TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3016/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ROBALDO Parte_1 P.IVA_1
ENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DABUSTI Controparte_1 P.IVA_2
SILVIA PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE chiede che codesto Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulle domande così provvedere: respingere integralmente il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 275 del giorno 02.07.2024, emessa dalla Provincia di perché infondato e per l'effetto Pt_1 confermare integralmente l'ordinanza ingiunzione provinciale n. 275 del giorno
02.07.2024 con ogni conseguente statuizione in ordine agli onorari e alle spese di giudizio”.
pagina 1 di 11 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 e 22-bis della Legge 689/91 e articolo 6 D.lgs. 150/2011
[...] propone opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 275 del 2 luglio Parte_1
2024, emessa dal del OR , con la quale è CP_2 Controparte_3 stata ingiunto a in qualità di responsabile in solido con l'autore Parte_1 della violazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.400,00 oltre spese.
A fondamento della opposizione deduce: di essere gestore del servizio idrico integrato (SII) per il territorio della Provincia di e Pt_1
di essere titolare degli impianti facenti parte del SII;
di avvalersi, per la gestione operativa, di società operative territoriali (SOT), cui spetta dunque la conduzione anche dei depuratori;
che fra i depuratori di proprietà rientra quello di gestito, quale SOT, da Parte_2 [...]
; CP_4
che trattasi di impianto a fanghi attivi, che ha adottato una soluzione impiantistica tra le più diffuse per il trattamento dei reflui provenienti dalle fognature urbane che si basa sulla rimozione della sostanza organica attraverso microrganismi;
che detta soluzione impiantistica, non imputabile né al gestore né al proprietario dell'impianto ma operata a livello di pianificazione d'ambito, permette all'impianto di trattare gli inquinanti organici e le forme azotate presenti nei reflui fognari, in quanto prodotti da scarichi civili collettati in fognatura ma non i reflui inorganici, prodotti da attività industriali che potrebbero riversarsi regolarmente o anche abusivamente in fognatura.
Evidenzia che in data 9 maggio 2019, i funzionari di hanno effettuato un Pt_3
sopralluogo presso il depuratore di , che era stato posto sotto sequestro e gestito Parte_2 dall'Amministratore giudiziario dott.ssa con lo scopo di eseguire alcuni CP_5
campionamenti delle acque in uscita dallo scarico finale;
che l'esito delle analisi ha restituito, per il parametro dell'Alluminio, un valore superiore ai limiti tabellari;
pagina 2 di 11 che con verbale 52/2019 veniva quindi contestata a la violazione Parte_1 dell'articolo 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006.
Evidenzia che il supero era dovuto non già ad errato trattamento eseguito, ma ad eccesso di metallo nel refluo in ingresso, convogliato all'impianto dalla fognatura;
che negli anni compresi tra 2018 e il 2021 ha più volte segnalato Parte_1
diligentemente alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Carabinieri Forestali
– Comando Provinciale di Pavia, ATS Pavia, Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della
Provincia di Pavia, ARPA Lombardia, Amministrazione Provinciale di Pavia, Comune di Casteggio) l'anomalia riscontrata nei reflui in ingresso all'impianto; che era stata avviata una campagna di indagine per individuare la causa della presenza nelle acque di scarico di una quantità anomala di Alluminio, facendone tempestiva comunicazione agli organi competenti;
che da tempo, con la collaborazione di stava portando avanti la campagna CP_4
di ricerca di alluminio e in data 9 febbraio 2021 ha trasmesso alle autorità competenti gli esiti del monitoraggio tra il 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021.
Rileva quindi, nel merito, la illegittimità della ingiunzione di pagamento in quanto sussiste:
I) Violazione dell'articolo 28 della Legge 689/81, attesa la intervenuta prescrizione dell'illecito, posto che dalla data di notificazione del verbale di accertamento illecito amministrativo (5 luglio 2019) alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (8 luglio 2024) è decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'articolo 28 della
Legge 689/81;
II) Violazione dell'articolo 6 e dell'art. 3 della Legge n. 689/81, per esservi insussistenza della responsabilità solidale di per il pagamento della sanzione, posto che, Parte_1 all'epoca dell'evento sanzionato, il depuratore di era stato sottoposto a Parte_2
sequestro preventivo, conseguentemente sotto custodia giudiziale e in gestione all'Amministratore Giudiziario;
III) Violazione degli articoli 101 e 133 del D.lgs. 152/2006, per eccesso di potere, travisamento, errata valutazione dei presupposti e difetto assoluto di motivazione, posto che non veniva presa posizione su quanto osservato fa nei propri scritti Parte_1
pagina 3 di 11 difensivi;
III.4) Assenza di colpa.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la , rilevando: Controparte_1
che dopo tutti gli accertamenti ed i campionamenti eseguiti nel periodo 8/9 maggio 2019 dai tecnici della si assumeva processo verbale n. 52/2019 di accertamento di Pt_3 illecito amministrativo redatto ai sensi dell'articolo 15 della legge 689/1981, per la violazione dell'articolo 101, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.; che veniva notificato verbale di accertamento con la precisazione che “entro il termine di
30 giorni dalla data della notificazione del presente verbale, gli interessati sopra identificati possono far prevenire alla suddetta autorità competente scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere ascoltati”; che la società con nota del 29.07.2019, produceva propri scritti Controparte_6
difensivi; inoltre, veniva richiesta audizione che si teneva in data 21 giugno 2024; che sempre in sede di audizione, l'odierna ricorrente riferiva di aver avviato, in data
23.09.2020 - quindi in epoca successiva rispetto alla violazione di cui è causa – una campagna di indagine avente lo scopo di individuare “la causa della presenza nelle acque di scarico di una quantità anomala di Alluminio” mediante effettuazione di campionamenti istantanei e medi giornalieri su 24 ore, sia in ingresso sia in uscita dall'impianto di depurazione, lungo la rete fognaria in maniera mirata rispetto alle utenze autorizzate allo scarico di reflui industriali.
Quanto ai motivi di ricorso deduce: che non vi è prescrizione, posto che la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta ha formato oggetto di attività ispettiva svolta da ARPA Lombardia
– Dipartimento di Pavia, in esito alla quale è stato elevato verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo processo verbale n. 52/2019, notificato alla odierna opponente a mezzo PEC, in data 05.07.2019; che detto verbale costituisce messa in mora;
che inoltre vi erano da sommare 82 giorni di sospensione attea la normativa emergenziale pagina 4 di 11 emanata;
che risultava irrilevante la nomina di Amministratore Giudiziario, la quale non ha comportato alcun effetto traslativo della proprietà, né l'estromissione dei soggetti dai propri ruoli amministrativi e gestionali in quanto il provvedimento di sequestro non prevede la gestione operativa dell'impianto; che secondo la Convenzione intercorsa fra la ricorrente e la di il Gestore è CP_1 Pt_1
obbligato a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, ovvero dotarsi, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, di un adeguato Servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori;
che per tal motivo è pacifico il dovere della società di prevedere e realizzare gli interventi necessari a garantire il rispetto dei parametri oggetto di autorizzazione;
che, inoltre, a fronte dell'accertamento condotto da di superamento dei valori del Pt_3
parametro Alluminio rispetto al limite massimo consentito, l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa è posto a carico del trasgressore e non incombe certamente né sugli organi accertatori né sull'Ente responsabile del procedimento amministrativo sanzionatorio avendo la Suprema Corte affermato che la colpa va individuata nella mancata predisposizione di misure positive tecniche, organizzative e di continuo controllo atte ad evitare un evento, che tocca la salute e l'ambiente, valori primari protetti dalla
Costituzione.
Quanto, infine, al profilo di censura per preteso difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione oggi gravata, la difesa osserva come la giurisprudenza sia ferma CP_1 nell'affermare che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice.
pagina 5 di 11 La causa veniva discussa e decisa alla udienza del 15.5.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
impugna l'ordinanza-ingiunzione n. 275/2024, emanata, ai sensi della Legge n. Parte_1
689/1981, in data 2.7.2024 con la quale la ha ingiunto alla stessa il Controparte_1 pagamento della somma di € 3.415,49 quale sanzione ai sensi dell'art. 133, comma 1, del
D. lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) per violazione dell'art. 101, comma 1, del medesimo decreto, in quanto, a seguito di controlli ispettivi effettuati dai tecnici di ARPA
Lombardia in data 9.5.2019 presso il depuratore di sono emersi valori Parte_2
chimici di sostanze (alluminio) superiori rispetto ai limiti previsti e autorizzati.
