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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.5412 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024 , udienza di discussione del 01/12/2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.MARIA CRISTINA CALLISTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Emilia Conrotto ( ), ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._1 rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in , via Foschini, 1, presso CP_1
l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
Controparte_2
Resistente contumace CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da note di udienza che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.12.2024 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 esponendo di essere stato dipendente del convenuto dal CP_2
02.06.1997 al 18.05.2014, data del licenziamento, con inquadramento quale impiegato nel livello 5° del CCNL servizi ambientali Federambiente;
che veniva sospeso dal lavoro per il periodo dal 27/07/2010 e fino al 31/12/2010 e successivamente dall'1.1.2011 al 31.12.2011 con richiesta di intervento della Cassa Integrazione
1 Guadagni Straordinaria in deroga;
che la annullava Controparte_3 in via di autotutela il trattamento di CIG in deroga dal 26.07.2010 al 31.12.2010; che dal 27/07/2010, giorno della sospensione unilaterale, e fino al 18/05/2014, data del licenziamento, il lo aveva CP_2 richiamato in servizio per un breve periodo dal 1.4.2013 al 31.7.2013 ma non aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, nonostante il D.I. ottenuto per il pagamento del tfr;
che il , per tale periodo, non provvedeva nemmeno al CP_2 versamento della contribuzione;
che ove prescritto l'obbligo contributivo, sussisteva il diritto di parte ricorrente nei confronti del Consorzio, quale datore di lavoro, alla costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 13 della legge n.1338/1962, con condanna del a versare all' la relativa riserva matematica. CP_2 CP_1
Concludeva chiedendo, “a) accertare e dichiarare che il
[...]
ha omesso di versare i contributi per il Controparte_4 periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014, in cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato e inquadramento come impiegato – livello 5° del CCNL servizi ambientali Federambiente;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del , della rendita vitalizia ex art. 13, l. CP_2
1338/62;
3) condannare il al versamento Controparte_4 all' dell'importo della riserva matematica, necessario per la CP_1 costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Regolarmente costituito eccepiva l'irricevibilità dlela CP_1 contribuzione se prescritta, l'inammissibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia ad opera del lavoratore. Concludeva chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario ed assumere di conseguenza i provvedimenti di cui all'art. 443 c.p.c ;
- accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
- in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' , conseguente a riconoscimento del rapporto di CP_1 lavoro assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior
2 orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi CP_1 obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa;
- dichiarare inammissibile la domanda a norma dell'art. 13, comma 5, della L. 12 agosto 1962 n. 1338, per tutte le causali spiegate;
- rigettare ogni e qualsiasi domanda azionata nei confronti dell' , CP_1 siccome inammissibile, improcedibile e comunque destituita di fondamento;
- condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del giudizio”. CP_1
Il pur regolarmente Controparte_2 connveuto in giudizio a mezzo PEC 15.01.2025, non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Oggetto della controversia è, dunque, la domanda del lavoratore di versamento dei contributi previdenziali di cui risulta omesso il pagamento da parte del datore.
La richiesta fonda sul rapporto di lavoro subordinato intercorso con il dall'01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014, CP_2 epoca del licenziamento, e sul diritto al versamento della relativa retribuzione.
Ed, infatti, come emerge dall'estratto contributivo prodotto, tali periodi rimanevano scoperti dal versamento della contribuzione, pur se il rapporto di lavoro era ancora in essere come documentato dalla lettera di licenziamento.
Quanto alla legittimazione del lavoratore ad agire per ottenere tale versamento, com'è noto, il versamento dei contributi integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con
3 il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
Allo stesso modo e nel rispetto dei medesimi princpi, può agire per la costituzione della rendita vitalizia.
Venendo all'eccezione di prescrizione sollevata dall' , il giudizio CP_1 attiene alla contribuzione maturata dall'01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014 epoca del licenziamento.
Ciò posto deve ritenersi prescritto l'obbligo contributivo stante il pacifico maturare del quinquennio.
