Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1186/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186/2018 Reg.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28 ottobre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16 gennaio 2025.
TRA
(c.f. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale titola-re dell'omonima ditta, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Luigi Lozzini (c.f.
) ed elettivamente domici-liato presso il Suo Studio sito C.F._2 in Potenza alla Via San Remo n. 154
- APPELLANTE -
E
(c.f. , nato a [...] CO C.F._3
(MT) il 29.06.1989 e residente in [...], rappresen-tato e difeso, come da atto di nomina di nuovo difensore depositato in data 11.05.2023, dall'Avv. Pasquale Ciola (c.f.
), dall'Avv. Carmela Consiglio (c.f. C.F._4
) e dall'Avv. Rocco Antonio Ciola ed elettivamente C.F._5 domi-ciliato in Potenza alla Via Bonaventura n. 33
- APPELLATO -
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello del 10.04.2018 e notificato in data 11.04.2018, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 98/2018 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 994/2017, emessa in data 15.02.2018
e pubblicata in data 19.02.2018, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta dal Sig. e condannava il Sig. in proprio CP_1 Pt_1 e quale titolare dell'omonima dit-ta, al pagamento, nei confronti dell'attore, a
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 450,00, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado, ritenendola nulla e ingiusta per aver il Giudice di Pace errato nella ricostruzione dei fatti. Assumeva l'odierno appellante che le dichiarazioni rese dal teste Sig.
le quali hanno fondato il convincimento del primo Giudice, Testimone_1 siano, invero, inattendibili. Il ridetto teste affermava di aver riscontrato, nel mese di maggio 2016, dei malfunzionamenti dell'impianto GPL, il quale era stato installato sull'autovettura di proprietà del Sig. in data CP_1
26.10.2012. L'odierno appellante riteneva che, considerato il lasso temporale trascorso tra l'installazione dell'impianto GPL e la denuncia dei vizi, ovvero quattro anni, l'anzidetta testimonianza, e quello che a mezzo della medesima si voleva dimostrare, si pongono in netto contrasto con la disciplina dettata in materia di compravendita per la quale i vizi devono essere denunciati entro i termini previsti dall'art. 1495 c.c. e che l'azione per far valere la garanzia deve essere esercitata entro i termini di cui all'art. 132 del d.lgs. 206/2005, rilevando viepiù che l'impianto de quo era stato installato a regola d'arte che, prima del 2016, alcuna denuncia di vizio o malfunzionamento fosse mai per-venuta al
Sig. . Riteneva ancora parte appellante che la sentenza del Giudice di Pt_1
Pace risultasse, altresì, inconferente riguardo alla liquidazione del danno.
Difatti, il Giudice a quo pur riconoscendo, per un verso, che l'appellato non avesse denunciato tempe-stivamente il vizio, per l'altro, liquidava allo stesso, a titolo di risarcimento del danno subito, a fronte della richiesta adverso sollevata di euro 1.300,00, la somma di euro 450,00. Parte appellata chiedeva, quindi, il rigetto della domanda perché infondata sia in punto di fatto che di diritto, che l'appellato fosse condannato alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio nonché, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore dell'odierno appellante, di una somma da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva, con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale del
23.05.2019 e depositata in pari data, il Sig. , il quale insisteva per il CP_1 rigetto del gravame avversario ritenendo che la domanda dallo stesso proposta fosse fondata nonché adeguatamente provata all'esisto della espletata istruttoria. Assumeva, infatti, l'appellante che la ridetta domanda fosse qualificabile quale inadempimento contrattuale e che la sua fonte derivasse dall'asserito riconoscimento del malfunzionamento da parta dell'odierno appellante che ne attuava lo smontaggio impegnandosi a versare al Sig.
il controvalore del suo prezzo di acquisto rendendo, CP_1 conseguentemente, l'eccezione di decadenza sollevata nel primo grado di giudizio e reiterata in sede di appello, priva di pregio giuridico-fattuale poiché superata dalla nuova obbligazione fatta valere nel giudizio di primo grado dall'appellato. Il Sig. riteneva che, in capo all'odierno appellante, vi CP_1
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fosse l'inadempimento di un'obbligazione di risultato nella fornitura di un componen-te meccanico idoneo all'uso per cui è destinato con la conseguente insorgenza del pre-supposto per il risarcimento del danno ingiusto a norma dell'art. 1218 c.c. e, in via su-bordinata, dell'art. 2041 c.c.
considerato che
l'odierno appellante, dopo averlo disinstal-lato, deteneva, presso la propria autofficina, l'impianto GPL. Chiedeva, quindi, la con-danna dell'odierno appellante al risarcimento del danno ingiusto ex contractu, di natura patrimoniale e non patrimoniale, a norma degli artt. 1218 c.c. e 2041 c.c. nella misura ri-chiesta di euro 1.300,00 maggiorata di accessori fino al soddisfo nonché, in riforma par-ziale della sentenza impugnata, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le cd. “cause vetuste” ossia per le cause ultradecennali adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino che in ragione del gravoso cari-co del ruolo veniva rinviata all'udienza del 21.06.2019 all'esito della quale il Giudice si riservava sulla richiesta di rinnovazione istruttoria. A scioglimento della anzidetta riserva, con provvedimento del 18.10.2019, il
Giudice ri-gettava l'istanza di rinnovazione istruttoria formulata da parte appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.09.2020. A seguito di ulteriori differimenti, anch'essi disposti per la necessità di definizione prioritaria delle cause ultradecennali nonché a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica Covid 19, all'udienza del 28.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta, il Giudice riservava la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il primo motivo di gravame, l'odierno appellante censurava la sentenza del Giudice di Pace, il quale pur rettamente configurando la vicenda di che trattasi quale contratto di compravendita e, pur rilevando la tardività della denuncia dei vizi della cosa venduta da parte dell'appellato, basandosi sull'istruttoria espletata, riconosceva un risarcimento del danno in favore del Sig. . CP_1
Questo Tribunale concorda con il Giudice di Pace sulla circostanza che la disciplina applicabile sia quella di cui al Codice civile, tuttavia, non condivide le risultanze cui il Giudice a quo è pervenuto in sentenza per i motivi che di seguito si vanno a illustrare.
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Ciò premesso, è noto che, in materia di compravendita, il legislatore prevede, a favore dell'acquirente, specifiche forme di tutela contro l'inattuazione o l'inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa;
tra queste, per quel che interessa, rileva la disposizione di cui all'art. 1490 c.c., ossia la garanzia per i vizi della cosa venduta, statuente, come noto, che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, do-ve per
“vizi” devono intendersi tutte le imperfezioni materiali che incidono sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della cosa, dipendenti da anomalie del processo di fab-bricazione, di produzione, di conservazione.
La garanzia per vizi legittima il compratore all'esercizio di tre distinte azioni nei confron-i del debitore: i) la prima è l'azione di risoluzione (cd. actio redhibitoria), la quale non differisce da quella ordinaria di risoluzione, salvo che per i seguenti aspetti: non rileva la colpa del venditore;
si onera il compratore dell'onere della preventiva denunzia dei vizi entro un breve termine (otto giorni), decorrente dalla scoperta del vizio (a pena di decadenza); si sottopone l'azione a un breve termine prescrizionale (un anno) a partire dalla consegna della cosa;
ii) la seconda è l'azione estimatoria (cd. actio aestimatoria o quanti minoris), volta a conservare il sinallagma contrattuale mediante la riduzione del prezzo di vendita in misura corrispondente alla diminuzione di valore del bene provocata dal vizio (an-che per essa operano i predetti termini di decadenza e di prescrizione);
iii) la terza è l'azione risarcitoria, la quale, essendo basata sui generali principi in tema di inadempimento, spetta al compratore "in ogni caso" (art. 1494 c.c.), cioè indi-pendentemente dalla proposizione delle prime due azioni, pur essendo soggetta (al pari delle altre due, note anche come azioni edilizie) ai termini di cui all'art. 1495 c.c..
Nel caso di specie, il Sig. ha inequivocabilmente agito ai sensi degli CP_1 artt. 1490 e 1494 c.c. al fine di ottenere la restituzione di quanto corrisposto e il conseguente risarcimento del danno. Giova ricordare che, in tema di compravendita, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, “i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr. Cass. civ., sent. del 3 agosto 2001 n. 10728), che “l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene com- pravenduto, è ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. del 5 maggio 2017 (data ud. 25 gennaio 2017), n. 11037; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 15 dicembre 2011 18 (data ud. 18
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ottobre 2011), n. 26967; Cass. civ., Sez. II, sent. del 6 febbraio 2008 (data ud.
