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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/06/2024, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 2272/2023
Tribunale Ordinario di La Spezia
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 14.5.2024 alle ore 12:15, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi:
Per , presente personalmente e , Parte_1 Parte_2
l'avv.to BETTI GIANLUCA;
Per , l'avv.to RAPACCI Controparte_1
ROBERTA;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del GI, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Betti, fermo l'accoglimento del ricorso in opposizione e delle istanze istruttorie, preliminarmente insiste perché venga dichiarata tardiva la costituzione dell , CP_1
in quanto costituitosi in data 9.5.2024 nel fascicolo di merito, con ogni conseguenza anche in punto di non contestazione dei fatti. Nel merito insiste per l'ammissione del ricorso in opposizione, ribadendo la carenza di potere in relazione alla sanzione accessoria del divieto di partecipare ad ulteriori bandi per l'impresa sanzionata, essendo invece dotata solo di potere per sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso evidenzia come il nulla osta rilasciato dal
Ministero dell'ambiente non sia idoneo a ritenere che l'ente parco sia dotato di tale potere.
L'art. 32 co. 6 REO in tale contesto non sarebbe conferente, non sarebbe idoneo a conferire tale potere all e comunque il co.7 prevede che il rigetto dovrebbe CP_1
essere motivato e nel caso di specie non è individuata la motivazione sottesa e finalizzata alla tutela ambientale, nei termini già indicati dall'opponente.
L'avv. Rapacci contesta le deduzioni di controparte, si riporta alla memoria difensiva e all'art. 21 L. n. 689/1981 che riconosce tale potere. La legge 394/1991 viene applicata nel rispetto di tale norma e l'art. 37 del REO disciplina sia la sanzione accessoria che quella pecuniaria e il co. 3 prevede l'utilizzo improprio, con la possibilità di revocare e sospendere le autorizzazioni, demandando poi al disciplinare (autorizzato dal
, non limitato all'esame delle sole sanzioni pecuniarie) le norme di dettaglio. Org_1
In ogni caso nell'ordinanza- ingiunzione è specificamente motivata la sanzione anche in relazione al previsto danno ambientale, che tuttavia si determina in via preventiva.
L'avv. Betti contesta che il co. 3 dell'art. 37 REO preveda tale potere ma solo di sospendere e revocare l'autorizzazione in corso, quindi l'Ente non avrebbe potuto vietare di partecipare al bando successivo.
Il co. 5 prevede inoltre che il controllo del sul disciplinare è limitato solo alle Org_1 sanzioni amministrative pecuniarie.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e dà atto alle parti che darà lettura del dispositivo mediante deposito telematico, dispensandole dall'ulteriore collegamento telematico. Le parti e i difensori nulla oppongono.
Successivamente alle ore 17:00 viene data lettura del seguente dispositivo, mediante deposito telematico:
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
Visto l'art. 429 c.p.c.
Rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 140/2023 emessa dall'
[...] in data 6.11.2023 e notificata in data 17.11.2023 a Controparte_1
e in data 25.11.2023 a Parte_1 Parte_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza da depositarsi nel termine di trenta giorni.
Così deciso in La Spezia, in data 14.5.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
Tribunale Ordinario di La Spezia
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 14.5.2024 alle ore 12:15, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Grazia Barbuto, sono comparsi:
Per , presente personalmente e , Parte_1 Parte_2
l'avv.to BETTI GIANLUCA;
Per , l'avv.to RAPACCI Controparte_1
ROBERTA;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del GI, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Betti, fermo l'accoglimento del ricorso in opposizione e delle istanze istruttorie, preliminarmente insiste perché venga dichiarata tardiva la costituzione dell , CP_1
in quanto costituitosi in data 9.5.2024 nel fascicolo di merito, con ogni conseguenza anche in punto di non contestazione dei fatti. Nel merito insiste per l'ammissione del ricorso in opposizione, ribadendo la carenza di potere in relazione alla sanzione accessoria del divieto di partecipare ad ulteriori bandi per l'impresa sanzionata, essendo invece dotata solo di potere per sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso evidenzia come il nulla osta rilasciato dal
Ministero dell'ambiente non sia idoneo a ritenere che l'ente parco sia dotato di tale potere.
L'art. 32 co. 6 REO in tale contesto non sarebbe conferente, non sarebbe idoneo a conferire tale potere all e comunque il co.7 prevede che il rigetto dovrebbe CP_1
essere motivato e nel caso di specie non è individuata la motivazione sottesa e finalizzata alla tutela ambientale, nei termini già indicati dall'opponente.
L'avv. Rapacci contesta le deduzioni di controparte, si riporta alla memoria difensiva e all'art. 21 L. n. 689/1981 che riconosce tale potere. La legge 394/1991 viene applicata nel rispetto di tale norma e l'art. 37 del REO disciplina sia la sanzione accessoria che quella pecuniaria e il co. 3 prevede l'utilizzo improprio, con la possibilità di revocare e sospendere le autorizzazioni, demandando poi al disciplinare (autorizzato dal
, non limitato all'esame delle sole sanzioni pecuniarie) le norme di dettaglio. Org_1
In ogni caso nell'ordinanza- ingiunzione è specificamente motivata la sanzione anche in relazione al previsto danno ambientale, che tuttavia si determina in via preventiva.
L'avv. Betti contesta che il co. 3 dell'art. 37 REO preveda tale potere ma solo di sospendere e revocare l'autorizzazione in corso, quindi l'Ente non avrebbe potuto vietare di partecipare al bando successivo.
Il co. 5 prevede inoltre che il controllo del sul disciplinare è limitato solo alle Org_1 sanzioni amministrative pecuniarie.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e dà atto alle parti che darà lettura del dispositivo mediante deposito telematico, dispensandole dall'ulteriore collegamento telematico. Le parti e i difensori nulla oppongono.
Successivamente alle ore 17:00 viene data lettura del seguente dispositivo, mediante deposito telematico:
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
Visto l'art. 429 c.p.c.
Rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 140/2023 emessa dall'
[...] in data 6.11.2023 e notificata in data 17.11.2023 a Controparte_1
e in data 25.11.2023 a Parte_1 Parte_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza da depositarsi nel termine di trenta giorni.
Così deciso in La Spezia, in data 14.5.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto