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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 11089 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11089 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAMMONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAMMONE MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/06/2024 premettendo: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 08/07/2002;
- che dalla loro unione è nato il figlio (20.09.2004); Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 27.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora;
b) I coniugi IG.ra e IG. , entrambi economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi mantenimento;
c) I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata l'omologa della separazione consensuale dei coniugi, all'impugnazione della stessa.
d) Con la sottoscrizione del verbale di separazione i IG.ra e IG. CP_1 Parte_1 reciprocamente si concederanno l'autorizzazione al rilascio del passaporto per viaggi
[...] turistici all'estero ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le Autorità di Pubblica Sicurezza.
e) Il figlio, studente universitario, vivrà con la madre, IG.ra e Persona_2 CP_1 riceverà a titolo di mantenimento, da parte del IG. , la somma di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta,00) mensili ed eventuali spese straordinarie saranno equamente divise tra i di lui genitori nella misura del 50%;
f) Per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
g) Le spese della presente procedura sono compensate interamente tra le parti, con esclusione del vincolo della solidarietà (art. 68 L.P.)”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.197, parte II , S. A sez. G , reg. Atti Matrimonio anno 2002); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino