TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1372/2025 VG
PBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Giovanna Caso
-Giudice -
- Giudice relatore - Dott.ssa Maria Rita Guarino
nel procedimento r.g. n. 1372/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 28.05.2025 da Parte_1 e Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Desiato Vincenza, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in DD (CE) in data 30.09.1995
e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 , nato il [...], Per_2 nata il [...], maggiorenni ed economicamente indipendente, e Per_3 nato il [...];
,
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
"Dichiarare la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
La casa coniugale, di proprietà del sig. Pt_2 verrà assegnata alla coniuge Parte_1 ove avrà domicilio prevalente il figlio minore Per_3
I figli Per_1 e Per_2, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, continueranno a domiciliare con la madre presso la casa coniugale;
Il sig. Pt_2 si impegna ad asportare i suoi effetti personali entro gg. 90 dal deposito del ricorso nonché a spostare la sua residenza altrove, comunicandolo tempestivamente alla coniuge;
Il sig. Pt 2 si impegna a versare, quale contributo al mantenimento del figlio Per_3 l'importo mensile pari a €
300,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese per n. 13 mensilità, con adeguamento Istat come per legge;
a partire da luglio
'26 si impegna a versare € 400,00 mensili anziché 300,00 € a scadenza del mutuo della casa coniugale, fissata per mese giugno '26; si impegna, altresì, a versare il 50% delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente comunicate e concertate, secondo il Protocollo del tribunale di S. Maria C.V.;
Il sig. Pt 2 si impegna a versare alla coniuge, quale assegno di mantenimento, l'importo mensile pari ad € 500,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente Fineco Bank n. 392477, con adeguamento Istat come per legge;
si impegna, altresì, a partire da luglio '26 a versare l'importo pari ad € 600,00 anziché 500,00 a scadenza del predetto mutuo, fissata per giugno '26;
Il sig. Pt 2 autorizza la coniuge a percepire per intero l'assegno unico dovuto per il figlio Per_3
I coniugi concordano in favore della figlia Per_2, qualora restasse senza lavoro (allo stato ha un contratto di lavoro a tempo determinato) o comunque non fosse in grado di far fronte alle spese universitarie (studia a Bologna), l'esborso ciascuno per €
250,00 mensili oltre le tasse universitarie per la figlia;
concordano altresì che, qualora la stessa tornasse a vivere presso la casa coniugale, percepirebbe esclusivamente il contributo del padre pari a € 250,00;
Il sig. Pt 2 si impegna al pagamento dell'Assicurazione Salute FASIF in favore della coniuge e del figlio Per_3
I coniugi concordano che il mutuo sulla casa coniugale, intestato ad entrambi e dell'importo mensile di € 620,00, verrà versato dal sig. Pt 2 fino alla sua estinzione, prevista per giugno '26; i conti correnti cointestati Fineco Bank n. 392477
e Dossier n. 00426057 resteranno aperti entrambi e quanto depositato sul conto deposito resti nella esclusiva disponibilità della sig.ra Pt 1 il conto corrente cointestato Pt_3 n. 308954692 resterà nella piena disponibilità del sig. Pt_2
L'autovettura Fiat Panda, tg. ER 665 HT, resterà nella esclusiva disponibilità della sig.ra Pt_1 l'autovettura Peugeot
206. tg. BP 523 CE verrà rottamata o posta in vendita ed il ricavato andrà alla figlia Per_2;
(Ad integrazione del presente accordo, si rappresenta che le parti hanno convenuto, alla luce del Piano
Genitoriale versato in atti, che il figlio minore Per_3 sarà affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Ad integrazione del diritto di vista da parte del genitore non collocatario nei confronti del figlio minore
Per_3 i coniugi hanno sottoscritto depositato in data 12.11.2025 le seguenti condizioni):
In ordine al diritto di visita del sig. Pt 2 nei confronti del figlio Per_3 i coniugi concordano quanto segue:
-
Il sig. Pt 2 eserciterà il più libero diritto di visita in favore del figlio Per_3 nel rispetto delle sue esigenze e
-
dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, prevedendo il seguente calendario: nei giorni di lunedì - mercoledì venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica e comunque ogni qualvolta fosse possibile sempre tenendo conto delle esigenze e disponibilità di entrambi. Nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo estivo per gg. 15, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio.
Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per la ricorrenza della festa del papà e, alternativamente, o congiuntamente con la madre, nel giorno del suo compleanno ed onomastico e nel giorno del proprio compleanno ed onomastico.
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
I coniugi dichiarano di rinunciare al tentativo di conciliazione, chiedono altresì che il procedimento sia trattato senza la comparizione personale dei coniugi ma con le modalità della trattazione scritta."
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
,nata a [...] nato a [...] il [...], e Parte_1Parte_2
(CE) il 04.05.1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 159, parte
II, Serie A, anno 1995;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
PBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Giovanna Caso
-Giudice -
- Giudice relatore - Dott.ssa Maria Rita Guarino
nel procedimento r.g. n. 1372/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 28.05.2025 da Parte_1 e Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.to Desiato Vincenza, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in DD (CE) in data 30.09.1995
e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 , nato il [...], Per_2 nata il [...], maggiorenni ed economicamente indipendente, e Per_3 nato il [...];
,
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
"Dichiarare la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
La casa coniugale, di proprietà del sig. Pt_2 verrà assegnata alla coniuge Parte_1 ove avrà domicilio prevalente il figlio minore Per_3
I figli Per_1 e Per_2, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, continueranno a domiciliare con la madre presso la casa coniugale;
Il sig. Pt_2 si impegna ad asportare i suoi effetti personali entro gg. 90 dal deposito del ricorso nonché a spostare la sua residenza altrove, comunicandolo tempestivamente alla coniuge;
Il sig. Pt 2 si impegna a versare, quale contributo al mantenimento del figlio Per_3 l'importo mensile pari a €
300,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese per n. 13 mensilità, con adeguamento Istat come per legge;
a partire da luglio
'26 si impegna a versare € 400,00 mensili anziché 300,00 € a scadenza del mutuo della casa coniugale, fissata per mese giugno '26; si impegna, altresì, a versare il 50% delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente comunicate e concertate, secondo il Protocollo del tribunale di S. Maria C.V.;
Il sig. Pt 2 si impegna a versare alla coniuge, quale assegno di mantenimento, l'importo mensile pari ad € 500,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente Fineco Bank n. 392477, con adeguamento Istat come per legge;
si impegna, altresì, a partire da luglio '26 a versare l'importo pari ad € 600,00 anziché 500,00 a scadenza del predetto mutuo, fissata per giugno '26;
Il sig. Pt 2 autorizza la coniuge a percepire per intero l'assegno unico dovuto per il figlio Per_3
I coniugi concordano in favore della figlia Per_2, qualora restasse senza lavoro (allo stato ha un contratto di lavoro a tempo determinato) o comunque non fosse in grado di far fronte alle spese universitarie (studia a Bologna), l'esborso ciascuno per €
250,00 mensili oltre le tasse universitarie per la figlia;
concordano altresì che, qualora la stessa tornasse a vivere presso la casa coniugale, percepirebbe esclusivamente il contributo del padre pari a € 250,00;
Il sig. Pt 2 si impegna al pagamento dell'Assicurazione Salute FASIF in favore della coniuge e del figlio Per_3
I coniugi concordano che il mutuo sulla casa coniugale, intestato ad entrambi e dell'importo mensile di € 620,00, verrà versato dal sig. Pt 2 fino alla sua estinzione, prevista per giugno '26; i conti correnti cointestati Fineco Bank n. 392477
e Dossier n. 00426057 resteranno aperti entrambi e quanto depositato sul conto deposito resti nella esclusiva disponibilità della sig.ra Pt 1 il conto corrente cointestato Pt_3 n. 308954692 resterà nella piena disponibilità del sig. Pt_2
L'autovettura Fiat Panda, tg. ER 665 HT, resterà nella esclusiva disponibilità della sig.ra Pt_1 l'autovettura Peugeot
206. tg. BP 523 CE verrà rottamata o posta in vendita ed il ricavato andrà alla figlia Per_2;
(Ad integrazione del presente accordo, si rappresenta che le parti hanno convenuto, alla luce del Piano
Genitoriale versato in atti, che il figlio minore Per_3 sarà affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Ad integrazione del diritto di vista da parte del genitore non collocatario nei confronti del figlio minore
Per_3 i coniugi hanno sottoscritto depositato in data 12.11.2025 le seguenti condizioni):
In ordine al diritto di visita del sig. Pt 2 nei confronti del figlio Per_3 i coniugi concordano quanto segue:
-
Il sig. Pt 2 eserciterà il più libero diritto di visita in favore del figlio Per_3 nel rispetto delle sue esigenze e
-
dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, prevedendo il seguente calendario: nei giorni di lunedì - mercoledì venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica e comunque ogni qualvolta fosse possibile sempre tenendo conto delle esigenze e disponibilità di entrambi. Nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo estivo per gg. 15, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio.
Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per la ricorrenza della festa del papà e, alternativamente, o congiuntamente con la madre, nel giorno del suo compleanno ed onomastico e nel giorno del proprio compleanno ed onomastico.
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti;
I coniugi dichiarano di rinunciare al tentativo di conciliazione, chiedono altresì che il procedimento sia trattato senza la comparizione personale dei coniugi ma con le modalità della trattazione scritta."
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
,nata a [...] nato a [...] il [...], e Parte_1Parte_2
(CE) il 04.05.1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 159, parte
II, Serie A, anno 1995;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso