Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 8703/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2668/22 emesso il 27 settembre 2022 dal
Tribunale di Verona per un'importo di € 50.772,73;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: , nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 19, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca MIgnolli del foro di CodiceFiscale_1
Verona. OPPONENTE
CONTRO
: , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Legnago (Vr) in piazzetta Padre Pio n. 8, c.f. , rappresentata e CodiceFiscale_2 difesa dagli avv.ti Alberto Casalini e Cinzia Martini entrambi del foro di Verona. OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:
1) respingersi la domanda relativamente alla prima rata di muto per € 25.724,41, riducendosi l'importo dovuto e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
2) con vittoria di diritti, onorari, spese.
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1) rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertata la fondatezza del credito azionato in via monitoria, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare l'opponente a pagare alla RA la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 50.772,73, oltre interessi legali dalla data delle singole scadenze (3.10.2008 e
3.04.2022) sino al saldo, nonché spese e compensi per la procedura di ingiunzione;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare l'opponente a pagare alla RA la somma Parte_1 Controparte_1 non contestata di € 25.048,32, oltre interessi legali dalla data della scadenza della rata (3.04.2022) sino al saldo, nonché spese e compensi per la procedura di ingiunzione;
4) rifusione di spese e compensi del procedimento di opposizione.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente, il SI.
conveniva in giudizio la figlia SI.ra , per la revoca del decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 2668/22 del 27.09.2022 emesso dal Tribunale di Verona per il mancato pagamento di due rate di un mutuo contratto dall'odierna opposta per aiutare il padre in difficoltà economiche, per complessivi € 50.772,73.
L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando che la rata oggetto di contestazione doveva essere pagata dal padre, anche in virtù dell'accordo raggiunto e tenuto conto che, comunque, anche se formalmente doveva essere l'impresa famigliare a farsene carico, il fatto che la società avesse un titolare unico il padre, faceva ricadere la reponsabilità del pagamento sul SI. Parte_1
pagina 2 di 4 Veniva esperito un tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale.
Precisate, infine, le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva assegnata in decisione, come richiesto congiuntamente dai procuratori delle parti, venivano concessi i termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per la presentazione di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
In sede di interpello la SI.ra così rispondeva ai capitoli di prova formulati Controparte_1 dalla parte opponente:
Cap. 1) non è vero;
cap. 2) specifico che non era una impresa famigliare ma era una ditta individuale intestata a me. Le somme indicate nel capitolo 2 sono confluite sul mio conto di perché erano CP_2 incassi della mia ditta individuale;
cap. 3) non è vero;
cap. 4) non è vero. Il SI. sapeva benissimo del contratto d'affitto; CP_1
cap. 5) non è vero. Non ho chiesto nulla.
cap. 6) è vero. E' stato sottoscritto un accordo.
Cap. 7) non è vero.
La SI,ra , ha dimostrato, di aver pagato le rate di mutuo contratto e di cui Controparte_1 chiede il ristoro, per aiutare il padre a far fronte ai suoi problemi economici, circostanza non contestata dall'opponente.
pagina 3 di 4 L'opponente, di contro, non ha fornito alcun supporto probatorio a fondamento della propria domanda, poiché, anche se formalmente la prima rata avrebbe dovuto essere corrisposta dalla sua impresa famigliare, tenuto conto che si trattava di una impresa con un unico titolare, doveva farsene carico, comunque, il SI. . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opposta come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, per l'effetto, condanna il SI. alla rifusione delle spese legali in favore della SI.ra Parte_1
, liquidate in € 7.616,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta. Controparte_1
Così deciso, in Verona, il 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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