Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 409/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 409/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa da se medesima ai sensi dell'art. 86 cpc Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Nicola Sabbetti Controparte_1
- Appellata -
OGGETTO: Compensi di avvocato.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 25.3.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
fino alla rinuncia al mandato difensivo, nel giudizio risarcitorio n. 8051/2015 R.G. da lei instaurato dinanzi al Tribunale di GI.
2. – Invero, nell'ordinanza ex art. 283 cpc del 12.9.2023 l'intestata Corte di Appello aveva osservato e segnalato alle parti quanto di seguito testualmente esposto: “premesso che con
l'ordinanza ex art. 702-ter cpc n. 992/2023 il Tribunale di GI (dalla copia prodotta
dall'appellante si evince che il provvedimento gravato risulta formalmente sottoscritto sia dal
giudice relatore che dal presidente del collegio) ha (1) rigettato la domanda con la quale l'avv.
ha chiesto il pagamento delle competenze legali maturate fino alla rinuncia al Parte_1
mandato per le prestazioni rese in un giudizio di risarcimento del danno per diffamazione
intentato dalla sua ex cliente;
(2) condannato l'avv. al Controparte_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di quest'ultima, determinate in € 1.700,00, a titolo di
compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge;
preso atto che l'appellante ha richiesto,
ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza decisoria sul
rilievo che il Tribunale di GI avrebbe erroneamente ravvisato la sua responsabilità
professionale e conseguentemente negato il diritto al compenso;
rilevato che Controparte_1
ha contrastato l'appello, chiedendone l'inammissibilità od il rigetto;
ritenuto che
la
[...]
pronunzia impugnata – la cui avvenuta emissione in forma collegiale pone la questione, rilevabile
d'ufficio, della proponibilità o meno dell'appello, vertendosi apparentemente in una controversia
in materia di compensi di avvocati – contiene un unico capo condannatorio suscettibile di
esecuzione forzata, ossia quello relativo alle spese del giudizio;
considerato, in base ad una
delibazione sommaria delle acquisizioni processuali e salvi i futuri approfondimenti da svolgere
nella fase decisionale, che difettano i presupposti per concedere l'“inibitoria”, tenuto conto che
non emergono elementi da cui desumere, in maniera immediatamente evidente, la fondatezza delle
2 ragioni di doglianza prospettate dall'appellante giacché le censure poste a sostegno del gravame
non appaiono “prima facie” di consistenza tale da integrare il presupposto prioritario del “fumus
boni iuris” e da legittimare, allo stato, una prognosi di ragionevole riformabilità della decisione
impugnata; reputato, altresì, insussistente l'ulteriore requisito del “periculum” in quanto il
modesto importo delle spese di lite liquidate dal giudice di primo grado, pure ove calcolato al
lordo degli accessori, esclude che dall'esecuzione dell'ordinanza nel suo capo condannatorio
possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile per la soccombente, la quale, peraltro, non
solo non ha dedotto il rischio di futura insolvenza della parte vittoriosa, ma soprattutto ha tenuto a
precisare di avere già corrisposto quanto dovuto all'appellata, ciò facendo venir meno ogni suo
concreto interesse all'ottenimento di una decisione sull'istanza di sospensione;
ritenuto che
l'inammissibilità dell'istanza si risolve in una forma di abuso del rimedio dell'“inibitoria”, che il
Collegio non può esimersi dal reprimere poiché fonte di rallentamento dell'azione dell'Autorità
giudiziaria, il che giustifica l'irrogazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 283 co. 3 cpc,
che si stima equo determinare nella misura di € 500,00; ritenuto, infine, opportuno invitare fin
d'ora i contendenti a valutare anticipatamente – sulla scorta di un'oggettiva disamina delle
reciproche posizioni difensive – il prevedibile esito della causa e ad esperire ogni opportuno
tentativo finalizzato alla composizione amichevole della lite, onde evitare un notevole aggravio di
costi economici per la parte che risulterà soccombente in caso di emissione della pronunzia di
appello;
PQM
dichiara inammissibile l'istanza di “inibitoria” proposta dall'avv. , Parte_1
che condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della pena pecuniaria di €
500,00…”.
3. – Dunque, il Collegio, con l'ordinanza di diniego dell'“inibitoria”, aveva, da un lato,
rilevato d'ufficio la questione della (in)ammissibilità dell'appello in presenza di un'ordinanza emessa in composizione collegiale in materia di compensi di avvocati, in tal modo rendendo edotte le parti della sua potenziale decisività al momento della pronunzia di merito e consentendo logicamente ad esse di prendere posizione ed interloquire sulla medesima questione nelle
3 successive memorie difensive, aventi effetti sostanziali (quantomeno) equivalenti a quelle previste dall'art. 101 co. 2 cpc (ciò che non risulta fatto da nessuno dei contendenti); dall'altro lato, aveva invitato questi ultimi a valutare l'opportunità di definire la causa su basi transattive-conciliative per evitare un aggravio di costi per la parte soccombente (invito che non risulta aver avuto il benché
minimo séguito, non riscontrandosi neppure un mero tentativo di avvio di un percorso di bonario componimento).
4. – Orbene, la domanda originariamente proposta dall'avv. , finalizzata ad Parte_1
ottenere la liquidazione del compenso legale per prestazioni giudiziali civili, è stata introdotta secondo il procedimento allora previsto dagli artt. 702-bis e segg. cpc. Inoltre, la causa è stata trattata nelle forme del procedimento sommario di cognizione cd. “impuro” ex art. 14 D.Lgs. n.
150/2011, come risulta evidente dal decreto del Presidente della Prima Sezione civile del Tribunale
di GI del 28-29.3.2018 (“…rilevato che, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, d.lgs. 150/2011, il
procedimento è demandato al tribunale in composizione collegiale…”) ed è stata decisa con un provvedimento, dichiaratamente indicato nell'epigrafe come ordinanza, emesso nella camera di consiglio del 7.3.2023, recante in calce l'indicazione delle generalità sia del Giudice estensore che del Presidente del Collegio e, inoltre, firmato da entrambi telematicamente.
4.1. – Pertanto, la controversia è stata definita con un provvedimento adottato, per consapevole scelta dell'organo giudicante, nelle forme dell'ordinanza secondo il rito sommario
“speciale” di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, la cui operatività non è esclusa dalla circostanza che l'ex cliente, senza ampliare l'oggetto del giudizio con la proposizione ad es. di una domanda riconvenzionale, abbia sollevato contestazioni relative all'“an debeatur” (cfr., per tutte, Cass. SU
23.2.2018 n. 4485 e Cass. 24.4.2023 n. 10864).
4.2. – Da ciò consegue che l'ordinanza di che trattasi, in virtù del disposto di cui all'art. 14
co. 4 D.Lgs. n. 150/2011 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), non era appellabile,
bensì soltanto impugnabile con ricorso per cassazione (per maggiori dettagli esplicativi sul punto,
si rinvia all'ampia disamina contenuta in Cass. 14.12.2023 n. 35026, pagg. 6 e segg.).
4 5. – La regolamentazione delle spese del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc. La loro determinazione deve avvenire in base al valore della controversia, come esattamente indicato dalla stessa appellante, facendo applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 della vigente disciplina parametrica forense. Le
competenze legali sono liquidate secondo gli importi fasici minimi in ragione della definizione in rito della causa, peraltro sulla scorta di una questione rilevata d'ufficio dal Collegio.
6. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di GI n. rep. 992/2023 del 7-15.3.2023, con CP_1
atto di citazione notificato il 30.3.2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva
come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 cpc;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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