Residua, pertanto, unicamente in favore del lavoratore la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della CP_1 legge n 1338 del 1962, soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell . CP_1
Trattasi di uno speciale rimedio ripristinatorio che consente al lavoratore di ottenere la condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione (ipotesi in cui il trattamento previdenziale ordinario sia del tutto impedito dall'omissione contributiva) o alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi (caso di decurtazione dell'importo del trattamento previdenziale che sarebbe spettato). Tale risarcimento in forma specifica, limitatamente alla materia pensionistica, è alternativo rispetto a quello per equivalente previsto dall'art. 2116, 2° co., c.c..
Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 12213 del 3/7/2004) che "nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di
4 anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione”.
Ciò premesso stante la sussistenza del rapporto di lavoro e il conseguente obbligo al versamento della contribuzione e data la prescrizione del diritto ai contributi, il dev'essere CP_2 condannato a costituire la rendita vitalizia con riferimento al periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014.
Per il principio della soccombenza il dev'essere CP_2 condannato al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in dispositivo nella misura Parte_1 minima attesa la minima attività processuale, con riduzione del 30% per la serialità.. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_5
1, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che il ha Controparte_4 omesso di versare i contributi per il periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014, in cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato con inquadramento quale impiegato nel livello 5° del CCNL servizi ambientali Federambiente;
2) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del della rendita vitalizia ex CP_2 art. 13, l. 1338/62;
3) condanna il Bn 1 al versamento Controparte_4 all' dell'importo della riserva matematica, necessario per CP_1 la costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1);
4) condanna al Controparte_2 pagamento in favore di delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi €3.246 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €43,00 IVA e CPA, con distrazione;
5) Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' . CP_1
Benevento 01/12/2025 Il Giudice
5 (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
6
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.MARIA CRISTINA CALLISTO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Emilia Conrotto ( ), ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._1 rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in , via Foschini, 1, presso CP_1
l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
Controparte_2
Resistente contumace CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da note di udienza che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.12.2024 Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 esponendo di essere stato dipendente del convenuto dal CP_2
02.06.1997 al 18.05.2014, data del licenziamento, con inquadramento quale impiegato nel livello 5° del CCNL servizi ambientali Federambiente;
che veniva sospeso dal lavoro per il periodo dal 27/07/2010 e fino al 31/12/2010 e successivamente dall'1.1.2011 al 31.12.2011 con richiesta di intervento della Cassa Integrazione
1 Guadagni Straordinaria in deroga;
che la annullava Controparte_3 in via di autotutela il trattamento di CIG in deroga dal 26.07.2010 al 31.12.2010; che dal 27/07/2010, giorno della sospensione unilaterale, e fino al 18/05/2014, data del licenziamento, il lo aveva CP_2 richiamato in servizio per un breve periodo dal 1.4.2013 al 31.7.2013 ma non aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, nonostante il D.I. ottenuto per il pagamento del tfr;
che il , per tale periodo, non provvedeva nemmeno al CP_2 versamento della contribuzione;
che ove prescritto l'obbligo contributivo, sussisteva il diritto di parte ricorrente nei confronti del Consorzio, quale datore di lavoro, alla costituzione della rendita vitalizia prevista dall'art. 13 della legge n.1338/1962, con condanna del a versare all' la relativa riserva matematica. CP_2 CP_1
Concludeva chiedendo, “a) accertare e dichiarare che il
[...]
