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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1413/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
Trieste, 1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 luglio 2024 formulava opposizione avverso l'a.t.p. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso è infondato. Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da “Buoni esiti di bullectomia apice polmonare destro e pleurodesi per pneumotorace spontaneo, in soggetto con pregressa tubercolosi polmonare ( 2010 ) in buone condizioni generali”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 43%.
La percentuale di invalidità riconosciuta non è pertanto sufficiente per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente non può essere riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1 depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1413/2024 R.G.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. depositata nel presente giudizio di Persona_1 opposizione iscritto al N. R.G. 1413/2024; dichiara che non sussiste in capo a il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza;
esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.