Art. 28.
La gestione assistenza e' finanziata con i seguenti mezzi
1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
2) i redditi del patrimonio della gestione;
3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.
La gestione assistenza e' finanziata con i seguenti mezzi
1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
2) i redditi del patrimonio della gestione;
3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.