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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
e rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
SIMEONE ELENA
- OPPONENTI -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. FERRARA ANTONIO
- OPPOSTA –
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. POLLASTRO DANIELA
- OPPOSTA -
E
AVV. rapp.to e difeso dall'avv. RIELLO Controparte_3
PIERO
- OPPOSTO –
E
in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CATERINO
LUIGI
1 - OPPOSTA -
E
Controparte_5
[...]
Controparte_6
- OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.11.2023,
[...]
e introducevano il giudizio di merito Pt_1 Parte_2 dell'opposizione agli atti esecutivi da loro proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE
90/1998 avverso l'ordinanza del 4.5.2023 di approvazione del piano di riparto integrativo, deducendo essenzialmente l'erroneità del predetto provvedimento laddove rigettava l'istanza dei debitori esecutati, odierni opponenti, di assegnazione in loro favore delle ulteriori somme oggetto del piano di riparto integrativo nonché laddove approvava il nuovo progetto di distribuzione benché non contemplasse le cauzioni versate dagli aggiudicati decaduti
[...]
, e Pt_3 Parte_4 Controparte_7 rispettivamente per € 115.422,00, € 24.243,75 ed €
24.250,00, per complessivi € 163.915,75.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
che, nella qualità di creditrice
[...] intervenuta nella procedura esecutiva, affermava di essere stata integralmente soddisfatta con il primo riparto del
2015, sostenendo di non avere responsabilità in relazione alla mancata considerazione, in tale riparto, delle somme poi oggetto del secondo riparto.
Si costituiva l' , altra creditrice intervenuta, la CP_8 quale chiedeva sostanzialmente revocarsi la sospensione dell'esecutività del progetto di distribuzione integrativo,
2 disposta all'esito della fase sommaria della presente opposizione.
Si costituiva l'avv. altro creditore Controparte_3 intervenuto, il quale sostanzialmente chiedeva il rigetto del primo motivo di opposizione e procedersi alla esecuzione del piano di riparto integrativo non ostacolata dall'accoglimento del secondo motivo di opposizione.
Si costituiva , ennesima creditrice intervenuta, la CP_4 quale chiedeva essenzialmente di inserire, laddove provati, nella massa attiva gli ulteriori importi versati a titolo di cauzione dai tre aggiudicatari decaduti.
Non si costituivano gli ulteriori creditori opposti
[...]
Controparte_5 Controparte_5
, dei quali deve essere dichiarata
[...] Controparte_6 la contumacia.
Detto ciò, il primo motivo di opposizione non è fondato.
Invero, come correttamente statuito già dal GE con i provvedimenti del 4.5.2023 e 14.9.2023, le somme oggetto del progetto di distribuzione integrativo depositato il
27.3.2023, giacenti sul libretto di deposito bancario
3347756 acceso presso la Controparte_1 filiale di Maddaloni e corrispondenti ai canoni corrisposti dallo stesso istituto di credito per l'occupazione degli immobili staggiti in forza di contratto locazione opponibile alla procedura, non erano conosciute né dal custode IVG (nominato successivamente alla apertura del libretto) né dal professionista delegato (cfr. nota depositata nel fascicolo dell'esecuzione in data 14.3.2017, in cui il IO riferiva di aver scoperto Per_1
l'esistenza del libretto in questione a seguito di una comunicazione da parte della Banca MPS) e, quindi, non erano state inserite nel primo progetto di riparto depositato il 26.2.2015 ed approvato il 9.7.2015.
Il GE ha, in definitiva, correttamente rilevato che le
3 somme di cui al libretto de quo erano frutti civili della procedura che non avevano fatto parte del primo progetto, determinandosi la necessità di un riparto integrativo, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
23993 del 28/12/2012).
In buona sostanza, non viene in rilievo, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la “definitività” del primo progetto di distribuzione o la sua revocabilità, trattandosi, nel caso di specie, di un nuovo progetto integrativo dovuto al rinvenimento, sostanzialmente casuale
(gli organi della procedura, si ripete, non erano al corrente dell'esistenza del libretto), di ulteriori somme da ripartire e non essendo rilevante il fatto che tale rinvenimento sia avvenuto allorquando non era stata data ancora completa esecuzione al primo riparto.
Risulta, invece, parzialmente fondato il secondo motivo di opposizione, benché nei limiti che si vanno ad esporre.
Invero, dagli atti causa, compresi quelli di cui al fascicolo telematico dell'esecuzione, emerge come le cauzioni versate da , e Parte_3 Parte_4 [...]
, rispettivamente per € 115.422,00, € 24.243,75 ed CP_7
€ 24.250,00 (come da decreti di decadenza dei predetti aggiudicatari del 12.03.2009, del 19.09.2011 e del
26.11.2012), non sia state affatto considerate nel primo progetto di distribuzione del 2015 mentre in quello del
2023 sono state considerate soltanto in parte.
Il GE, nell'ordinanza del 14.9.2023, ha in effetti sospeso l'efficacia esecutiva del progetto di distribuzione approvato il 4.5.2023 con riguardo alla censura in esame, affermando, tuttavia, che “non è chiaro se dette somme siano state o meno considerate dal delegato nel primo progetto originario, laddove riporta la dicitura “somma ricavata” dalla vendita, che appare generica e che potrebbe, in effetti, contenere anche le somme incamerate a
4 titolo di cauzione, non essendo specificato se si tratti o meno solo del prezzo. Alcun elemento è stato offerto sul punto dalle parti ed alcun elemento è stato rintracciato dal professionista delegato nominato in sostituzione”.
In verità, dall'esame del primo progetto di distribuzione del 2015 si evince chiaramente che la somma allora oggetto di riparto era costituita da quanto ricavato dalla vendita dei due lotti pignorati (€ 720.790,00), esattamente corrispondente alla sommatoria degli importi di cui ai due rispettivi decreti di trasferimento del 27.6.2011 (lotto primo, € 623.790,00) e del 27.10.2014 (lotto secondo, €
97.000,00), nonché dai canoni di locazione per € 172.908,45
(esclusi quelli in precedenza versati sul libretto di depositi ed emersi, come detto, successivamente), per cui evidentemente ovvero aritmeticamente non venivano considerate le cauzioni versate dagli aggiudicatari decaduti , e Parte_3 Parte_4 Controparte_7 rispettivamente per € 115.422,00, € 24.243,75 ed €
24.250,00, che dovevano essere acquisite dalla procedura a titolo di multa come stabilito dai decreti emessi ex art. 587 c.p.c. rispettivamente in data 12/16.03.2009,
19/20.09.2011 e 26/29.11.2012.
Tali somme, per un totale di € 163.915,75, non risultano evidentemente neppure oggetto del riparto integrativo del
2023, se non in parte, dal momento che in questo secondo progetto di distribuzione il professionista delegato (avv.
nominato in sostituzione del precedente Controparte_9 delegato IO ) rilevava che alla “ Per_1 Controparte_1
è stata versata una somma maggiore di
[...] quella riconosciutale nel riparto, l'istituto di credito dovrà restituire alla procedura la somma di euro 42.999,07; considerato che tale somma di euro 42.999,07 corrisponde all'importo delle cauzioni confiscate per mancato versamento del saldo prezzo” e, quindi, teneva conto di
5 quest'ulteriore somma ovvero la detraeva da quanto spettante all'istituto medesimo con il progetto di distribuzione suppletivo.
In realtà, per quanto detto, la somma di € 42.999,07, diversamente da quanto asserito dal professionista delegato nel secondo progetto di distribuzione, copre solo parzialmente l'importo complessivo delle cauzioni confiscate, residuando la considerevole somma di €
120.916,68 (€ 163.915,75 meno € 42.999,07), della quale non vi è traccia nei due progetti di distribuzione né negli atti del fascicolo telematico dell'esecuzione, tenuto conto, come già evidenziato dal GE nel provvedimento del
14.9.2023, che il fascicolo cartaceo originale non è stato rintracciato (tuttavia, appare difficile immaginare che nel fascicolo cartaceo si possano rinvenire atti o documenti utili a comprendere la sorte delle cauzioni in questione).
Nel presente processo, venivano disposti, ai sensi degli artt. 210 e 211 c.p.c., prima la citazione in giudizio del
IO (provvedimento del 20.2.2024) Persona_2
e poi l'ordine di esibizione, nei confronti del medesimo
IO, degli estratti conto del conto corrente intestato alla procedura e/o di ogni ulteriore documentazione relativa agli esperimenti di vendita ed alle cauzioni acquisite dalla procedura (provvedimento del 26.3.2024), ma tali attività istruttorie non davano esito alcuno, se non una nota della Notaril Service srl con la quale si comunicava che il supporto fornito al IO delegato non prevedeva l'operatività sui conti correnti aperti dal medesimo professionista, per cui “la società non ha mai avuto la disponibilità dei conti correnti intestati alla procedura esecutiva RGE n. 90/1998”.
Occorre aggiungere che alle ulteriori richieste istruttorie formulate da parte opponente non si è dato seguito, in quanto consistenti sostanzialmente in indagini di tipo
6 fiscale che esulano dalla decisione del presente giudizio e volte sostanzialmente all'accertamento delle eventuali responsabilità del IO delegato.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta quanto al secondo motivo di opposizione e, tuttavia, non risultando rinvenute (né rinvenibili) nell'ambito della procedura esecutiva le ulteriori somme di cui alle cauzioni confiscate nel corso della medesima procedura, non può in concreto disporsi l'acquisizione delle stesse somme alla massa attiva ovvero la predisposizione di un ulteriore progetto di distribuzione integrativo.
Deve, invece, disporsi la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del progetto di distribuzione disposta dal GE con il provvedimento del 14.9.2023, in quanto tale secondo piano di riparto riguarda esclusivamente le somme giacenti sul libretto di deposito bancario 3347756, oggetto del rigettato primo motivo di opposizione.
Spese di lite.
Ritiene questo Giudice che, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda e dell'effettivo tenore del presente provvedimento, sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
B) Dichiara sussistente, in astratto, il diritto dei debitori opponenti e dei creditori totalmente o
7 parzialmente incapienti alla distribuzione dell'ulteriore somma complessiva di € 120.916,68, non considerata nei due progetti di distribuzione approvati nell'ambito della procedura esecutiva RGE
90/1998 e, tuttavia, non rinvenuta;
C) Revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del progetto di distribuzione depositato il 27.3.2023 ed approvato il 4.5.2023;
D) Compensa le spese di lite tra le parti.
29/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
e rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
SIMEONE ELENA
- OPPONENTI -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. FERRARA ANTONIO
- OPPOSTA –
E
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. POLLASTRO DANIELA
- OPPOSTA -
E
AVV. rapp.to e difeso dall'avv. RIELLO Controparte_3
PIERO
- OPPOSTO –
E
in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. CATERINO
LUIGI
1 - OPPOSTA -
E
Controparte_5
[...]
Controparte_6
- OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.11.2023,
[...]
e introducevano il giudizio di merito Pt_1 Parte_2 dell'opposizione agli atti esecutivi da loro proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE
90/1998 avverso l'ordinanza del 4.5.2023 di approvazione del piano di riparto integrativo, deducendo essenzialmente l'erroneità del predetto provvedimento laddove rigettava l'istanza dei debitori esecutati, odierni opponenti, di assegnazione in loro favore delle ulteriori somme oggetto del piano di riparto integrativo nonché laddove approvava il nuovo progetto di distribuzione benché non contemplasse le cauzioni versate dagli aggiudicati decaduti
[...]
, e Pt_3 Parte_4 Controparte_7 rispettivamente per € 115.422,00, € 24.243,75 ed €
24.250,00, per complessivi € 163.915,75.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_1
che, nella qualità di creditrice
[...] intervenuta nella procedura esecutiva, affermava di essere stata integralmente soddisfatta con il primo riparto del
2015, sostenendo di non avere responsabilità in relazione alla mancata considerazione, in tale riparto, delle somme poi oggetto del secondo riparto.
Si costituiva l' , altra creditrice intervenuta, la CP_8 quale chiedeva sostanzialmente revocarsi la sospensione dell'esecutività del progetto di distribuzione integrativo,
2 disposta all'esito della fase sommaria della presente opposizione.
Si costituiva l'avv. altro creditore Controparte_3 intervenuto, il quale sostanzialmente chiedeva il rigetto del primo motivo di opposizione e procedersi alla esecuzione del piano di riparto integrativo non ostacolata dall'accoglimento del secondo motivo di opposizione.
