Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3868/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Luisa Bettio Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3868/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. BORDIN FRANCESCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BORDIN FRANCESCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alle condizioni di divorzio nelle note depositate il 18.02.2025 per l'udienza del 28.02.2025:
1) i ricorrenti provvederanno autonomamente al loro mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
2) affidare congiuntamente il figlio minorenne, , a entrambi i genitori e collocarlo Persona_1
prevalentemente presso la madre;
3) in ragione dell'attuale età dei figli (la primogenita maggiorenne e il secondogenito sedicenne con sicura capacità di discernimento), il padre starà con gli stessi secondo la loro volontà e i loro bisogni, previa concertazione preventiva con la madre e comunque almeno una sera a settimana, nonché a week-end alternati. Quanto alle vacanze invernali e a quelle estive si rinvia al piano genitoriale, sottoscritto dai ricorrenti e qui allegato su documento n. 9;
Emanuele II, 43, così catastalmente censiti: Foglio 7, Numero 856, Sub 33, Categoria C/6, Classe 2;
Foglio 7, Numero 856, Sub 84, Categoria A/2, Classe 2, ora in piena ed esclusiva proprietà alla ricorrente, giusto atto pubblico del 27.06.2024 (Repertorio n. 35118 e Raccolta n. 22653 del Notaio
Dr. di Camposampiero) continuerà ad essere abitata dalla ricorrente medesima Persona_2
e dalla prole;
5) senza soluzione di continuità rispetto alla separazione ed entro il quindicesimo giorno di ciascun mese il padre verserà alla madre, quale personale contributo al mantenimento della prole, pari alla metà della complessiva spesa ordinaria, l'importo di Euro 300,00 per ciascun figlio e, quindi, complessivamente Euro 600,00 mensili, rivalutabili automaticamente e annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%. Il versamento avverrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio e mediante bonifico bancario all'iban che la madre comunicherà quanto prima al padre;
6) senza soluzione di continuità rispetto alla separazione il padre verserà alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie riguardanti la prole e al riguardo le parti fanno pieno rinvio al relativo protocollo d'intesa del Tribunale di Padova, da intendersi qui integralmente richiamato e, comunque, conosciuto dalle parti;
7) senza soluzione di continuità rispetto alla separazione le parti hanno concordemente stabilito che il 100% dell'assegno unico universale, pari a Euro 284,00 circa, verrà versato esclusivamente alla madre. Il padre, pertanto, rinuncia al versamento a suo favore della quota di sua competenza;
8) i ricorrenti prestano il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o di ogni altro documento di identità con annotato il nome del figlio minorenne, , ai fini della validità Persona_1
per l'espatrio.
- assumere ogni altro provvedimento di legge;
- a corredo di ogni provvedimento richiesto/da emettere, rilasciare il modulo standard multilingue ex art. 7 Reg. UE 1191/2016 e/o ogni altro modulo equipollente.
Spese compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. nato il [...] in [...], e , Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio civile il 15/01/1997 in
Corod (Romania), come da certificato allegato al ricorso.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 08.02.2005 a Cittadella (PD), e , Persona_3 Persona_4
il 24.01.2008 a Cittadella (PD). Con ricorso del 28.03.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova, proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, in data 06.05.2024 i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07.05.2024; questo
Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 19.06.2024 n. 337.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Romania, dove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti
è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento
(UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si Parte_2 Parte_3
applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge
31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte convenuta risiede ancora in Italia. Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore e per lui la madre, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b)
, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del 07.05.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità; si dà atto che il minore non è stato sentito, perché superfluo in considerazione degli accordi raggiunti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 15/01/1997 in Corod (Romania);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti