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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
- Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere rel.
- Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.Ferruccio Pezzagora e dal prof.avv. Silvia Viaro, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in VA, via Tommaseo n. 74/B, come da procura speciale allegata all'atto di citazione in riassunzione;
-attrice in riassunzione- contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) (C.F.: CP_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F.: ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(C.F.: ) rappresentate e difese in Parte_2 C.F._5 giudizio dall'avv. prof. Marco De Cristofaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in VA, via S. Lucia, 4, come da procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione;
-convenute in riassunzione- nonché nei confronti di (C.F.: ) rappresentata e difesa in giudizio CP_5 C.F._6 dall'avv. Michela Temporin, con domicilio eletto presso il suo studio in VA, via
Savonarola n. 148 come da procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione;
-convenuta in riassunzione-
Oggetto: Giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.33908/2023
CONCLUSIONI
Per parte : Parte_1
“- nel merito, in via principale: in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 33908/2023 (contro cui si formula comunque ogni più ampia riserva di impugnazione), a parziale cassazione con rinvio della sentenza di questa Corte
d'Appello n. 1936/2017, e comunque in totale riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di VA n. 1313/2014, previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni delle dott.sse da considerarsi tardive, inammissibili e infondate, accogliersi le CP_1 conclusioni già formulate da nel giudizio riassunto, già pendente con Parte_1
R.G.1556/2014, come di seguito ritrascritte: confermarsi la condanna delle dott.sse
, e e la sig.ra (o CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_5 CP_6
, nonché ciascuna per la quota di sua CP_5 Controparte_7 spettanza (quale desumibile in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita a rogito notaio dott. rep. n 67231 in data Per_1
30 marzo 1993 e anche in relazione alla partecipazione alla compagine societaria della medesima al pagamento in favore di Controparte_7 Parte_1 della complessiva somma di 424.679,65 euro ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, anche sulla scorta dell'espletata C.T.U., per i lavori di completamento e finitura eseguiti sulla porzione dell'immobile di cui è causa, quali meglio descritti nei documenti prodotti in primo grado (cfr. docc. 16 ss. del fascicolo), con rivalutazione monetaria a fare epoca dalla data di dichiarazione del fallimento della
[...]
e con gli interessi legali, anche di natura anatocistica, decorrenti da Controparte_8 tale data;
dichiararsi tardive e inammissibili le domande ed eccezioni tutte formulate pag. 2/17 dalle sig.re , e nella comparsa di CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 Parte_2 risposta di data 20 settembre 2010; accogliersi l'appello promosso da Parte_1 con l'atto di citazione di data 21 luglio 2014 e per l'effetto, previa completa riforma e integrale annullamento della sentenza del Tribunale di VA, n. 1313/2014, pronunciata in data 9 gennaio 2014, depositata in data 29 aprile 2014, notificata in data
24 giugno 2014, confermarsi l'integrale rifusione in favore della medesima Parte_1 delle spese, anche generali, e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio, nonché
[...] delle spese di C.T.U. e di C.T.P. per l'attività istruttoria espletata nel corso dell'appello; conseguentemente, oltre alla liquidazione delle spettanze processuali del caso, confermarsi la condanna delle dott.sse , e CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 [...] alla restituzione delle somme versate in loro favore dalla medesima Parte_2
a titolo di rimborso delle spese di lite liquidate nell'impugnata sentenza, per Parte_1 un importo complessivo pari a 15.492,65 euro, nonché al pagamento dell'importo di
28.161,02 euro sostenuto per C.T.U. e C.T.P. nel corso dell'attività istruttoria, da maggiorarsi di interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
- in ogni caso: compensi e spese, anche generali, rifusi per tutti i gradi del giudizio, incluso il presente e quello di legittimità.”
Per parti , e CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 Parte_2
“Nel merito: rigettare integralmente le inammissibili, prima che infondate, conclusioni dimesse da entro la propria citazione in riassunzione, surrettiziamente Parte_1 dirette a violare plurime statuizioni ormai irreversibili in quanto coperte da giudicato interno;
Sempre nel merito, in via principale: determinare la quota di spettanza delle Dr.sse in proprio (quali già titolari della nuda proprietà sull'immobile oggetto di CP_1 appalto) per i lavori eseguiti dalla fallita nell'importo di Controparte_8
€67.701,05 (più interessi legali di € 18.534,33, dalla costituzione in mora del 22.4.2003 al saldo del 30.10.2017), pari al 56,45% (ossia il valore della nuda proprietà «derivante dall'atto di compravendita a rogito Notaio dr. rep. n. 67231 d.d. 30.3.1993»), Per_1 rispetto al quantum complessivo di €119.931,52;
pag. 3/17 Nel merito, in via conseguenziale: per l'effetto, condannare ai sensi Parte_1 dell'art. 389 c.p.c. alla restituzione del maggior importo ricevuto dalle medesime Dr.sse in esecuzione della annullata sentenza d'appello n. 1936/2017 (doc. 08): ossia CP_1 la somma di € 66.529,46 (€ 152.764,84 - € 86.235,38), oltre interessi legali dal saldo d.d. 30.10.2017 al saldo;
Sulle spese dei precedenti gradi di giudizio: con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio anteriori al presente, ovviamente comprese le spese di C.T.P. e di C.T.U., in conformità all'esito finale dello stesso, secondo Cass., sez. un.,
31.10.2022, n. 32061;
Sulle spese del presente grado: con la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado di rinvio, da liquidarsi in € 17.179,00, più spese generali, Iva e
C.p.a. – secondo lo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00, coincidente con l'incomprensibile petitum inammissibilmente oggi ri-proposto da (di € Parte_1
424.679,65) –, nonché ad una somma equivalente a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., ovvero, in subordine ed in ogni caso, per consapevole violazione dei doveri di lealtà e probità ex artt. 88 e 92, co. 1, ult., parte, c.p.c.;
Sulle spese, in via conseguenziale: condannare altresì alla restituzione a Parte_1 favore delle Dr.sse ex art. 389 c.p.c., delle spese del primo grado di giudizio CP_1
e del grado di appello, già corrisposte da quelle negli importi liquidati dalla sentenza d'appello, per complessivi € 30.187,04 (doc. 08), con interessi dalla data del pagamento sino al saldo.
Per parte CP_5
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis,
Nel merito: dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande proposte da nei confronti della Sig.ra in proprio, che non è mai stata Parte_1 CP_5 parte del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, e con doverosa condanna di ad una robusta sanzione pecuniaria ex art. 96, co. Parte_1
pag. 4/17 3, c.p.c., per lite temeraria e abuso dello strumento processuale, da determinarsi quantomeno nell'importo di € 17.179,00, secondo i valori tabellari medi previsti per i giudizi innanzi alla Corte d'appello, per lo scaglione relativo al petitum oggi inammissibilmente (ri-)proposto di € 424.679,65.
Motivi della decisione
§1.
Con atto di citazione notificato in data 1/12/2008 – nella sua qualità di Parte_1 assuntore del concordato fallimentare di (dichiarata fallita dal Controparte_8
Tribunale di VA il 28 marzo 1994) - evocava in giudizio avanti al Tribunale di
VA , e (in seguito le sorelle CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
nonché la società (in seguito ) in CP_1 Controparte_7 CP_7 persona del legale rappresentante, ai fini di ottenere la loro condanna al pagamento del prezzo delle opere eseguite dall'appaltatrice quando in bonis, su Controparte_8 committenza delle convenute.