I motivi di opposizione, che non attengono al fatto in sé, pacifico e non contestato, sono i seguenti:
1) intervenuta prescrizione;
2) violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative, posto che all'epoca dell'evento il depuratore era sottoposto a sequestro con nomina di un amministratore giudiziario;
3) la non imputabilità del fatto per essere la presenza di alluminio fatto episodico imputabile a terzi;
4) la carenza di motivazione.
Procedendo nella disamina dei singoli motivi, si osserva.
Parte ricorrente ha eccepito, quale primo motivo, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opposta di ottenere il pagamento della sanzione.
In particolare, ha allegato che l'accertamento della violazione è avvenuta il 9 maggio 2019; che il verbale di accertamento illecito era stato notificato il 5 luglio 2019, mentre la notifica dell'ordinanza ingiunzione è intervenuta l'8 luglio 2024.
L'art. 28 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata
pagina 6 di 11 dalle norme del codice civile”.
In giurisprudenza si afferma costantemente che la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. fra le altre, da ultimo, Cass., ord. 24858 del 2022).
Nel caso di specie, risulta intervenuta notifica del processo verbale di accertamento della sanzione in data 5.7.2019 (doc. 4 Provincia).
L'ordinanza è stata notificata il giorno 8 luglio 2024, motivo per il quale la parte invoca la prescrizione, essendo intercorsi 5 anni e tre giorni.
La Provincia deduce: che l'ordinanza è stata consegnata ai messi notificatori il 2 luglio 2024, per cui vale il principio della scissione degli effetti come affermato da Cass. 12332/2017; che vi era stata in ogni caso, audizione dell'interessato; che, inoltre, debbono considerarsi gli 82 giorni di sospensione secondo la normativa emergenziale post Covid 19.
Sotto il primo profilo, ritiene il giudicante non conferenti al caso di specie le considerazioni svolte dalla giurisprudenza invocata dalla , secondo le quali: CP_1
“Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie
"comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri
pagina 7 di 11 diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. (Cass. 12332/2017).
Il principio attiene al diverso termine della decadenza e non sembra invece applicabile al caso di specie, in cui la notificazione viene ad interrompere un termine prescrizionale.
E' noto, infatti che "…Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso…". (Cass. n. 25861/2010).
Nello specifico, in tema di sanzioni amministrative, “la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso l'introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento.” (Cassazione civile, sez. II, 1° agosto 2017, n.19143).
La notifica della ordinanza non può quindi ritenersi valida, ai fini che qui rilevano, interruzione della prescrizione, al 2 luglio 2014.
L'interruzione, quale atto ricettizio, si considera infatti avvenuta al momento della ricezione della notifica e pertanto all'8 luglio 2024.
La Provincia peraltro ritiene che possa costituire valido atto interruttivo della prescrizione l'audizione dell'interessato, che nel caso di specie si è tenuta il 21 giugno 2024.
Sul punto se è pur vero che la Suprema Corte, ritiene detta convocazione una valida messa in mora “l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della l. n. 689 del 1981, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943
pagina 8 di 11 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Sentenza n. 22388 del 13/09/2018), ritiene, peraltro, che la convocazione non venga a costituire atto interruttivo della prescrizione: “In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 13046 del 12/05/2023, conforme, Cass
n. 23405 del 01/08/2023).
L'audizione dell'interessato non costituisce, pertanto, interruzione della prescrizione.
La ritiene che, in ogni caso, non vi sarebbe prescrizione in quanto, ai fini del CP_1
computo del termine prescrizionale, si dovrebbe tener conto del periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, introdotto dall'articolo 103 comma del D.L. n. 18/2020 per far fronte all'emergenza pandemica da Covid-19.
L'art. 103 al comma 1, norma invocata dalla Provincia, prevede:
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
Il successivo comma 1-bis estende il detto periodo di sospensione anche ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei pagina 9 di 11 processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Si inserisce poi, nella medesima norma (art. 103) il comma 6 bis, il quale afferma:
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Sembra pertanto che, pur contenendo il comma 1 della norma citata una generica previsione di sospensione di tutti i termini perentori applicati a procedimenti attivati anche d'ufficio e potendosi quindi in tale espressione ricomprendere i termini di prescrizione relativi ai procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l'ulteriore precisazione di cui al comma 6 bis, secondo cui la sospensione del termine di prescrizione riguarderebbe i soli provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, porti ad escludere che sussista sospensione del termine di prescrizione dei procedimenti sanzionatori recanti sanzioni amministrative pecuniarie.
