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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4111/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4111/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACE' GIOVANNI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. AVOLIO LAURA ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. MACE' GIOVANNI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACE' Parte_2 C.F._3 GIOVANNI e dell'avv. AVOLIO LAURA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. MACE' GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA Controparte_1 P.IVA_1 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 47 ALBANO S.A.presso il difensore avv. CAMPAGNA MARIO
CONVENUTO/I
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Teramo ha concesso decreto ingiuntivo alla società di diritto spagnolo per l'importo di euro 10.900,29, in quanto gli ingiunti risultano Controparte_2 proprietari di uno specifico diritto di godimento turnario immobiliare connesso all'unità immobiliare appartamento numero 202 piano secondo blocco A settimana numero 9/blu presso il complesso Apartamentos Club Cala pi sito in Maiorca;
sembra di capire per servizi non pagati (in narrativa indicati i signori e nella parte attualmente in diritto Parte_3 Parte_4 del ricorso e , destinatari dell'ingiunzione, per servizi approvati Parte_1 Parte_2 dall'assemblea condominiale e riconosciuti come dovuti dagli stessi ingiunti fino al 1999. Gli ingiunti lamentano incertezza dei destinatari e incomprensibilità della somma ingiunta, indicata per solo capitale per euro 7715,14. In ogni caso invocano l'intervenuta prescrizione che deve essere quinquennale secondo il diritto italiano e non quindicennale secondo il diritto iberico trattandosi di obbligazione propter rem e non diritto immobiliare. Nessun contratto è stato prodotto in atti. La società si costituisce insistendo sulla natura immobiliare del diritto, insiste sull'applicazione del diritto sostanziale spagnolo. I documenti sono scritture contabili della comunità dei proprietari;
il ricorso ha un semplice refuso, e la somma ingiunta è comprensiva degli interessi di mora. Nessuna prova costituenda è stata concretamente richiesta e pertanto, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Il contratto è stato firmato prima del 5 gennaio 1999, e quindi tendenzialmente può anche essere perpetuo;
la domanda può essere , per il capitale, confermata, in quanto effettivamente il regime prescrizionale che le parti hanno concordemente accettato è quello spagnolo;
la posizione di consumatori degli opponenti osta a che l'interesse di mora convenuto, del 18% annuo, sia confermato, essendo contro il diritto dei consumatori, che va applicato comunque agli acquirenti la proprietà turnaria in Spagna, in forza del Real Decreto Ley 8/2012, che quanto alla protezione del consumatore abbraccia anche i contratti firmati prima del 5 gennaio 1999. Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, e gli opponenti dovranno essere condannati a pagare la somma di euro
7715,14, con esclusione degli interessi moratori, accettati in maniera vessatoria e quindi per questa parte non validi nei confronti di consumatori italiani;
spesa del resto coerente con un quindicennio di gestione di proprietà turnaria, e non specificamente contestata. Sulla natura di diritto reale non possono esservi dubbi, attesa la possibilità di accatastare il diritto prevista in contratto ed accettata dalle parti. D'altro canto, non vi sono eccezioni di merito avverso le delibere del consiglio dei comproprietari che hanno fissato le spese, per cui nel merito le spese di gestione sono dovute. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo, e condanna e a pagare a Parte_1 Parte_2 [...] la somma di euro 7715,14. Condanna gli opponenti alle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario del 15%.
Teramo, 12 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4111/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACE' GIOVANNI Parte_1 C.F._1 e dell'avv. AVOLIO LAURA ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. MACE' GIOVANNI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACE' Parte_2 C.F._3 GIOVANNI e dell'avv. AVOLIO LAURA ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. MACE' GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA Controparte_1 P.IVA_1 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 47 ALBANO S.A.presso il difensore avv. CAMPAGNA MARIO
CONVENUTO/I
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Teramo ha concesso decreto ingiuntivo alla società di diritto spagnolo per l'importo di euro 10.900,29, in quanto gli ingiunti risultano Controparte_2 proprietari di uno specifico diritto di godimento turnario immobiliare connesso all'unità immobiliare appartamento numero 202 piano secondo blocco A settimana numero 9/blu presso il complesso Apartamentos Club Cala pi sito in Maiorca;
sembra di capire per servizi non pagati (in narrativa indicati i signori e nella parte attualmente in diritto Parte_3 Parte_4 del ricorso e , destinatari dell'ingiunzione, per servizi approvati Parte_1 Parte_2 dall'assemblea condominiale e riconosciuti come dovuti dagli stessi ingiunti fino al 1999. Gli ingiunti lamentano incertezza dei destinatari e incomprensibilità della somma ingiunta, indicata per solo capitale per euro 7715,14. In ogni caso invocano l'intervenuta prescrizione che deve essere quinquennale secondo il diritto italiano e non quindicennale secondo il diritto iberico trattandosi di obbligazione propter rem e non diritto immobiliare. Nessun contratto è stato prodotto in atti. La società si costituisce insistendo sulla natura immobiliare del diritto, insiste sull'applicazione del diritto sostanziale spagnolo. I documenti sono scritture contabili della comunità dei proprietari;
il ricorso ha un semplice refuso, e la somma ingiunta è comprensiva degli interessi di mora. Nessuna prova costituenda è stata concretamente richiesta e pertanto, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
Il contratto è stato firmato prima del 5 gennaio 1999, e quindi tendenzialmente può anche essere perpetuo;
la domanda può essere , per il capitale, confermata, in quanto effettivamente il regime prescrizionale che le parti hanno concordemente accettato è quello spagnolo;
la posizione di consumatori degli opponenti osta a che l'interesse di mora convenuto, del 18% annuo, sia confermato, essendo contro il diritto dei consumatori, che va applicato comunque agli acquirenti la proprietà turnaria in Spagna, in forza del Real Decreto Ley 8/2012, che quanto alla protezione del consumatore abbraccia anche i contratti firmati prima del 5 gennaio 1999. Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, e gli opponenti dovranno essere condannati a pagare la somma di euro
7715,14, con esclusione degli interessi moratori, accettati in maniera vessatoria e quindi per questa parte non validi nei confronti di consumatori italiani;
spesa del resto coerente con un quindicennio di gestione di proprietà turnaria, e non specificamente contestata. Sulla natura di diritto reale non possono esservi dubbi, attesa la possibilità di accatastare il diritto prevista in contratto ed accettata dalle parti. D'altro canto, non vi sono eccezioni di merito avverso le delibere del consiglio dei comproprietari che hanno fissato le spese, per cui nel merito le spese di gestione sono dovute. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo, e condanna e a pagare a Parte_1 Parte_2 [...] la somma di euro 7715,14. Condanna gli opponenti alle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2540 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario del 15%.
Teramo, 12 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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