Articolo 28 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 27Articolo 29
Versione
20 ottobre 1962
Art. 28.
La gestione assistenza e' finanziata con i seguenti mezzi
1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
2) i redditi del patrimonio della gestione;
3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962