Come osservato dall'arresto citato da parte ricorrente “Se, infatti, la sospensione fosse stata ritenuta applicabile tout court al termine prescrizionale delle pretese creditorie correlate a tutte le ordinanze-ingiunzioni non vi sarebbe stata evidentemente la necessità di prevedere una disposizione ad hoc per quelle emesse in materia di lavoro e legislazione sociale.
Può, quindi, constatarsi come la norma recante la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi abbia avuto, in sostanza, la funzione di consentire alla P.A. di differire le attività in ragione dell'emergenza epidemiologica senza subire le conseguenze del ritardo previste dalla legge, ma come, per converso, tale norma non abbia compresso in alcun modo il diritto del debitore a non essere assoggettato per un tempo eccessivamente lungo ad una avversa pretesa sanzionatoria, diritto regolato, appunto, dalla disciplina della prescrizione, che si applica indifferentemente ai rapporti tra privati ed a quelli tra amministrazione e privato” (Tribunale di Siena, sentenza n. 437/2024).
pagina 10 di 11 Non sembra pertanto che al termine prescrizionale di legge possano essere riconosciuti gli ulteriori 2 giorni di sospensione, posto che il comma 6 bis si pone come previsione speciale rispetto alla generale previsioni di cui al comma 1.
Deve pertanto affermarsi, in accoglimento del primo motivo di opposizione, che il credito fatto valere dalla sia da ritenere estinto per intervenuta prescrizione. CP_1
Quanto alle spese, si osserva che la notifica dell'ingiunzione è avvenuta a ridosso dei 5 anni;
che la giurisprudenza è tutt'altro che unanime in ordine alla applicazione del periodo di sospensione a seguito della normativa emanata post pandemia;
che ciò giustifichi la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso accerta e dichiara la intervenuta prescrizione del diritto alla ordinanza ingiunzione per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 275 del giorno
02.07.2024, emessa dalla Provincia di . Pt_1
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 3 giugno 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3016/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ROBALDO Parte_1 P.IVA_1
ENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DABUSTI Controparte_1 P.IVA_2
SILVIA PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE chiede che codesto Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulle domande così provvedere: respingere integralmente il ricorso proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 275 del giorno 02.07.2024, emessa dalla Provincia di perché infondato e per l'effetto Pt_1 confermare integralmente l'ordinanza ingiunzione provinciale n. 275 del giorno
02.07.2024 con ogni conseguente statuizione in ordine agli onorari e alle spese di giudizio”.
pagina 1 di 11 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 e 22-bis della Legge 689/91 e articolo 6 D.lgs. 150/2011
[...] propone opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 275 del 2 luglio Parte_1
2024, emessa dal del OR , con la quale è CP_2 Controparte_3 stata ingiunto a in qualità di responsabile in solido con l'autore Parte_1 della violazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.400,00 oltre spese.
A fondamento della opposizione deduce: di essere gestore del servizio idrico integrato (SII) per il territorio della Provincia di e Pt_1
di essere titolare degli impianti facenti parte del SII;
di avvalersi, per la gestione operativa, di società operative territoriali (SOT), cui spetta dunque la conduzione anche dei depuratori;
che fra i depuratori di proprietà rientra quello di gestito, quale SOT, da Parte_2 [...]
; CP_4
che trattasi di impianto a fanghi attivi, che ha adottato una soluzione impiantistica tra le più diffuse per il trattamento dei reflui provenienti dalle fognature urbane che si basa sulla rimozione della sostanza organica attraverso microrganismi;
che detta soluzione impiantistica, non imputabile né al gestore né al proprietario dell'impianto ma operata a livello di pianificazione d'ambito, permette all'impianto di trattare gli inquinanti organici e le forme azotate presenti nei reflui fognari, in quanto prodotti da scarichi civili collettati in fognatura ma non i reflui inorganici, prodotti da attività industriali che potrebbero riversarsi regolarmente o anche abusivamente in fognatura.