Più precisamente, chiedeva il pagamento: Parte_1
- della fattura n.107/1993 del 21/05/1993 intestata alle committenti nude proprietarie sorelle per un ammontare di Lit.264.160.000 CP_1
(€136.427,25);
- della fattura n.104/1993 sempre del 21/05/1993 intestata alla committente usufruttuaria , per un ammontare di Lit.203.840.000 (€105.274,57); CP_7
- del prezzo degli ulteriori lavori eseguiti dalla e non ancora Controparte_8 contabilizzati, quantificato in €243.252,19 a carico delle sorelle ed in CP_1
€130.172,96 a carico di o in diversa somma ritenuta di giustizia. CP_7
Si costituivano in giudizio le sorelle contestando le pretese attoree. CP_1
al momento dell'instaurazione del giudizio non era più giuridicamente CP_7 esistente, attesa la sua intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
pag. 5/17 §2.
Con sentenza n.1313/2014 pubblicata il 29/04/2014 il Tribunale di VA ha rilevato preliminarmente che “nei confronti di non si era instaurato alcun rapporto CP_7 processuale, atteso che già prima della notifica dell'atto di citazione la società era stata cancellata dal RR.II con conseguente estinzione della società stessa”.
Nel merito, ha respinto tutte le domande proposte da nei confronti delle Parte_1 sorelle in quanto ritenute sprovviste di prova, con condanna dell'attrice alla CP_1 rifusione delle spese legali sostenute dalle convenute costituite.
§3.
Avverso la sentenza del Tribunale di VA, con atto di citazione notificato in data
25/07/2014, interponeva tempestivo appello avanti a questa Corte Parte_1 proponendo nove motivi di impugnazione e insisteva per la condanna delle parti committenti sorelle e di al pagamento del prezzo delle opere eseguite. CP_1 CP_7
Mentre in primo grado aveva richiesto la condanna delle convenute Parte_1 alternativamente in solido ovvero ciascuna per la quota di sua spettanza, in grado di appello aveva richiesto la condanna delle appellate ciascuna per la quota di sua spettanza, quale desumibile in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del 30 marzo 1993.
Con comparsa di risposta del 09/05/2015 si costituivano le sole sorelle CP_1 mentre la già cancellata rimaneva contumace. CP_7
Con ordinanza del 25/03/2015 la Corte d'Appello disponeva l'esperimento di una
C.T.U. al fine di individuare e descrivere le opere realizzate da e di Controparte_8 quantificare le somme eventualmente ancora dovute dalle committenti a Parte_1
Con sentenza n.1936/2017, pubblicata il 12/09/2017, questa Corte confermava la sentenza di primo grado in quanto alla inammissibilità delle domande rivolte nei confronti della società già estinta al momento della proposizione del CP_9 giudizio. In riforma della sentenza di primo grado, condannava le sorelle - in CP_1 solido fra loro - a pagare in favore di l'intero importo dovuto a Parte_1 quest'ultima per le opere eseguite, anche per la parte gravante su per la CP_7
pag. 6/17 complessiva somma di €119.931,52 oltre interessi al saggio legale e non riconosceva come dovuta la rivalutazione monetaria.
Nell'individuare la somma dovuta all'appaltatrice (poi Controparte_8 Parte_1
, la Corte d'Appello liquidava il valore delle opere, aderendo alle conclusioni del
[...]
CTU, in €177.000,00 e, in parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dalle sorelle deduceva da tale importo la penale dovuta per i ritardi nei lavori e gli acconti CP_1 corrisposti e documentati, così liquidando la somma complessivamente dovuta in linea capitale in €119.931,52 (pari a €177.00,00 – €28.663,35 – €28.405,13).
La Corte d'Appello condannava infine le sorelle alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Parte_1
§4.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1936/2017 hanno proposto ricorso per Cassazione le sorelle affidandosi a sei motivi. CP_1 ha resistito proponendo controricorso ed ha altresì proposto separato ricorso Parte_1 notificato, alle sorelle e a quale socia accomandataria CP_1 Parte_3 di , affidandosi a sette motivi. CP_7
è rimasta contumace. CP_7
La Corte di Cassazione ha riunito i due gravami nell'unico procedimento
R.G.7232/2018, qualificando il ricorso proposto dalle come Parte_4 principale e quello proposto da – in quanto successivo – come ricorso Parte_1 incidentale autonomo.
La Corte di Cassazione in data 05/12/2023 ha depositato l'ordinanza n.33908/2023 con la quale, in quanto al ricorso principale, ha accolto il solo primo motivo di gravame, rigettando gli altri.
Il primo motivo è stato accolto per error in procedendo, ritenuto che la pronunzia di secondo grado abbia violato del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., nella parte in cui ha condannato le sorelle CP_1 al pagamento in solido del residuo corrispettivo ancora dovuto anche per la quota di pertinenza esclusiva di . Infatti IA – che in primo grado aveva richiesto la CP_7 condanna dei convenuti alternativamente in solido o per la quota di spettanza -, nell'atto pag. 7/17 di appello non aveva chiesto la condanna delle e di in solido fra Parte_4 CP_7 loro bensì unicamente secondo le quote di loro spettanza, desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.3.1993, rep. n.67231. Persona_2
In quanto al ricorso incidentale promosso da la Corte di legittimità ha Parte_1 preliminarmente suddiviso il quinto motivo in due distinti motivi (uno con inizio da pagina 26 e l'altro con inizio da pagina 27). Ha quindi ritenuto infondati il primo, secondo, terzo, quarto, quinto (con inizio da pagina 26) e settimo motivo.
Ha ritenuto oggetto di assorbimento improprio il quinto motivo (con inizio da pagina
27) e il sesto motivo, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una riliquidazione delle spese processuali comprensive di quelle di CTU e di CTP secondo l'esito finale del giudizio.
La Corte di Legittimità ha rinviato avanti a questa Corte, cassando la sentenza n.1936/2017 nella parte in cui ha condannato le sorelle al pagamento in CP_1 solido del residuo corrispettivo ancora dovuto per i lavori appaltati, anche per la quota di pertinenza esclusiva dell' . CP_7
Ha statuito che tale pronunzia aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo IA differenziato la posizione delle sorelle da quella dell' richiedendone la condanna secondo le quote di loro CP_1 CP_7 spettanza, desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.03.1993. Persona_2
§5
Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art 392 c.p.c., datato 05/03/2024, ha evocato in giudizio le sorelle nonché Parte_1 CP_1 CP_5 riproponendo tutte le domande già formulate nei confronti delle parti convenute nell'atto di citazione introduttivo del 20/11/2008 e dell'atto di citazione in appello.
E' principio consolidato che il giudizio di rinvio, sia “un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata” nel quale “non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato
pag. 8/17 implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili
d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”. (ex multis Cass. n. 24357 del 10/08/2023, Cass. n.5137/2019).
Nel caso in esame, a seguito del rigetto degli ulteriori motivi di ricorso per Cassazione, si è formato giudicato interno secondo quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n.1936/2017, eccettuato per la condanna delle sorelle in solido invece che CP_1 limitatamente alla quota di loro spettanza.
IA nell'atto di citazione in riassunzione ha dichiarato di non fare acquiescenza alla sentenza della Cassazione e si è riservata di impugnare con i rimedi offerti dall'ordinamento la decisione, senza tuttavia allegare alcuna iniziativa giudiziaria.
Ha successivamente allegato ricorso in revocazione, tuttavia irrilevante ai fini di questo giudizio.
§6.
Deve ritenersi formato giudicato sui seguenti punti:
6.1) Mancata instaurazione di un rapporto processuale nei confronti di . CP_7
E' passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dato atto che “nei confronti di non si era instaurato alcun rapporto processuale atteso che già CP_7 prima della notifica dell'atto di citazione la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente estinzione della società stessa” e ha formalmente dichiarato “inammissibile” la relativa domanda.
