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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2881/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009220252000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5647/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 2/05/2025 e depositato in data 18/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.10020250009220252000 emessa dall'Agenzia delle entrate riscossione e notificata alla ricorrente in data 3/03/2025 relativa a somme dovute a seguito del tardivo/insufficiente versamento in unica soluzione o rateale degli importi della comunicazione degli esiti con codice atto n.24130191612 consegnata il 21/12/2017, per complessivi € 2.417,75 a titolo di sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entra DP di Salerno e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo che per le rate nn. 11, 12, 13 e 15 l'omesso versamento degli interessi non era contestabile atteso che la somma versata con il codice 9002 era superiore a quanto dovuto per la rata di riferimento ed era tale da coprire integralmente gli interessi dovuti per ravvedimento. Chiedeva l'accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che riconosceva l'avvenuto versamento rateale di quanto dovuto e chiedeva la cessata materia del contendere a seguito dell'emissione del provvedimento di sgravio in data 17/06/2025, nonchè la compensazione delle spese.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate DP di Salerno ha depositato provvedimento di sgravio del 17/06/2025 chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
Il Giudice monocratico ritiene che l'Ufficio avrebbe potuto effettuare l'abbinamento dei versamenti tempestivamente ed evitare che il contribuente presentasse ricorso tributario, ragion per cui dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna dell'Agenzia delle Entrate DP di
Salerno alle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. ND
l'Ufficio al pagamento delle spese che quantifica in euro 200,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso
CUT.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2881/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009220252000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5647/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 2/05/2025 e depositato in data 18/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.10020250009220252000 emessa dall'Agenzia delle entrate riscossione e notificata alla ricorrente in data 3/03/2025 relativa a somme dovute a seguito del tardivo/insufficiente versamento in unica soluzione o rateale degli importi della comunicazione degli esiti con codice atto n.24130191612 consegnata il 21/12/2017, per complessivi € 2.417,75 a titolo di sanzioni ed interessi, avverso l'Agenzia delle Entra DP di Salerno e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo che per le rate nn. 11, 12, 13 e 15 l'omesso versamento degli interessi non era contestabile atteso che la somma versata con il codice 9002 era superiore a quanto dovuto per la rata di riferimento ed era tale da coprire integralmente gli interessi dovuti per ravvedimento. Chiedeva l'accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che riconosceva l'avvenuto versamento rateale di quanto dovuto e chiedeva la cessata materia del contendere a seguito dell'emissione del provvedimento di sgravio in data 17/06/2025, nonchè la compensazione delle spese.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate DP di Salerno ha depositato provvedimento di sgravio del 17/06/2025 chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
Il Giudice monocratico ritiene che l'Ufficio avrebbe potuto effettuare l'abbinamento dei versamenti tempestivamente ed evitare che il contribuente presentasse ricorso tributario, ragion per cui dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna dell'Agenzia delle Entrate DP di
Salerno alle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. ND
l'Ufficio al pagamento delle spese che quantifica in euro 200,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso
CUT.