Evidenzia che in data 9 maggio 2019, i funzionari di hanno effettuato un Pt_3
sopralluogo presso il depuratore di , che era stato posto sotto sequestro e gestito Parte_2 dall'Amministratore giudiziario dott.ssa con lo scopo di eseguire alcuni CP_5
campionamenti delle acque in uscita dallo scarico finale;
che l'esito delle analisi ha restituito, per il parametro dell'Alluminio, un valore superiore ai limiti tabellari;
pagina 2 di 11 che con verbale 52/2019 veniva quindi contestata a la violazione Parte_1 dell'articolo 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006.
Evidenzia che il supero era dovuto non già ad errato trattamento eseguito, ma ad eccesso di metallo nel refluo in ingresso, convogliato all'impianto dalla fognatura;
che negli anni compresi tra 2018 e il 2021 ha più volte segnalato Parte_1
diligentemente alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Carabinieri Forestali
– Comando Provinciale di Pavia, ATS Pavia, Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della
Provincia di Pavia, ARPA Lombardia, Amministrazione Provinciale di Pavia, Comune di Casteggio) l'anomalia riscontrata nei reflui in ingresso all'impianto; che era stata avviata una campagna di indagine per individuare la causa della presenza nelle acque di scarico di una quantità anomala di Alluminio, facendone tempestiva comunicazione agli organi competenti;
che da tempo, con la collaborazione di stava portando avanti la campagna CP_4
di ricerca di alluminio e in data 9 febbraio 2021 ha trasmesso alle autorità competenti gli esiti del monitoraggio tra il 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2021.
Rileva quindi, nel merito, la illegittimità della ingiunzione di pagamento in quanto sussiste:
I) Violazione dell'articolo 28 della Legge 689/81, attesa la intervenuta prescrizione dell'illecito, posto che dalla data di notificazione del verbale di accertamento illecito amministrativo (5 luglio 2019) alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (8 luglio 2024) è decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'articolo 28 della
Legge 689/81;
II) Violazione dell'articolo 6 e dell'art. 3 della Legge n. 689/81, per esservi insussistenza della responsabilità solidale di per il pagamento della sanzione, posto che, Parte_1 all'epoca dell'evento sanzionato, il depuratore di era stato sottoposto a Parte_2
sequestro preventivo, conseguentemente sotto custodia giudiziale e in gestione all'Amministratore Giudiziario;
III) Violazione degli articoli 101 e 133 del D.lgs. 152/2006, per eccesso di potere, travisamento, errata valutazione dei presupposti e difetto assoluto di motivazione, posto che non veniva presa posizione su quanto osservato fa nei propri scritti Parte_1
pagina 3 di 11 difensivi;
III.4) Assenza di colpa.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la , rilevando: Controparte_1
che dopo tutti gli accertamenti ed i campionamenti eseguiti nel periodo 8/9 maggio 2019 dai tecnici della si assumeva processo verbale n. 52/2019 di accertamento di Pt_3 illecito amministrativo redatto ai sensi dell'articolo 15 della legge 689/1981, per la violazione dell'articolo 101, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.; che veniva notificato verbale di accertamento con la precisazione che “entro il termine di
30 giorni dalla data della notificazione del presente verbale, gli interessati sopra identificati possono far prevenire alla suddetta autorità competente scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere ascoltati”; che la società con nota del 29.07.2019, produceva propri scritti Controparte_6
difensivi; inoltre, veniva richiesta audizione che si teneva in data 21 giugno 2024; che sempre in sede di audizione, l'odierna ricorrente riferiva di aver avviato, in data
23.09.2020 - quindi in epoca successiva rispetto alla violazione di cui è causa – una campagna di indagine avente lo scopo di individuare “la causa della presenza nelle acque di scarico di una quantità anomala di Alluminio” mediante effettuazione di campionamenti istantanei e medi giornalieri su 24 ore, sia in ingresso sia in uscita dall'impianto di depurazione, lungo la rete fognaria in maniera mirata rispetto alle utenze autorizzate allo scarico di reflui industriali.
Quanto ai motivi di ricorso deduce: che non vi è prescrizione, posto che la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione opposta ha formato oggetto di attività ispettiva svolta da ARPA Lombardia
– Dipartimento di Pavia, in esito alla quale è stato elevato verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo processo verbale n. 52/2019, notificato alla odierna opponente a mezzo PEC, in data 05.07.2019; che detto verbale costituisce messa in mora;
che inoltre vi erano da sommare 82 giorni di sospensione attea la normativa emergenziale pagina 4 di 11 emanata;
che risultava irrilevante la nomina di Amministratore Giudiziario, la quale non ha comportato alcun effetto traslativo della proprietà, né l'estromissione dei soggetti dai propri ruoli amministrativi e gestionali in quanto il provvedimento di sequestro non prevede la gestione operativa dell'impianto; che secondo la Convenzione intercorsa fra la ricorrente e la di il Gestore è CP_1 Pt_1
obbligato a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, ovvero dotarsi, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, di un adeguato Servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori;
che per tal motivo è pacifico il dovere della società di prevedere e realizzare gli interventi necessari a garantire il rispetto dei parametri oggetto di autorizzazione;
che, inoltre, a fronte dell'accertamento condotto da di superamento dei valori del Pt_3
parametro Alluminio rispetto al limite massimo consentito, l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa è posto a carico del trasgressore e non incombe certamente né sugli organi accertatori né sull'Ente responsabile del procedimento amministrativo sanzionatorio avendo la Suprema Corte affermato che la colpa va individuata nella mancata predisposizione di misure positive tecniche, organizzative e di continuo controllo atte ad evitare un evento, che tocca la salute e l'ambiente, valori primari protetti dalla
Costituzione.
Quanto, infine, al profilo di censura per preteso difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione oggi gravata, la difesa osserva come la giurisprudenza sia ferma CP_1 nell'affermare che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice.
pagina 5 di 11 La causa veniva discussa e decisa alla udienza del 15.5.2025, sostituita da note scritte, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
impugna l'ordinanza-ingiunzione n. 275/2024, emanata, ai sensi della Legge n. Parte_1
689/1981, in data 2.7.2024 con la quale la ha ingiunto alla stessa il Controparte_1 pagamento della somma di € 3.415,49 quale sanzione ai sensi dell'art. 133, comma 1, del
D. lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) per violazione dell'art. 101, comma 1, del medesimo decreto, in quanto, a seguito di controlli ispettivi effettuati dai tecnici di ARPA
Lombardia in data 9.5.2019 presso il depuratore di sono emersi valori Parte_2
chimici di sostanze (alluminio) superiori rispetto ai limiti previsti e autorizzati.
I motivi di opposizione, che non attengono al fatto in sé, pacifico e non contestato, sono i seguenti:
1) intervenuta prescrizione;
2) violazione del principio di personalità delle sanzioni amministrative, posto che all'epoca dell'evento il depuratore era sottoposto a sequestro con nomina di un amministratore giudiziario;
3) la non imputabilità del fatto per essere la presenza di alluminio fatto episodico imputabile a terzi;
4) la carenza di motivazione.
Procedendo nella disamina dei singoli motivi, si osserva.
Parte ricorrente ha eccepito, quale primo motivo, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opposta di ottenere il pagamento della sanzione.
In particolare, ha allegato che l'accertamento della violazione è avvenuta il 9 maggio 2019; che il verbale di accertamento illecito era stato notificato il 5 luglio 2019, mentre la notifica dell'ordinanza ingiunzione è intervenuta l'8 luglio 2024.
L'art. 28 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata
pagina 6 di 11 dalle norme del codice civile”.
In giurisprudenza si afferma costantemente che la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (cfr. fra le altre, da ultimo, Cass., ord. 24858 del 2022).
Nel caso di specie, risulta intervenuta notifica del processo verbale di accertamento della sanzione in data 5.7.2019 (doc. 4 Provincia).
L'ordinanza è stata notificata il giorno 8 luglio 2024, motivo per il quale la parte invoca la prescrizione, essendo intercorsi 5 anni e tre giorni.
La Provincia deduce: che l'ordinanza è stata consegnata ai messi notificatori il 2 luglio 2024, per cui vale il principio della scissione degli effetti come affermato da Cass. 12332/2017; che vi era stata in ogni caso, audizione dell'interessato; che, inoltre, debbono considerarsi gli 82 giorni di sospensione secondo la normativa emergenziale post Covid 19.
Sotto il primo profilo, ritiene il giudicante non conferenti al caso di specie le considerazioni svolte dalla giurisprudenza invocata dalla , secondo le quali: CP_1
“Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie
"comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri
pagina 7 di 11 diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. (Cass. 12332/2017).
Il principio attiene al diverso termine della decadenza e non sembra invece applicabile al caso di specie, in cui la notificazione viene ad interrompere un termine prescrizionale.
E' noto, infatti che "…Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso…". (Cass. n. 25861/2010).
Nello specifico, in tema di sanzioni amministrative, “la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso l'introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento.” (Cassazione civile, sez. II, 1° agosto 2017, n.19143).
La notifica della ordinanza non può quindi ritenersi valida, ai fini che qui rilevano, interruzione della prescrizione, al 2 luglio 2014.
L'interruzione, quale atto ricettizio, si considera infatti avvenuta al momento della ricezione della notifica e pertanto all'8 luglio 2024.
La Provincia peraltro ritiene che possa costituire valido atto interruttivo della prescrizione l'audizione dell'interessato, che nel caso di specie si è tenuta il 21 giugno 2024.
Sul punto se è pur vero che la Suprema Corte, ritiene detta convocazione una valida messa in mora “l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della l. n. 689 del 1981, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943
pagina 8 di 11 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Sentenza n. 22388 del 13/09/2018), ritiene, peraltro, che la convocazione non venga a costituire atto interruttivo della prescrizione: “In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 13046 del 12/05/2023, conforme, Cass
n. 23405 del 01/08/2023).
L'audizione dell'interessato non costituisce, pertanto, interruzione della prescrizione.
La ritiene che, in ogni caso, non vi sarebbe prescrizione in quanto, ai fini del CP_1
computo del termine prescrizionale, si dovrebbe tener conto del periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, introdotto dall'articolo 103 comma del D.L. n. 18/2020 per far fronte all'emergenza pandemica da Covid-19.
L'art. 103 al comma 1, norma invocata dalla Provincia, prevede:
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
Il successivo comma 1-bis estende il detto periodo di sospensione anche ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei pagina 9 di 11 processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Si inserisce poi, nella medesima norma (art. 103) il comma 6 bis, il quale afferma:
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Sembra pertanto che, pur contenendo il comma 1 della norma citata una generica previsione di sospensione di tutti i termini perentori applicati a procedimenti attivati anche d'ufficio e potendosi quindi in tale espressione ricomprendere i termini di prescrizione relativi ai procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l'ulteriore precisazione di cui al comma 6 bis, secondo cui la sospensione del termine di prescrizione riguarderebbe i soli provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, porti ad escludere che sussista sospensione del termine di prescrizione dei procedimenti sanzionatori recanti sanzioni amministrative pecuniarie.
Come osservato dall'arresto citato da parte ricorrente “Se, infatti, la sospensione fosse stata ritenuta applicabile tout court al termine prescrizionale delle pretese creditorie correlate a tutte le ordinanze-ingiunzioni non vi sarebbe stata evidentemente la necessità di prevedere una disposizione ad hoc per quelle emesse in materia di lavoro e legislazione sociale.
Può, quindi, constatarsi come la norma recante la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi abbia avuto, in sostanza, la funzione di consentire alla P.A. di differire le attività in ragione dell'emergenza epidemiologica senza subire le conseguenze del ritardo previste dalla legge, ma come, per converso, tale norma non abbia compresso in alcun modo il diritto del debitore a non essere assoggettato per un tempo eccessivamente lungo ad una avversa pretesa sanzionatoria, diritto regolato, appunto, dalla disciplina della prescrizione, che si applica indifferentemente ai rapporti tra privati ed a quelli tra amministrazione e privato” (Tribunale di Siena, sentenza n. 437/2024).
pagina 10 di 11 Non sembra pertanto che al termine prescrizionale di legge possano essere riconosciuti gli ulteriori 2 giorni di sospensione, posto che il comma 6 bis si pone come previsione speciale rispetto alla generale previsioni di cui al comma 1.
Deve pertanto affermarsi, in accoglimento del primo motivo di opposizione, che il credito fatto valere dalla sia da ritenere estinto per intervenuta prescrizione. CP_1
Quanto alle spese, si osserva che la notifica dell'ingiunzione è avvenuta a ridosso dei 5 anni;
che la giurisprudenza è tutt'altro che unanime in ordine alla applicazione del periodo di sospensione a seguito della normativa emanata post pandemia;
che ciò giustifichi la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso accerta e dichiara la intervenuta prescrizione del diritto alla ordinanza ingiunzione per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 275 del giorno
02.07.2024, emessa dalla Provincia di . Pt_1
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 3 giugno 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 11 di 11