come detto, avrebbe impedito la pronuncia di estinzione) e la condotta processuale tenuta dai reclamati (rimasti contumaci)
i quali, in ogni caso, non hanno dato origine, con il proprio contegno, al presente giudizio, integrano gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 1473/2025 Reg. Gen., così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunziata dal G.E. dell'Ufficio Esecuzioni del
Tribunale di LI NO in data 17.2.2025, nell'ambito della procedura esecutiva n. 372/2018 R.G.E.;
2. spese irripetibili.
Si comunichi.
Aversa, 14.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Dr. Michelangelo Petruzziello