ha omesso di versare i contributi per il Controparte_4 periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014, in cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato e inquadramento come impiegato – livello 5° del CCNL servizi ambientali Federambiente;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del , della rendita vitalizia ex art. 13, l. CP_2
1338/62;
3) condannare il al versamento Controparte_4 all' dell'importo della riserva matematica, necessario per la CP_1 costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1;
4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Regolarmente costituito eccepiva l'irricevibilità dlela CP_1 contribuzione se prescritta, l'inammissibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia ad opera del lavoratore. Concludeva chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario ed assumere di conseguenza i provvedimenti di cui all'art. 443 c.p.c ;
- accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
- in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' , conseguente a riconoscimento del rapporto di CP_1 lavoro assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior
2 orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi CP_1 obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa;
- dichiarare inammissibile la domanda a norma dell'art. 13, comma 5, della L. 12 agosto 1962 n. 1338, per tutte le causali spiegate;
- rigettare ogni e qualsiasi domanda azionata nei confronti dell' , CP_1 siccome inammissibile, improcedibile e comunque destituita di fondamento;
- condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del giudizio”. CP_1
Il pur regolarmente Controparte_2 connveuto in giudizio a mezzo PEC 15.01.2025, non si costituiva e deve dichiararsene la contumacia.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Oggetto della controversia è, dunque, la domanda del lavoratore di versamento dei contributi previdenziali di cui risulta omesso il pagamento da parte del datore.
La richiesta fonda sul rapporto di lavoro subordinato intercorso con il dall'01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014, CP_2 epoca del licenziamento, e sul diritto al versamento della relativa retribuzione.
Ed, infatti, come emerge dall'estratto contributivo prodotto, tali periodi rimanevano scoperti dal versamento della contribuzione, pur se il rapporto di lavoro era ancora in essere come documentato dalla lettera di licenziamento.
Quanto alla legittimazione del lavoratore ad agire per ottenere tale versamento, com'è noto, il versamento dei contributi integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con
3 il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
Allo stesso modo e nel rispetto dei medesimi princpi, può agire per la costituzione della rendita vitalizia.
Venendo all'eccezione di prescrizione sollevata dall' , il giudizio CP_1 attiene alla contribuzione maturata dall'01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014 epoca del licenziamento.
Ciò posto deve ritenersi prescritto l'obbligo contributivo stante il pacifico maturare del quinquennio.
Residua, pertanto, unicamente in favore del lavoratore la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della CP_1 legge n 1338 del 1962, soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell . CP_1
Trattasi di uno speciale rimedio ripristinatorio che consente al lavoratore di ottenere la condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione (ipotesi in cui il trattamento previdenziale ordinario sia del tutto impedito dall'omissione contributiva) o alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi (caso di decurtazione dell'importo del trattamento previdenziale che sarebbe spettato). Tale risarcimento in forma specifica, limitatamente alla materia pensionistica, è alternativo rispetto a quello per equivalente previsto dall'art. 2116, 2° co., c.c..
Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 12213 del 3/7/2004) che "nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di
4 anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione”.
Ciò premesso stante la sussistenza del rapporto di lavoro e il conseguente obbligo al versamento della contribuzione e data la prescrizione del diritto ai contributi, il dev'essere CP_2 condannato a costituire la rendita vitalizia con riferimento al periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014.
Per il principio della soccombenza il dev'essere CP_2 condannato al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in dispositivo nella misura Parte_1 minima attesa la minima attività processuale, con riduzione del 30% per la serialità.. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_5
1, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che il ha Controparte_4 omesso di versare i contributi per il periodo 01.08.2010 al 31.3.2013 e dal 1.8.2013 al 18.05.2014, in cui la parte ricorrente è stata impiegata alle sue dipendenze con contratto di lavoro subordinato con inquadramento quale impiegato nel livello 5° del CCNL servizi ambientali Federambiente;
2) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla costituzione, da parte del della rendita vitalizia ex CP_2 art. 13, l. 1338/62;
3) condanna il Bn 1 al versamento Controparte_4 all' dell'importo della riserva matematica, necessario per CP_1 la costituzione della rendita vitalizia, in relazione alla contribuzione omessa di cui al punto 1);
4) condanna al Controparte_2 pagamento in favore di delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi €3.246 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €43,00 IVA e CPA, con distrazione;
5) Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' . CP_1
Benevento 01/12/2025 Il Giudice
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