20 marzo 2007), n. 2797; Cass. civ., sez. II, sent. del 11 settembre 1991 (data ud. 11 settembre 1991), n. 9510; Cass. civ., sez. II, sent. del 22 luglio 1991 (data ud. 22 luglio 1991), n. 8169) e che “la conse-gna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per far valere la garanzia per i vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. del 21 agosto 2020 (data ud. 19 dicembre 2019), n. 17597; vd. in senso conforme Cass. civ. Cass. civ., sez. II, ord. del 19 febbraio
2019, n. 4826, rv. 652693-01) con ciò significando che laddove il vizio fosse scoperto solo in seguito, la successiva scoperta non consentirebbe di spostare in avanti il termine di prescrizione. Sulla scorta di ciò, appare meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c. eccepita dall'odierno appellante. Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che, presso l'autofficina
, in data 26.10.2012, sull'autovettura di proprietà del Sig. , Pt_1 CP_1 veniva installato l'impianto GPL il quale, a seguito della richiesta dell'appellato, veniva rimosso nel mese di giugno 2016, con aggiornamento della carta di circolazione avvenuto in data 09.09.2016. (cfr. fascicolo di parte di primo grado appellato)
Solo più tardi, in data 25.04.2017, il Sig. , provvedeva a inviare CP_1 all'odierno appellante, a mezzo raccomandata A/R, la missiva in cui denunciava il malfunzionamento dell'impianto GPL (rectius il vizio della cosa) chiedendo, altresì, a titolo di risarcimento del danno, dallo stesso asseritamente patito, il prezzo già corrisposto per l'acquisto dell'impianto de quo.
Osserva questo Giudice che non appare condivisibile la considerazione per cui i danni del veicolo sarebbero stati denunciati dall'appellato allorquando scoperti ovvero quattro anni dopo al perfezionarsi della compravendita: infatti, in primo luogo, il Sig. non ha prodotto alcun elemento concreto a CP_1 sostegno di tale affermazione, limitandosi a dimettere in atti le ricevute degli interventi di manutenzione (cfr. all.ti 8-14 fascicolo di parte di primo grado appellato) i quali, sia per la tipologia (manodopera, sostituzione candela d'accensione, olio motore, filtro aria, filtro olio, filtro G.P.L., pastiglie freno, ecc.) che per le tempistiche (e.g. dalla data di installazione dell'impianto avvenuta il 26.10.2012, le sostituzioni del filtro GPL sono avvenute a distanza di più di dodici mesi le une dalle altre - cfr. all.ti 1-3-5 fascicolo di parte di primo grado appellato) possono farsi rientrare nel novero della manutenzione ordinaria prevista per le autovetture dotate di un impianto come quello in argomento;
in secondo luogo, ragioni di natura logica prima ancora che giuridica, rendono inverosimile che un'automobile possa riportare tali e tanti malfunzionamenti ed essere comunque utilizzata per ben quattro anni percorrendo all'incirca cinquantamila chilometri, che non paiono essere affatto
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una distanza irrisoria, se percorsi, appunto, con una macchina asseritamente
“malfunzionante”.
La narrativa offerta da parte appellata non appare inoltre coerente: dapprima, infatti, il Sig. afferma che la denuncia dei vizi è stata fatta nel 2016, CP_1 poiché è in quel momento che gli stessi venivano scoperti, per poi dichiarare, nella missiva del 25.04.2017, che i malfunzionamenti erano risalenti nel tempo
(cfr. all. 4 fascicolo di par-te di primo grado appellato) e che, nell'impossibilità di far fronte alla situazione creatasi, nel mese di giugno del 2016, il Sig.
si era determinato a rimuovere l'impianto. CP_1
Delle due, l'una. Proseguendo oltre, il Sig. ritiene che la contestazione del CP_1 malfunzionamento e, quindi, del vizio d'opera sia avvenuta per fatti concludendi, accettata e non contestata dal fornitore del bene e prestatore d'opera assolvendo, in siffatta maniera, all'onere probatorio gravante in capo allo stesso. (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale appellato)
Anche in questo caso le affermazioni di parte appellata non trovano riscontro nei fatti di causa poiché l'odierno appellante non ha mai ammesso l'esistenza di alcuna anomalia relativamente né all'impianto in sé né tantomeno alla sua installazione avvenuta a regola d'arte, come dallo stesso rilevato nella propria citazione. (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello)
Vi sono una serie di risultanze della prova orale e della prova documentale che vanno a suffragare la ricostruzione offerta dall'odierno appellante: si veda, in particolare, il verbale dell'udienza del 16.01.2018 (sulle circostanze di cui al verbale di udienza del 30.10.2017 - cfr. fascicolo di primo grado) nella quale veniva escusso quale teste, oltre al Sig. anche l'odierno Testimone_1 appellante, il quale con riferimento al capitolo B) relativo ai presunti malfunzionamenti e anomalie denunciati dal Sig. nonché agli CP_1 interventi di manutenzione effettuati presso l'autofficina l'odierno Pt_1 appellante dichiarava di non aver mai ricevuto alcuna denuncia in tal senso e che la vettura de qua veniva assistita solamente per interventi di manutenzione ordinaria.
Sul punto, si riporta una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità a mente della quale “Per quanto concerne la regola dell'onere della prova, la dichiarazione di controparte contenuta in atti difensivi, se non sottoscritta personalmente dalla parte con la consapevolezza delle ammissioni sfavorevoli, costituisce unicamente un elemento indiziario soggetto al libero convincimento del giudice di merito. La presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. non può operare in assenza della prova dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, la cui dimostrazione grava sul compratore.” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 21 ottobre 2024 (data ud. 7 maggio 2024), n. 27222)
Che la prova, nel caso presente, non sia stata data (e la prova non consiste nell'affermare che l'automobile presenti “malfunzionamenti”, bensì nel dimostrare che i “malfunzionamenti” si siano verificati a causa di un difetto
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inerente all'impianto GPL sulla stessa in-stallato) risulta di tutta evidenza dagli atti di causa dai quali non emerge quale sia effettivamente la causa del danno lamentato dal Sig. - che non ha assolto al proprio onere probatorio - CP_1
e la sua imputazione conseguente sul venditore. Pacifica, quindi, la circostanza per la quale l'onere di provare i vizi sulla cosa venduta in-combe sull'acquirente: egli, infatti, non solo è tenuto a rilevare i difetti della cosa acqui-stata, ma anche a dimostrare il nesso causale esistente tra cosa consegnata e difetto. Il venditore, dal canto suo, sarà tenuto alla prova liberatoria della mancanza di colpa solo laddove la controparte abbia dimostrato la pretesa inadempienza.
La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che detta responsabilità prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore e grava sul danneggiato la prova del collegamento causale tra difetto e danno, non già tra prodotto e danno “solo a seguito del raggiungimento di tale prova (avente pertanto ad oggetto la relazione difetto-danno quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della respon-sabilità del produttore), viene a gravare sul produttore la dimostrazione della causa libe- ratoria.” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 26 giugno 2015 (data ud. 21 aprile 2015), n. 13225)
Più di recente, in tema di onere della prova, le Sezioni Unite hanno escluso che valga il principio, enunciato nella sentenza n. 13533/2001 delle SS.UU. in materia di inadempi-mento dell'obbligazione contrattuale (ossia che il creditore che agisce per l'adempimento o la risoluzione o il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, con conseguente onere di quest'ultima di provare il proprio adempimento) ritenendo che “la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi;
in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall'art. 1476 c.c., n. 3, non corrisponde - a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni - alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore. Le obbligazioni del venditore, ai fini che qui interessano, si risolvono infatti, lo si sottolinea nuovamente, nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose de-terminate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal ge-nere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. In en- trambi i casi, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto o individua-te successivamente, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse (…). La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la respon-sabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità con-trattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presuppo-sto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato
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tra-slativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezza-bile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolez-za del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, sent. del 3 maggio 2019 (ud. 26 marzo 2019), n. 11748)
Per tutto quanto argomentato va, dunque, dichiarata la decadenza e prescritta l'azione di risarcimento del danno ex art. 1495 c.c.. L'accoglimento delle preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza rende superflua l'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti. A tutte le considerazioni svolte consegue che l'appello è fondato e, pertanto, va accolto. Va, invece, respinto, l'appello incidentale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., facen-do riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato, e vanno liquidate, secon-do lo scaglione di valore ricompreso tra euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, in euro
1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano in applicazione del D.M.
55/2014, t-nuto conto del valore della causa nello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, secondo i valori medi, in euro 1.205,00 per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitiva-mente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] CO
- Accoglie l'appello e, a integrale riforma della sentenza n. 98/2018 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 994/2017, emessa in data 15.02.2018 e pubblicata in data 19.02.2018, per l'effetto;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Condanna il Sig. al rimborso, nei confronti del Sig. CO
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1
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euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se do-vuto, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistata-rio;
- Condanna il Sig. al rimborso, nei confronti del Sig. CO
, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro Parte_1
1.205,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Potenza, lì 24 gennaio 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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