Tale statuizione è stata confermata in sede di appello, rigettando il motivo di impugnazione sollevato da che sosteneva di avere citato in giudizio le Parte_1 sorelle e la signora anche quali socie. CP_1 CP_5
Nell'atto di citazione in primo grado si legge, in merito ad , la seguente CP_7 allegazione: “benché cancellata dal Registro delle Imprese in data 13.5.2013 (doc. 33) resta munita di soggettività e connessa capacità processuale (estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti). Il presente atto verrà
pag. 9/17 quindi notificato, ai sensi dell'art. 145, co 2, c.p.c., sia ad che alla persona CP_7 fisica che la rappresenta e precisamente al socio accomandatario Parte_3
” (p. 6 atto di citazione).
[...]
La sentenza di Appello ha ritenuto che, a fronte del tenore letterale dell'atto di citazione di sarebbe “davvero arduo sostenere che la stessa abbia inteso rivolgere Parte_1 la propria domanda giudiziale ai soci di solo per la mera causalità della CP_7 citazione in giudizio, ad altro titolo, della socia accomandataria, Parte_3
e delle accomandanti , e che avrebbero
[...] CP_3 CP_1 Controparte_2 dovuto essere convenute nella loro qualità di successori a titolo universale (Cass., S.U.,
12.3.2013, n. 6070) della società cancellata dal Registro delle Imprese.” (p.11-12 sentenza 1936/2017 della Corte d'appello).
Tale capo della sentenza è passato in giudicato, considerato il rigetto, da parte della
Corte di legittimità, dell'ultimo motivo di ricorso sollevato da La Parte_1
Cassazione ha ricordato che, nel giudizio di primo grado, avesse Parte_1 espressamente indicato di “aderire al superato orientamento giurisprudenziale secondo il quale una società come l' , benché cancellata dal Registro delle Imprese, CP_7 restava munita di soggettività giuridica e di connessa capacità processuale, estinguendosi solo a seguito della definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti al momento della cessazione” ed avesse espressamente chiarito la propria scelta di notificare l'atto introduttivo ex art. 145 comma 2° c.p.c. al socio accomandatario
[...]
solo nella qualità di legale rappresentante della società estinta. La Parte_3
Corte di legittimità ha quindi confermato le sentenze di merito nella parte in cui hanno ritenuto che la domanda di pagamento avanzata contro l' dovesse essere dichiarata CP_7 inammissibile perché rivolta contro un soggetto estinto, applicando i principi delle sentenze n. 4061 del 22.2.2010 e n.6070 del 12.3.2013 delle sezioni unite della Corte di
Cassazione, “posto che nessuna domanda di pagamento era stata rivolta nei confronti dei successori della stessa, ossia delle ex socie dell , , CP_7 Controparte_1
e e , e nei limiti della quota ad esse attribuita CP_2 CP_3 Parte_3 nella sua liquidazione”.
Poiché IA nella presente sede di rinvio nelle proprie conclusioni ha chiesto la condanna delle sorelle e di (o “anche in CP_1 CP_5 CP_6 CP_5
pag. 10/17 relazione alla partecipazione alla compagine societaria della medesima
[...]
, sono opportune due precisazioni. Controparte_7
In primo luogo, le sorelle sono state citate da unicamente in CP_1 Parte_1 quanto, quali nude proprietarie, avevano stipulato con in bonis Controparte_8 contratto di appalto di opere da eseguirsi sul complesso immobiliare di loro proprietà.
Non erano, quindi, state citate in giudizio nella loro qualità di ex-socie di , già CP_7 cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta.
In secondo luogo, è stata citata in giudizio solo in veste di legale Parte_3 rappresentante di e non come successore della stessa società (sia pur nei limiti CP_7 della quota percepita in sede di liquidazione).
Alla luce di quanto sopra deve ribadirsi l'inammissibilità delle domande proposte in questa sede da nei confronti delle sorelle e di Parte_1 CP_1 Parte_3
in proprio, in quanto domande nuove.
[...]
Inoltre, ove non fosse qualificabile come refuso, è inammissibile la menzione effettuata da nelle sue conclusioni, del soggetto “ , fra i Parte_1 Controparte_7 destinatari della richiesta pronunzia di condanna.
6.2) Determinazione del corrispettivo dei lavori eseguiti dalla società appaltatrice.
Questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto come dovuto il corrispettivo delle opere eseguite dalla e, facendo proprie le CP_8 conclusioni del CTU nominato in grado di appello, ha quantificato il valore dei lavori eseguiti in €177.000,00 (p. 13-14 sentenza n. 1936/2017 della Corte d'appello).
Sul punto si è formato giudicato interno e non è pertanto giustificata la richiesta, da parte di della maggior somma di €424.679,65 e la domanda deve venire Parte_1 ritenuta inammissibile per l'eccedenza.
6.3) Non spettanza, sulle somme liquidate, della rivalutazione monetaria e di interessi anatocistici
Per i principi suesposti riguardo alla natura chiusa del giudizio di rinvio, sono inammissibili, in quanto non accolte da questa Corte (p. 15 sentenza n. 1936/2017), non pag. 11/17 riformata sul punto dalla Corte di legittimità, le seguenti domande avanzate dal
IA:
- la domanda di condanna delle sorelle al pagamento degli interessi CP_1 anatocistici, poiché la sentenza cassata ha stabilito come dovuti gli interessi “al saggio legale”.
- la domanda di applicare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo dell'appalto, “non essendo stato neppure allegato da Parte_1 il maggior danno ex art. 1224, co 2, c.c.”.
[...]
Deve essere quindi dichiarata inammissibile la richiesta, proposta in questa sede di rinvio da di condanna delle convenute al pagamento della somma che Parte_1 risulterà dovuta “con rivalutazione monetaria a fare epoca dalla data di dichiarazione del fallimento della e con gli interessi legali anche di natura Controparte_8 anatocistica, decorrenti da tale data”.
6.4) Accoglimento delle eccezioni di compensazione c.d. atecnica sollevate dalle sorelle CP_1
Si è, infine, formato giudicato in merito all'accertamento del diritto, in capo alle sorelle di scomputare dall'importo complessivamente dovuto le penali da ritardo per CP_1
€28.663,35 e l'acconto già corrisposto, pari ad €28.405,13.
La Corte di Appello aveva infatti ritenuto fondate le eccezioni sollevate dalle sorelle
(p.14 sentenza n. 1936/2017) CP_1
- afferenti alle penali da ritardo, ritenute dalla Corte dovute da nella Parte_1 misura di €28.663,35.
- afferenti all'acconto già corrisposto, pari ad €28.405,13, per il quale vi è quietanza nella controdichiarazione del 30 marzo 1993.
La Corte aveva, di conseguenza, detratto i relativi importi dal valore delle opere eseguite, determinando l'importo complessivamente dovuto in €119.931,52 (pari a
€177.00,00 – €28.663,35 – €28.405,13) oltre ad interessi dal 22/04/2003 e senza rivalutazione monetaria.
pag. 12/17 Sulla determinazione della somma complessivamente dovuta – e, a monte, sull'accoglimento delle eccezioni afferenti a penali da ritardo e acconti – è intervenuto il giudicato e tali questioni esulano pertanto dal perimetro del presente giudizio di rinvio.
§7.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n.33908/2023 ha censurato la sentenza di questa
Corte n.1936/2017 nella parte in cui ha disposto la condanna delle sorelle in CP_1 solido fra loro al pagamento dell'intero importo ritenuto dovuto inclusa la quota imputabile a pur se, in secondo grado, non aveva formulato CP_7 Parte_1 domanda di condanna in solido di tutte le committenti al pagamento dei lavori appaltati non ancora saldati bensì domanda di condanna delle convenute “secondo le quote di loro spettanza desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.3.1993”. Persona_2
Questa Corte quale giudice del rinvio è pertanto vincolata a ridurre la responsabilità delle nude proprietarie, scomputando da quanto dovuto a la quota della quale Parte_1 sarebbe stata responsabile la società , ove non si fosse estinta prima CP_7 dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
Questa Corte è vincolata, inoltre, al criterio di riparto delle quote stabilito in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto.
IA, che nell'atto di citazione in riassunzione chiede di calcolare la quota di spettanza delle parti “in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita a rogito notaio dott. rep. n 67231 in data 30 marzo Per_1
1993” (oltre che, come sopra ricordato, “in relazione alla partecipazione alla compagine societaria della medesima , nella comparsa Controparte_7 conclusionale reinterpreta le indicazioni date dalla Corte per il calcolo delle rispettive quote, facendo riferimento ai criteri stabiliti dagli artt.1004 e 1005 c.c., afferenti al riparto fra lavori di pertinenza della nuda proprietà (dunque imputabili alle sorelle ovvero dell'usufrutto (dunque imputabili a ). IA afferma che le CP_1 CP_7 sorelle dovrebbero ritenersi responsabili per l'intero importo dovuto, poiché CP_1 si trattava di una ristrutturazione integrale, attinente alla manutenzione straordinaria, i cui costi debbono ricadere sui nudi proprietari mentre quale usufruttuaria CP_7
pag. 13/17 dovrebbe ritenersi tenuta a unicamente al pagamento delle opere di manutenzione di natura ordinaria.
Tale prospettazione non può venire accolta in quanto la Corte di Cassazione ha sempre fatto richiamo al criterio di riparto proposto dalle parti, vale a dire secondo le quote di loro spettanza, desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.3.1993. Persona_2
L'interpretazione avanzata da parte di è inammissibile in quanto introduce Parte_1 tardivamente un tema nuovo, non trattato in precedenza, relativo alla applicabilità al caso concreto dei criteri di riparto degli oneri manutentivi fra nudo proprietario e usufruttuario stabiliti agli artt.1004 e 1005 c.c..
Inoltre, la statuizione di legittimità è chiara nel senso di un riparto di responsabilità tanto più che ove – per contro – la Cassazione avesse inteso imputare l'intero importo dei lavori a carico delle sole sorelle in quanto nude proprietarie, non avrebbe CP_1 disposto alcun rinvio a questa Corte di Appello.
Questa Corte, in adempimento di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, deve pertanto ricalcolare quanto dovuto dalle sulla base del valore delle Parte_4 quote di proprietà e dell'usufrutto come stabiliti nel più volte citato atto di compravendita del notaio del 30.3.1993, rep. n.67231. Persona_2
Nell'atto notarile si legge all'art. 2 che “il prezzo di vendita è dichiarato in lire
620.000.000, di cui lire 350.000.000 per la nuda proprietà e lire 270.000.000
l'usufrutto”, pertanto la quota proporzionalmente dovuta dalle sorelle è pari CP_1 al 56,45% di €119.931,52 quindi la somma di €67.701,05.
Pertanto, in conclusione, la quota dell'importo per i lavori eseguiti dalla fallita
[...]
a carico delle sorelle è pari al 56,45% della somma di CP_8 CP_1
€119.931,52, ovvero €67.701,05 euro, oltre agli interessi legali maturati dalla data del
22.4.2023, senza riconoscimento della rivalutazione monetaria.
All'accoglimento delle domande avanzate dalle sorelle consegue la condanna CP_1 di ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione di quanto ad essa Parte_1 corrisposto dalla prime in esecuzione della annullata sentenza d'appello n. 1936/2017, in eccedenza rispetto al dovuto.
pag. 14/17 §8.
L'ordinanza di Cassazione ha rimesso al giudice di rinvio la determinazione delle spese processuali dei vari gradi del giudizio, comprensive anche di quelle di CTU e di CTP, sulla base dell'esito finale della lite.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n.
n.13356/2021, n.6369/2013).
Fra e le sorelle vi è soccombenza reciproca. Parte_1 CP_1
Il capo della domanda proposta da relativo al pagamento delle opere Parte_1 commissionate, è stato accolto, come sopra riportato, sia pure in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dalla stessa. Pertanto per tale capo devono ritenersi soccombenti esclusivamente le sorelle in quanto “l'accoglimento in misura ridotta, anche CP_1 sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022.
D'altro canto, è soccombente riguardo alla domanda, proposta dalle sorelle Parte_1
di corresponsione di una penale per ritardo e riguardo all'eccezione di CP_1 intervenuto pagamento di acconti.
Occorre inoltre considerare, ai fini della ripartizione delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, che l'ingiustificato rifiuto, da parte delle sorelle di CP_1 riconoscere alcun compenso a per le opere eseguite da Parte_1 Controparte_8 ha reso necessario questo giudizio.
In conclusione, sussistono ragioni per compensare le spese processuali nei limiti di ½ con riconoscimento in favore di IA di ½ delle spese processuali. Il medesimo criterio va applicato alle spese di CTU, da suddividersi al 50% fra e le sorelle Parte_1
mentre i costi di CTP rimangono a carico delle parti che li hanno nominati. CP_1
pag. 15/17 Fra e , invece, è soccombente la sola che è pertanto tenuta Parte_1 CP_7 Parte_1 all'integrale rifusione delle spese del presente grado.
Le spese vengono liquidate secondo il criterio del decisum (Cass. Sezioni Unite 11 settembre 2007 n.19014), applicando i valori tabellari previsti in riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa (da €52.001 a €260.000) tenuto conto dell'attività compiuta – pertanto in primo grado fase di studio, introduttiva e decisionale nei valori medi e fase istruttoria nei valori minimi, poiché non è stata esperita attività istruttoria;
in secondo grado fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei valori medi;
nel giudizio di legittimità fasi di studio, introduttiva e decisionale nei valori medi;
nel giudizio di rinvio fase di studio, introduttiva e decisionale sempre nei valori medi.
Le convenute hanno formulato, in quanto al presente giudizio di rinvio, domanda di condanna di a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, co. 3, Parte_1
c.p.c., ovvero, in subordine ed in ogni caso, per consapevole violazione dei doveri di lealtà e probità ex artt.88 e 92, co.1, ultima parte, c.p.c.
Non si ravvisano elementi sufficienti in particolare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ai fini di disporre la richiesta condanna di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1
, , , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
quali socie di di Parte_2 Controparte_7 Parte_3 in proprio e di
[...] Controparte_7
2. Condanna , , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e al pagamento, in solido fra loro, in favore di
[...] Parte_2
dell'importo di €67.701,05 oltre ad interessi legali dalla Parte_1 costituzione in mora (22/04/2003) al saldo (30/10/2007);
pag. 16/17 3. Condanna , , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e alla rifusione di ½ delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
che si liquidano per compensi, in misura già ridotta, per il primo Parte_1 grado in €5.634,00 (pari a ½ di €11.268,00) per il giudizio di appello in
€7.158,50 (pari a ½ di €14.317,00), per il giudizio di Cassazione in €3.827,5
(pari a ½ di €7.655,00) e per il giudizio di rinvio €4.995,50 (pari a ½ di
€9.991,00), oltre a 15% per spese generali e oltre a IVA e CPA se dovute come per legge;
4. Dichiara le spese di CTU al 50% a carico di e per il residuo 50% Parte_1
a carico di , , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e ;
[...] Parte_2
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nel presente giudizio, che si liquidano in €9.991,00, oltre a Parte_3
15% per spese generali e oltre a IVA e CPA se dovute come per legge;
6. Condanna alla restituzione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
, , e , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 delle somme da loro corrisposte in ottemperanza alla sentenza di questa Corte
n.1936/2017 in eccedenza rispetto a quanto dovuto, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Venezia, 7/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
- Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere rel.
- Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.Ferruccio Pezzagora e dal prof.avv. Silvia Viaro, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in VA, via Tommaseo n. 74/B, come da procura speciale allegata all'atto di citazione in riassunzione;
-attrice in riassunzione- contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) (C.F.: CP_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F.: ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(C.F.: ) rappresentate e difese in Parte_2 C.F._5 giudizio dall'avv. prof. Marco De Cristofaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in VA, via S. Lucia, 4, come da procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione;
-convenute in riassunzione- nonché nei confronti di (C.F.: ) rappresentata e difesa in giudizio CP_5 C.F._6 dall'avv. Michela Temporin, con domicilio eletto presso il suo studio in VA, via
Savonarola n. 148 come da procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione;
-convenuta in riassunzione-
Oggetto: Giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.33908/2023
CONCLUSIONI
Per parte : Parte_1
“- nel merito, in via principale: in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 33908/2023 (contro cui si formula comunque ogni più ampia riserva di impugnazione), a parziale cassazione con rinvio della sentenza di questa Corte
d'Appello n. 1936/2017, e comunque in totale riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di VA n. 1313/2014, previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni delle dott.sse da considerarsi tardive, inammissibili e infondate, accogliersi le CP_1 conclusioni già formulate da nel giudizio riassunto, già pendente con Parte_1
R.G.1556/2014, come di seguito ritrascritte: confermarsi la condanna delle dott.sse
, e e la sig.ra (o CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_5 CP_6
, nonché ciascuna per la quota di sua CP_5 Controparte_7 spettanza (quale desumibile in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita a rogito notaio dott. rep. n 67231 in data Per_1
30 marzo 1993 e anche in relazione alla partecipazione alla compagine societaria della medesima al pagamento in favore di Controparte_7 Parte_1 della complessiva somma di 424.679,65 euro ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, anche sulla scorta dell'espletata C.T.U., per i lavori di completamento e finitura eseguiti sulla porzione dell'immobile di cui è causa, quali meglio descritti nei documenti prodotti in primo grado (cfr. docc. 16 ss. del fascicolo), con rivalutazione monetaria a fare epoca dalla data di dichiarazione del fallimento della
[...]
e con gli interessi legali, anche di natura anatocistica, decorrenti da Controparte_8 tale data;
dichiararsi tardive e inammissibili le domande ed eccezioni tutte formulate pag. 2/17 dalle sig.re , e nella comparsa di CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 Parte_2 risposta di data 20 settembre 2010; accogliersi l'appello promosso da Parte_1 con l'atto di citazione di data 21 luglio 2014 e per l'effetto, previa completa riforma e integrale annullamento della sentenza del Tribunale di VA, n. 1313/2014, pronunciata in data 9 gennaio 2014, depositata in data 29 aprile 2014, notificata in data
24 giugno 2014, confermarsi l'integrale rifusione in favore della medesima Parte_1 delle spese, anche generali, e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio, nonché
[...] delle spese di C.T.U. e di C.T.P. per l'attività istruttoria espletata nel corso dell'appello; conseguentemente, oltre alla liquidazione delle spettanze processuali del caso, confermarsi la condanna delle dott.sse , e CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 [...] alla restituzione delle somme versate in loro favore dalla medesima Parte_2
a titolo di rimborso delle spese di lite liquidate nell'impugnata sentenza, per Parte_1 un importo complessivo pari a 15.492,65 euro, nonché al pagamento dell'importo di
28.161,02 euro sostenuto per C.T.U. e C.T.P. nel corso dell'attività istruttoria, da maggiorarsi di interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
- in ogni caso: compensi e spese, anche generali, rifusi per tutti i gradi del giudizio, incluso il presente e quello di legittimità.”
Per parti , e CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 Parte_2
“Nel merito: rigettare integralmente le inammissibili, prima che infondate, conclusioni dimesse da entro la propria citazione in riassunzione, surrettiziamente Parte_1 dirette a violare plurime statuizioni ormai irreversibili in quanto coperte da giudicato interno;
Sempre nel merito, in via principale: determinare la quota di spettanza delle Dr.sse in proprio (quali già titolari della nuda proprietà sull'immobile oggetto di CP_1 appalto) per i lavori eseguiti dalla fallita nell'importo di Controparte_8
€67.701,05 (più interessi legali di € 18.534,33, dalla costituzione in mora del 22.4.2003 al saldo del 30.10.2017), pari al 56,45% (ossia il valore della nuda proprietà «derivante dall'atto di compravendita a rogito Notaio dr. rep. n. 67231 d.d. 30.3.1993»), Per_1 rispetto al quantum complessivo di €119.931,52;
pag. 3/17 Nel merito, in via conseguenziale: per l'effetto, condannare ai sensi Parte_1 dell'art. 389 c.p.c. alla restituzione del maggior importo ricevuto dalle medesime Dr.sse in esecuzione della annullata sentenza d'appello n. 1936/2017 (doc. 08): ossia CP_1 la somma di € 66.529,46 (€ 152.764,84 - € 86.235,38), oltre interessi legali dal saldo d.d. 30.10.2017 al saldo;
Sulle spese dei precedenti gradi di giudizio: con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio anteriori al presente, ovviamente comprese le spese di C.T.P. e di C.T.U., in conformità all'esito finale dello stesso, secondo Cass., sez. un.,
31.10.2022, n. 32061;
Sulle spese del presente grado: con la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado di rinvio, da liquidarsi in € 17.179,00, più spese generali, Iva e
C.p.a. – secondo lo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00, coincidente con l'incomprensibile petitum inammissibilmente oggi ri-proposto da (di € Parte_1
424.679,65) –, nonché ad una somma equivalente a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., ovvero, in subordine ed in ogni caso, per consapevole violazione dei doveri di lealtà e probità ex artt. 88 e 92, co. 1, ult., parte, c.p.c.;
Sulle spese, in via conseguenziale: condannare altresì alla restituzione a Parte_1 favore delle Dr.sse ex art. 389 c.p.c., delle spese del primo grado di giudizio CP_1
e del grado di appello, già corrisposte da quelle negli importi liquidati dalla sentenza d'appello, per complessivi € 30.187,04 (doc. 08), con interessi dalla data del pagamento sino al saldo.
Per parte CP_5
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis,
Nel merito: dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande proposte da nei confronti della Sig.ra in proprio, che non è mai stata Parte_1 CP_5 parte del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, e con doverosa condanna di ad una robusta sanzione pecuniaria ex art. 96, co. Parte_1
pag. 4/17 3, c.p.c., per lite temeraria e abuso dello strumento processuale, da determinarsi quantomeno nell'importo di € 17.179,00, secondo i valori tabellari medi previsti per i giudizi innanzi alla Corte d'appello, per lo scaglione relativo al petitum oggi inammissibilmente (ri-)proposto di € 424.679,65.
Motivi della decisione
§1.
Con atto di citazione notificato in data 1/12/2008 – nella sua qualità di Parte_1 assuntore del concordato fallimentare di (dichiarata fallita dal Controparte_8
Tribunale di VA il 28 marzo 1994) - evocava in giudizio avanti al Tribunale di
VA , e (in seguito le sorelle CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
nonché la società (in seguito ) in CP_1 Controparte_7 CP_7 persona del legale rappresentante, ai fini di ottenere la loro condanna al pagamento del prezzo delle opere eseguite dall'appaltatrice quando in bonis, su Controparte_8 committenza delle convenute.
Più precisamente, chiedeva il pagamento: Parte_1
- della fattura n.107/1993 del 21/05/1993 intestata alle committenti nude proprietarie sorelle per un ammontare di Lit.264.160.000 CP_1
(€136.427,25);
- della fattura n.104/1993 sempre del 21/05/1993 intestata alla committente usufruttuaria , per un ammontare di Lit.203.840.000 (€105.274,57); CP_7
- del prezzo degli ulteriori lavori eseguiti dalla e non ancora Controparte_8 contabilizzati, quantificato in €243.252,19 a carico delle sorelle ed in CP_1
€130.172,96 a carico di o in diversa somma ritenuta di giustizia. CP_7
Si costituivano in giudizio le sorelle contestando le pretese attoree. CP_1
al momento dell'instaurazione del giudizio non era più giuridicamente CP_7 esistente, attesa la sua intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
pag. 5/17 §2.
Con sentenza n.1313/2014 pubblicata il 29/04/2014 il Tribunale di VA ha rilevato preliminarmente che “nei confronti di non si era instaurato alcun rapporto CP_7 processuale, atteso che già prima della notifica dell'atto di citazione la società era stata cancellata dal RR.II con conseguente estinzione della società stessa”.
Nel merito, ha respinto tutte le domande proposte da nei confronti delle Parte_1 sorelle in quanto ritenute sprovviste di prova, con condanna dell'attrice alla CP_1 rifusione delle spese legali sostenute dalle convenute costituite.
§3.
Avverso la sentenza del Tribunale di VA, con atto di citazione notificato in data
25/07/2014, interponeva tempestivo appello avanti a questa Corte Parte_1 proponendo nove motivi di impugnazione e insisteva per la condanna delle parti committenti sorelle e di al pagamento del prezzo delle opere eseguite. CP_1 CP_7
Mentre in primo grado aveva richiesto la condanna delle convenute Parte_1 alternativamente in solido ovvero ciascuna per la quota di sua spettanza, in grado di appello aveva richiesto la condanna delle appellate ciascuna per la quota di sua spettanza, quale desumibile in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del 30 marzo 1993.
Con comparsa di risposta del 09/05/2015 si costituivano le sole sorelle CP_1 mentre la già cancellata rimaneva contumace. CP_7
Con ordinanza del 25/03/2015 la Corte d'Appello disponeva l'esperimento di una
C.T.U. al fine di individuare e descrivere le opere realizzate da e di Controparte_8 quantificare le somme eventualmente ancora dovute dalle committenti a Parte_1
Con sentenza n.1936/2017, pubblicata il 12/09/2017, questa Corte confermava la sentenza di primo grado in quanto alla inammissibilità delle domande rivolte nei confronti della società già estinta al momento della proposizione del CP_9 giudizio. In riforma della sentenza di primo grado, condannava le sorelle - in CP_1 solido fra loro - a pagare in favore di l'intero importo dovuto a Parte_1 quest'ultima per le opere eseguite, anche per la parte gravante su per la CP_7
pag. 6/17 complessiva somma di €119.931,52 oltre interessi al saggio legale e non riconosceva come dovuta la rivalutazione monetaria.
Nell'individuare la somma dovuta all'appaltatrice (poi Controparte_8 Parte_1
, la Corte d'Appello liquidava il valore delle opere, aderendo alle conclusioni del
[...]
CTU, in €177.000,00 e, in parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dalle sorelle deduceva da tale importo la penale dovuta per i ritardi nei lavori e gli acconti CP_1 corrisposti e documentati, così liquidando la somma complessivamente dovuta in linea capitale in €119.931,52 (pari a €177.00,00 – €28.663,35 – €28.405,13).
La Corte d'Appello condannava infine le sorelle alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Parte_1
§4.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1936/2017 hanno proposto ricorso per Cassazione le sorelle affidandosi a sei motivi. CP_1 ha resistito proponendo controricorso ed ha altresì proposto separato ricorso Parte_1 notificato, alle sorelle e a quale socia accomandataria CP_1 Parte_3 di , affidandosi a sette motivi. CP_7
è rimasta contumace. CP_7
La Corte di Cassazione ha riunito i due gravami nell'unico procedimento
R.G.7232/2018, qualificando il ricorso proposto dalle come Parte_4 principale e quello proposto da – in quanto successivo – come ricorso Parte_1 incidentale autonomo.
La Corte di Cassazione in data 05/12/2023 ha depositato l'ordinanza n.33908/2023 con la quale, in quanto al ricorso principale, ha accolto il solo primo motivo di gravame, rigettando gli altri.
Il primo motivo è stato accolto per error in procedendo, ritenuto che la pronunzia di secondo grado abbia violato del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., nella parte in cui ha condannato le sorelle CP_1 al pagamento in solido del residuo corrispettivo ancora dovuto anche per la quota di pertinenza esclusiva di . Infatti IA – che in primo grado aveva richiesto la CP_7 condanna dei convenuti alternativamente in solido o per la quota di spettanza -, nell'atto pag. 7/17 di appello non aveva chiesto la condanna delle e di in solido fra Parte_4 CP_7 loro bensì unicamente secondo le quote di loro spettanza, desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.3.1993, rep. n.67231. Persona_2
In quanto al ricorso incidentale promosso da la Corte di legittimità ha Parte_1 preliminarmente suddiviso il quinto motivo in due distinti motivi (uno con inizio da pagina 26 e l'altro con inizio da pagina 27). Ha quindi ritenuto infondati il primo, secondo, terzo, quarto, quinto (con inizio da pagina 26) e settimo motivo.
Ha ritenuto oggetto di assorbimento improprio il quinto motivo (con inizio da pagina
27) e il sesto motivo, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una riliquidazione delle spese processuali comprensive di quelle di CTU e di CTP secondo l'esito finale del giudizio.
La Corte di Legittimità ha rinviato avanti a questa Corte, cassando la sentenza n.1936/2017 nella parte in cui ha condannato le sorelle al pagamento in CP_1 solido del residuo corrispettivo ancora dovuto per i lavori appaltati, anche per la quota di pertinenza esclusiva dell' . CP_7
Ha statuito che tale pronunzia aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo IA differenziato la posizione delle sorelle da quella dell' richiedendone la condanna secondo le quote di loro CP_1 CP_7 spettanza, desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.03.1993. Persona_2
§5
Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art 392 c.p.c., datato 05/03/2024, ha evocato in giudizio le sorelle nonché Parte_1 CP_1 CP_5 riproponendo tutte le domande già formulate nei confronti delle parti convenute nell'atto di citazione introduttivo del 20/11/2008 e dell'atto di citazione in appello.
E' principio consolidato che il giudizio di rinvio, sia “un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata” nel quale “non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato
pag. 8/17 implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili
d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”. (ex multis Cass. n. 24357 del 10/08/2023, Cass. n.5137/2019).
Nel caso in esame, a seguito del rigetto degli ulteriori motivi di ricorso per Cassazione, si è formato giudicato interno secondo quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n.1936/2017, eccettuato per la condanna delle sorelle in solido invece che CP_1 limitatamente alla quota di loro spettanza.
IA nell'atto di citazione in riassunzione ha dichiarato di non fare acquiescenza alla sentenza della Cassazione e si è riservata di impugnare con i rimedi offerti dall'ordinamento la decisione, senza tuttavia allegare alcuna iniziativa giudiziaria.
Ha successivamente allegato ricorso in revocazione, tuttavia irrilevante ai fini di questo giudizio.
§6.
Deve ritenersi formato giudicato sui seguenti punti:
6.1) Mancata instaurazione di un rapporto processuale nei confronti di . CP_7
E' passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dato atto che “nei confronti di non si era instaurato alcun rapporto processuale atteso che già CP_7 prima della notifica dell'atto di citazione la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente estinzione della società stessa” e ha formalmente dichiarato “inammissibile” la relativa domanda.
Tale statuizione è stata confermata in sede di appello, rigettando il motivo di impugnazione sollevato da che sosteneva di avere citato in giudizio le Parte_1 sorelle e la signora anche quali socie. CP_1 CP_5
Nell'atto di citazione in primo grado si legge, in merito ad , la seguente CP_7 allegazione: “benché cancellata dal Registro delle Imprese in data 13.5.2013 (doc. 33) resta munita di soggettività e connessa capacità processuale (estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti). Il presente atto verrà
pag. 9/17 quindi notificato, ai sensi dell'art. 145, co 2, c.p.c., sia ad che alla persona CP_7 fisica che la rappresenta e precisamente al socio accomandatario Parte_3
” (p. 6 atto di citazione).
[...]
La sentenza di Appello ha ritenuto che, a fronte del tenore letterale dell'atto di citazione di sarebbe “davvero arduo sostenere che la stessa abbia inteso rivolgere Parte_1 la propria domanda giudiziale ai soci di solo per la mera causalità della CP_7 citazione in giudizio, ad altro titolo, della socia accomandataria, Parte_3
e delle accomandanti , e che avrebbero
[...] CP_3 CP_1 Controparte_2 dovuto essere convenute nella loro qualità di successori a titolo universale (Cass., S.U.,
12.3.2013, n. 6070) della società cancellata dal Registro delle Imprese.” (p.11-12 sentenza 1936/2017 della Corte d'appello).
Tale capo della sentenza è passato in giudicato, considerato il rigetto, da parte della
Corte di legittimità, dell'ultimo motivo di ricorso sollevato da La Parte_1
Cassazione ha ricordato che, nel giudizio di primo grado, avesse Parte_1 espressamente indicato di “aderire al superato orientamento giurisprudenziale secondo il quale una società come l' , benché cancellata dal Registro delle Imprese, CP_7 restava munita di soggettività giuridica e di connessa capacità processuale, estinguendosi solo a seguito della definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti al momento della cessazione” ed avesse espressamente chiarito la propria scelta di notificare l'atto introduttivo ex art. 145 comma 2° c.p.c. al socio accomandatario
[...]
solo nella qualità di legale rappresentante della società estinta. La Parte_3
Corte di legittimità ha quindi confermato le sentenze di merito nella parte in cui hanno ritenuto che la domanda di pagamento avanzata contro l' dovesse essere dichiarata CP_7 inammissibile perché rivolta contro un soggetto estinto, applicando i principi delle sentenze n. 4061 del 22.2.2010 e n.6070 del 12.3.2013 delle sezioni unite della Corte di
Cassazione, “posto che nessuna domanda di pagamento era stata rivolta nei confronti dei successori della stessa, ossia delle ex socie dell , , CP_7 Controparte_1
e e , e nei limiti della quota ad esse attribuita CP_2 CP_3 Parte_3 nella sua liquidazione”.
Poiché IA nella presente sede di rinvio nelle proprie conclusioni ha chiesto la condanna delle sorelle e di (o “anche in CP_1 CP_5 CP_6 CP_5
pag. 10/17 relazione alla partecipazione alla compagine societaria della medesima
[...]
, sono opportune due precisazioni. Controparte_7
In primo luogo, le sorelle sono state citate da unicamente in CP_1 Parte_1 quanto, quali nude proprietarie, avevano stipulato con in bonis Controparte_8 contratto di appalto di opere da eseguirsi sul complesso immobiliare di loro proprietà.
Non erano, quindi, state citate in giudizio nella loro qualità di ex-socie di , già CP_7 cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta.
In secondo luogo, è stata citata in giudizio solo in veste di legale Parte_3 rappresentante di e non come successore della stessa società (sia pur nei limiti CP_7 della quota percepita in sede di liquidazione).
Alla luce di quanto sopra deve ribadirsi l'inammissibilità delle domande proposte in questa sede da nei confronti delle sorelle e di Parte_1 CP_1 Parte_3
in proprio, in quanto domande nuove.
[...]
Inoltre, ove non fosse qualificabile come refuso, è inammissibile la menzione effettuata da nelle sue conclusioni, del soggetto “ , fra i Parte_1 Controparte_7 destinatari della richiesta pronunzia di condanna.
6.2) Determinazione del corrispettivo dei lavori eseguiti dalla società appaltatrice.
Questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto come dovuto il corrispettivo delle opere eseguite dalla e, facendo proprie le CP_8 conclusioni del CTU nominato in grado di appello, ha quantificato il valore dei lavori eseguiti in €177.000,00 (p. 13-14 sentenza n. 1936/2017 della Corte d'appello).
Sul punto si è formato giudicato interno e non è pertanto giustificata la richiesta, da parte di della maggior somma di €424.679,65 e la domanda deve venire Parte_1 ritenuta inammissibile per l'eccedenza.
6.3) Non spettanza, sulle somme liquidate, della rivalutazione monetaria e di interessi anatocistici
Per i principi suesposti riguardo alla natura chiusa del giudizio di rinvio, sono inammissibili, in quanto non accolte da questa Corte (p. 15 sentenza n. 1936/2017), non pag. 11/17 riformata sul punto dalla Corte di legittimità, le seguenti domande avanzate dal
IA:
- la domanda di condanna delle sorelle al pagamento degli interessi CP_1 anatocistici, poiché la sentenza cassata ha stabilito come dovuti gli interessi “al saggio legale”.
- la domanda di applicare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo dell'appalto, “non essendo stato neppure allegato da Parte_1 il maggior danno ex art. 1224, co 2, c.c.”.
[...]
Deve essere quindi dichiarata inammissibile la richiesta, proposta in questa sede di rinvio da di condanna delle convenute al pagamento della somma che Parte_1 risulterà dovuta “con rivalutazione monetaria a fare epoca dalla data di dichiarazione del fallimento della e con gli interessi legali anche di natura Controparte_8 anatocistica, decorrenti da tale data”.
6.4) Accoglimento delle eccezioni di compensazione c.d. atecnica sollevate dalle sorelle CP_1
Si è, infine, formato giudicato in merito all'accertamento del diritto, in capo alle sorelle di scomputare dall'importo complessivamente dovuto le penali da ritardo per CP_1
€28.663,35 e l'acconto già corrisposto, pari ad €28.405,13.
La Corte di Appello aveva infatti ritenuto fondate le eccezioni sollevate dalle sorelle
(p.14 sentenza n. 1936/2017) CP_1
- afferenti alle penali da ritardo, ritenute dalla Corte dovute da nella Parte_1 misura di €28.663,35.
- afferenti all'acconto già corrisposto, pari ad €28.405,13, per il quale vi è quietanza nella controdichiarazione del 30 marzo 1993.
La Corte aveva, di conseguenza, detratto i relativi importi dal valore delle opere eseguite, determinando l'importo complessivamente dovuto in €119.931,52 (pari a
€177.00,00 – €28.663,35 – €28.405,13) oltre ad interessi dal 22/04/2003 e senza rivalutazione monetaria.
pag. 12/17 Sulla determinazione della somma complessivamente dovuta – e, a monte, sull'accoglimento delle eccezioni afferenti a penali da ritardo e acconti – è intervenuto il giudicato e tali questioni esulano pertanto dal perimetro del presente giudizio di rinvio.
§7.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n.33908/2023 ha censurato la sentenza di questa
Corte n.1936/2017 nella parte in cui ha disposto la condanna delle sorelle in CP_1 solido fra loro al pagamento dell'intero importo ritenuto dovuto inclusa la quota imputabile a pur se, in secondo grado, non aveva formulato CP_7 Parte_1 domanda di condanna in solido di tutte le committenti al pagamento dei lavori appaltati non ancora saldati bensì domanda di condanna delle convenute “secondo le quote di loro spettanza desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.3.1993”. Persona_2
Questa Corte quale giudice del rinvio è pertanto vincolata a ridurre la responsabilità delle nude proprietarie, scomputando da quanto dovuto a la quota della quale Parte_1 sarebbe stata responsabile la società , ove non si fosse estinta prima CP_7 dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
Questa Corte è vincolata, inoltre, al criterio di riparto delle quote stabilito in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto.
IA, che nell'atto di citazione in riassunzione chiede di calcolare la quota di spettanza delle parti “in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita a rogito notaio dott. rep. n 67231 in data 30 marzo Per_1
1993” (oltre che, come sopra ricordato, “in relazione alla partecipazione alla compagine societaria della medesima , nella comparsa Controparte_7 conclusionale reinterpreta le indicazioni date dalla Corte per il calcolo delle rispettive quote, facendo riferimento ai criteri stabiliti dagli artt.1004 e 1005 c.c., afferenti al riparto fra lavori di pertinenza della nuda proprietà (dunque imputabili alle sorelle ovvero dell'usufrutto (dunque imputabili a ). IA afferma che le CP_1 CP_7 sorelle dovrebbero ritenersi responsabili per l'intero importo dovuto, poiché CP_1 si trattava di una ristrutturazione integrale, attinente alla manutenzione straordinaria, i cui costi debbono ricadere sui nudi proprietari mentre quale usufruttuaria CP_7
pag. 13/17 dovrebbe ritenersi tenuta a unicamente al pagamento delle opere di manutenzione di natura ordinaria.
Tale prospettazione non può venire accolta in quanto la Corte di Cassazione ha sempre fatto richiamo al criterio di riparto proposto dalle parti, vale a dire secondo le quote di loro spettanza, desumibili in relazione alla quota di proprietà ovvero di usufrutto derivante dall'atto di compravendita del notaio del 30.3.1993. Persona_2
L'interpretazione avanzata da parte di è inammissibile in quanto introduce Parte_1 tardivamente un tema nuovo, non trattato in precedenza, relativo alla applicabilità al caso concreto dei criteri di riparto degli oneri manutentivi fra nudo proprietario e usufruttuario stabiliti agli artt.1004 e 1005 c.c..
Inoltre, la statuizione di legittimità è chiara nel senso di un riparto di responsabilità tanto più che ove – per contro – la Cassazione avesse inteso imputare l'intero importo dei lavori a carico delle sole sorelle in quanto nude proprietarie, non avrebbe CP_1 disposto alcun rinvio a questa Corte di Appello.
Questa Corte, in adempimento di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, deve pertanto ricalcolare quanto dovuto dalle sulla base del valore delle Parte_4 quote di proprietà e dell'usufrutto come stabiliti nel più volte citato atto di compravendita del notaio del 30.3.1993, rep. n.67231. Persona_2
Nell'atto notarile si legge all'art. 2 che “il prezzo di vendita è dichiarato in lire
620.000.000, di cui lire 350.000.000 per la nuda proprietà e lire 270.000.000
l'usufrutto”, pertanto la quota proporzionalmente dovuta dalle sorelle è pari CP_1 al 56,45% di €119.931,52 quindi la somma di €67.701,05.
Pertanto, in conclusione, la quota dell'importo per i lavori eseguiti dalla fallita
[...]
a carico delle sorelle è pari al 56,45% della somma di CP_8 CP_1
€119.931,52, ovvero €67.701,05 euro, oltre agli interessi legali maturati dalla data del
22.4.2023, senza riconoscimento della rivalutazione monetaria.
All'accoglimento delle domande avanzate dalle sorelle consegue la condanna CP_1 di ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione di quanto ad essa Parte_1 corrisposto dalla prime in esecuzione della annullata sentenza d'appello n. 1936/2017, in eccedenza rispetto al dovuto.
pag. 14/17 §8.
L'ordinanza di Cassazione ha rimesso al giudice di rinvio la determinazione delle spese processuali dei vari gradi del giudizio, comprensive anche di quelle di CTU e di CTP, sulla base dell'esito finale della lite.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n.
n.13356/2021, n.6369/2013).
Fra e le sorelle vi è soccombenza reciproca. Parte_1 CP_1
Il capo della domanda proposta da relativo al pagamento delle opere Parte_1 commissionate, è stato accolto, come sopra riportato, sia pure in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dalla stessa. Pertanto per tale capo devono ritenersi soccombenti esclusivamente le sorelle in quanto “l'accoglimento in misura ridotta, anche CP_1 sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022.
D'altro canto, è soccombente riguardo alla domanda, proposta dalle sorelle Parte_1
di corresponsione di una penale per ritardo e riguardo all'eccezione di CP_1 intervenuto pagamento di acconti.
Occorre inoltre considerare, ai fini della ripartizione delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, che l'ingiustificato rifiuto, da parte delle sorelle di CP_1 riconoscere alcun compenso a per le opere eseguite da Parte_1 Controparte_8 ha reso necessario questo giudizio.
In conclusione, sussistono ragioni per compensare le spese processuali nei limiti di ½ con riconoscimento in favore di IA di ½ delle spese processuali. Il medesimo criterio va applicato alle spese di CTU, da suddividersi al 50% fra e le sorelle Parte_1
mentre i costi di CTP rimangono a carico delle parti che li hanno nominati. CP_1
pag. 15/17 Fra e , invece, è soccombente la sola che è pertanto tenuta Parte_1 CP_7 Parte_1 all'integrale rifusione delle spese del presente grado.
Le spese vengono liquidate secondo il criterio del decisum (Cass. Sezioni Unite 11 settembre 2007 n.19014), applicando i valori tabellari previsti in riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa (da €52.001 a €260.000) tenuto conto dell'attività compiuta – pertanto in primo grado fase di studio, introduttiva e decisionale nei valori medi e fase istruttoria nei valori minimi, poiché non è stata esperita attività istruttoria;
in secondo grado fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei valori medi;
nel giudizio di legittimità fasi di studio, introduttiva e decisionale nei valori medi;
nel giudizio di rinvio fase di studio, introduttiva e decisionale sempre nei valori medi.
Le convenute hanno formulato, in quanto al presente giudizio di rinvio, domanda di condanna di a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96, co. 3, Parte_1
c.p.c., ovvero, in subordine ed in ogni caso, per consapevole violazione dei doveri di lealtà e probità ex artt.88 e 92, co.1, ultima parte, c.p.c.
Non si ravvisano elementi sufficienti in particolare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ai fini di disporre la richiesta condanna di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1
, , , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
quali socie di di Parte_2 Controparte_7 Parte_3 in proprio e di
[...] Controparte_7
2. Condanna , , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e al pagamento, in solido fra loro, in favore di
[...] Parte_2
dell'importo di €67.701,05 oltre ad interessi legali dalla Parte_1 costituzione in mora (22/04/2003) al saldo (30/10/2007);
pag. 16/17 3. Condanna , , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e alla rifusione di ½ delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
che si liquidano per compensi, in misura già ridotta, per il primo Parte_1 grado in €5.634,00 (pari a ½ di €11.268,00) per il giudizio di appello in
€7.158,50 (pari a ½ di €14.317,00), per il giudizio di Cassazione in €3.827,5
(pari a ½ di €7.655,00) e per il giudizio di rinvio €4.995,50 (pari a ½ di
€9.991,00), oltre a 15% per spese generali e oltre a IVA e CPA se dovute come per legge;
4. Dichiara le spese di CTU al 50% a carico di e per il residuo 50% Parte_1
a carico di , , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e ;
[...] Parte_2
5. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nel presente giudizio, che si liquidano in €9.991,00, oltre a Parte_3
15% per spese generali e oltre a IVA e CPA se dovute come per legge;
6. Condanna alla restituzione, in favore di , Parte_1 Controparte_1
, , e , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 delle somme da loro corrisposte in ottemperanza alla sentenza di questa Corte
n.1936/2017 in eccedenza rispetto a quanto dovuto, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Venezia, 7/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 17/17