Si costituiva , ennesima creditrice intervenuta, la CP_4 quale chiedeva essenzialmente di inserire, laddove provati, nella massa attiva gli ulteriori importi versati a titolo di cauzione dai tre aggiudicatari decaduti.
Non si costituivano gli ulteriori creditori opposti
[...]
Controparte_5 Controparte_5
, dei quali deve essere dichiarata
[...] Controparte_6 la contumacia.
Detto ciò, il primo motivo di opposizione non è fondato.
Invero, come correttamente statuito già dal GE con i provvedimenti del 4.5.2023 e 14.9.2023, le somme oggetto del progetto di distribuzione integrativo depositato il
27.3.2023, giacenti sul libretto di deposito bancario
3347756 acceso presso la Controparte_1 filiale di Maddaloni e corrispondenti ai canoni corrisposti dallo stesso istituto di credito per l'occupazione degli immobili staggiti in forza di contratto locazione opponibile alla procedura, non erano conosciute né dal custode IVG (nominato successivamente alla apertura del libretto) né dal professionista delegato (cfr. nota depositata nel fascicolo dell'esecuzione in data 14.3.2017, in cui il IO riferiva di aver scoperto Per_1
l'esistenza del libretto in questione a seguito di una comunicazione da parte della Banca MPS) e, quindi, non erano state inserite nel primo progetto di riparto depositato il 26.2.2015 ed approvato il 9.7.2015.
Il GE ha, in definitiva, correttamente rilevato che le
3 somme di cui al libretto de quo erano frutti civili della procedura che non avevano fatto parte del primo progetto, determinandosi la necessità di un riparto integrativo, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
23993 del 28/12/2012).
In buona sostanza, non viene in rilievo, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la “definitività” del primo progetto di distribuzione o la sua revocabilità, trattandosi, nel caso di specie, di un nuovo progetto integrativo dovuto al rinvenimento, sostanzialmente casuale
(gli organi della procedura, si ripete, non erano al corrente dell'esistenza del libretto), di ulteriori somme da ripartire e non essendo rilevante il fatto che tale rinvenimento sia avvenuto allorquando non era stata data ancora completa esecuzione al primo riparto.
Risulta, invece, parzialmente fondato il secondo motivo di opposizione, benché nei limiti che si vanno ad esporre.
Invero, dagli atti causa, compresi quelli di cui al fascicolo telematico dell'esecuzione, emerge come le cauzioni versate da , e Parte_3 Parte_4 [...]
, rispettivamente per € 115.422,00, € 24.243,75 ed CP_7
€ 24.250,00 (come da decreti di decadenza dei predetti aggiudicatari del 12.03.2009, del 19.09.2011 e del
26.11.2012), non sia state affatto considerate nel primo progetto di distribuzione del 2015 mentre in quello del
2023 sono state considerate soltanto in parte.
Il GE, nell'ordinanza del 14.9.2023, ha in effetti sospeso l'efficacia esecutiva del progetto di distribuzione approvato il 4.5.2023 con riguardo alla censura in esame, affermando, tuttavia, che “non è chiaro se dette somme siano state o meno considerate dal delegato nel primo progetto originario, laddove riporta la dicitura “somma ricavata” dalla vendita, che appare generica e che potrebbe, in effetti, contenere anche le somme incamerate a
4 titolo di cauzione, non essendo specificato se si tratti o meno solo del prezzo. Alcun elemento è stato offerto sul punto dalle parti ed alcun elemento è stato rintracciato dal professionista delegato nominato in sostituzione”.
In verità, dall'esame del primo progetto di distribuzione del 2015 si evince chiaramente che la somma allora oggetto di riparto era costituita da quanto ricavato dalla vendita dei due lotti pignorati (€ 720.790,00), esattamente corrispondente alla sommatoria degli importi di cui ai due rispettivi decreti di trasferimento del 27.6.2011 (lotto primo, € 623.790,00) e del 27.10.2014 (lotto secondo, €
97.000,00), nonché dai canoni di locazione per € 172.908,45
(esclusi quelli in precedenza versati sul libretto di depositi ed emersi, come detto, successivamente), per cui evidentemente ovvero aritmeticamente non venivano considerate le cauzioni versate dagli aggiudicatari decaduti , e Parte_3 Parte_4 Controparte_7 rispettivamente per € 115.422,00, € 24.243,75 ed €
24.250,00, che dovevano essere acquisite dalla procedura a titolo di multa come stabilito dai decreti emessi ex art. 587 c.p.c. rispettivamente in data 12/16.03.2009,
19/20.09.2011 e 26/29.11.2012.
Tali somme, per un totale di € 163.915,75, non risultano evidentemente neppure oggetto del riparto integrativo del
2023, se non in parte, dal momento che in questo secondo progetto di distribuzione il professionista delegato (avv.
nominato in sostituzione del precedente Controparte_9 delegato IO ) rilevava che alla “ Per_1 Controparte_1
è stata versata una somma maggiore di
[...] quella riconosciutale nel riparto, l'istituto di credito dovrà restituire alla procedura la somma di euro 42.999,07; considerato che tale somma di euro 42.999,07 corrisponde all'importo delle cauzioni confiscate per mancato versamento del saldo prezzo” e, quindi, teneva conto di
5 quest'ulteriore somma ovvero la detraeva da quanto spettante all'istituto medesimo con il progetto di distribuzione suppletivo.
In realtà, per quanto detto, la somma di € 42.999,07, diversamente da quanto asserito dal professionista delegato nel secondo progetto di distribuzione, copre solo parzialmente l'importo complessivo delle cauzioni confiscate, residuando la considerevole somma di €
120.916,68 (€ 163.915,75 meno € 42.999,07), della quale non vi è traccia nei due progetti di distribuzione né negli atti del fascicolo telematico dell'esecuzione, tenuto conto, come già evidenziato dal GE nel provvedimento del
14.9.2023, che il fascicolo cartaceo originale non è stato rintracciato (tuttavia, appare difficile immaginare che nel fascicolo cartaceo si possano rinvenire atti o documenti utili a comprendere la sorte delle cauzioni in questione).
Nel presente processo, venivano disposti, ai sensi degli artt. 210 e 211 c.p.c., prima la citazione in giudizio del
IO (provvedimento del 20.2.2024) Persona_2
e poi l'ordine di esibizione, nei confronti del medesimo
IO, degli estratti conto del conto corrente intestato alla procedura e/o di ogni ulteriore documentazione relativa agli esperimenti di vendita ed alle cauzioni acquisite dalla procedura (provvedimento del 26.3.2024), ma tali attività istruttorie non davano esito alcuno, se non una nota della Notaril Service srl con la quale si comunicava che il supporto fornito al IO delegato non prevedeva l'operatività sui conti correnti aperti dal medesimo professionista, per cui “la società non ha mai avuto la disponibilità dei conti correnti intestati alla procedura esecutiva RGE n. 90/1998”.
Occorre aggiungere che alle ulteriori richieste istruttorie formulate da parte opponente non si è dato seguito, in quanto consistenti sostanzialmente in indagini di tipo
6 fiscale che esulano dalla decisione del presente giudizio e volte sostanzialmente all'accertamento delle eventuali responsabilità del IO delegato.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta quanto al secondo motivo di opposizione e, tuttavia, non risultando rinvenute (né rinvenibili) nell'ambito della procedura esecutiva le ulteriori somme di cui alle cauzioni confiscate nel corso della medesima procedura, non può in concreto disporsi l'acquisizione delle stesse somme alla massa attiva ovvero la predisposizione di un ulteriore progetto di distribuzione integrativo.
Deve, invece, disporsi la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del progetto di distribuzione disposta dal GE con il provvedimento del 14.9.2023, in quanto tale secondo piano di riparto riguarda esclusivamente le somme giacenti sul libretto di deposito bancario 3347756, oggetto del rigettato primo motivo di opposizione.
Spese di lite.
Ritiene questo Giudice che, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda e dell'effettivo tenore del presente provvedimento, sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
B) Dichiara sussistente, in astratto, il diritto dei debitori opponenti e dei creditori totalmente o
7 parzialmente incapienti alla distribuzione dell'ulteriore somma complessiva di € 120.916,68, non considerata nei due progetti di distribuzione approvati nell'ambito della procedura esecutiva RGE
90/1998 e, tuttavia, non rinvenuta;
C) Revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del progetto di distribuzione depositato il 27.3.2023 ed approvato il 4.5.2023;
D) Compensa le spese di lite tra le parti.
29/01/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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