Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 292/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 292/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]2, rappresentato e difeso dell'Avv. Gianfranco
Balugani;
RICORRENTE contro
(P. IVA: , con sede legale in Modena, via Emilia Est n. CP_1 P.IVA_1
1163, in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa CP_2 dagli Avv.ti Diego Dirutigliano e Luca Ropolo;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: licenziamento - superamento periodo di comporto - nullità - reintegra.
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 13.03.2023: “in via principale,
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente nei confronti del sig , in quanto ingiustificato ed illegittimo, conseguentemente;
Parte_1
- condannare alla reintegrazione al lavoro del sig. nonché al CP_1 Parte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pagina 1 di 12
- condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da note finali del 09.01.2025: “In via principale, respingere le domande avanzate d con il ricorso datato 11 marzo 2023. Parte_1
In via subordinata, previa, del caso, assunzione di informazioni ex art. 213 c.p.c. presso il Ministero del Lavoro –
Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e presso l'INPS circa la situazione lavorativa e reddituale del sig. , onde verificare se lo stesso, nel periodo successivo al Parte_1 giugno 2022, abbia svolto attività lavorativa subordinata od autonoma ovvero abbia fruito di qualche altra forma di sussidio o indennità a diverso titolo, ridurre il risarcimento del danno al minimo di legge, comunque sotto detrazione dell'eventuale aliunde perceptum.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 414 e 441-bis c.p.c. del 13.03.2023, esponeva Parte_1
che: 1) in data 02.09.2002 veniva assunto da con mansioni di “addetto CP_1 officine di produzione” e che a partire dal 2014 veniva adibito ad attività di attrezzista e disattrezzista di scocche di veicoli, sollevamento ed avvitamento di cofani, cofani posteriori, sportelli e altri componenti di veicoli;
2) l'attività di sollevamento pesi e il continuo piegarsi dal basso verso l'alto comportavano lo sviluppo di diverse malattie, quali lombosciatalgia ed ernie alla schiena;
3) in data 23.03.2021 veniva visitato dalla dott.ssa , la quale diagnosticava una spinalgia LS con dolore ai movimenti Persona_1 di flesso-estensione del tronco, ritenendo necessaria una valutazione clinica da parte del medico competente, “per definire possibile cambio mansione lavorativa temporaneamente poiché al momento è necessario evitare mobilizzazione di carichi, il mantenimento prolungato della stazione eretta ed i movimenti ripetuti di flesso estensione e torsione del busto”; 4) il medico aziendale esprimeva, in data 24.03.2021, un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, con rinvio “al curante fino a pagina 2 di 12 completa risoluzione della patologia in atto”; 5) il 07.04.2021 veniva dichiarato idoneo con prescrizioni e il medico competente prescriveva la fornitura di calzature antinfortunistiche specifiche;
6) stante l'inidoneità delle prescrizioni impartite dal medico competente rispetto alla propria condizione fisica, già dal giorno 08.04.2021 era costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia, poiché incapace di sollevare pesi per le certificate problematiche di salute;
7) nel periodo tra le due visite aziendali e subito dopo l'emissione del certificato di idoneità con prescrizioni, veniva formalizzata la richiesta, da parte di un legale, di affiancamento di una persona che lo aiutasse a sollevare i pesi, senza ottenere alcun riscontro da parte della datrice di lavoro;
8) era affetto da anni da pericardite acuta, pertanto non poteva fare sforzi eccessivi, come quelli talvolta connessi allo svolgimento delle citate mansioni lavorative;
9) la resistente e i medici aziendali, ignorando e sottovalutando le sue condizioni fisiche, insorte a seguito dell'attività lavorativa svolta nel corso degli anni, nulla facevano per preservare il suo stato di salute;
10) la mancata adozione di idonei e adeguati accorgimenti, volti a consentire lo svolgimento delle mansioni affidate in sicurezza o con modalità meno gravose, lo costringevano ad assentarsi spesso dal lavoro per malattia;
11) in data 08.06.2022 veniva licenziato per superamento del periodo massimo di comporto, pari a 12 mesi ex art. 14, Titolo Quarto del CSSL;
12) il licenziamento veniva impugnato con comunicazione del 05.07.2022; 13) le assenze per malattia, poste a fondamento del recesso datoriale, erano imputabili alla convenuta, la quale non aveva adottato le dovute accortezze e prescrizioni a tutela della salute;
14) il perito di parte, dott.ssa Per_2 presa visione della documentazione medica specialistica, osservava che “Le patologie da cui è affetto il Sig. giustificano i periodi di assenza lavorativa in quanto le Parte_1 patologie cardiaca e lombare sono altamente invalidanti;
nonostante le numerose terapie cui si e' sottoposto anche presso il centro del dolore per la rachialgia permane intensa lombosciatalgia ds che limita la mobilita' del tronco. Si ritiene quindi congruo che il periziando sia reintegrato al posto di lavoro con adeguate limitazioni.”
Ciò premesso in fatto, l'attore chiedeva accertarsi l'illegittimità del recesso datoriale e, per l'effetto, condannarsi a reintegrarlo nel posto di lavoro e a versare CP_1 un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, commisurata all'importo dell'ultima busta paga, dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva pagina 3 di 12 reintegra, comunque non inferiore a 12 mensilità (o altra misura ritenuta superiore o inferiore per giustizia), con relativa regolarizzazione retributiva.
2. tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la domanda CP_1 attorea e ne chiedeva il rigetto;
in subordine, instava per la decurtazione dell'aliunde perceptum dall'indennità risarcitoria eventualmente riconosciuta al lavoratore. Essa deduceva che: 1) il ricorrente veniva legittimamente licenziato con comunicazione dell'8.06.2022 per aver superato il periodo massimo di comporto, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, Titolo Quarto del CCSL;
2) l'attore si assentava per malattia per oltre 400 giorni, nel triennio compreso tra il 25.06.2019 e l'8.06.2022; 3) le patologie sofferte da non erano riconducibili alle mansioni che lo stesso Parte_1 svolgeva in azienda;
4) le mansioni affidate al lavoratore erano da considerarsi leggere e prive di controindicazioni, in quanto non determinanti sovraccarico biomeccanico, né movimentazione manuale di carichi;
5) la stessa relazione del C.T.P. attoreo (dott.ssa
, individuava nella patologia cardiaca e lombare la causa delle assenze per Per_2 malattia, escludendo un rapporto di causalità con l'attività lavorativa;
6) la “spinalgia LS” diagnosticata era una patologia di origine comune e non presentava le caratteristiche di malattia professionale, tanto da non essere riconosciuta come tale dall' . CP_3
3. Sulla nullità del licenziamento
3.1. ha lavorato alle dipendenze di dal 02.09.2002 Parte_1 CP_1 all'8.06.2022, con contratto a tempo indeterminato, come operaio addetto alle attività di attrezzista e disattrezzista di scocche di veicoli, sollevamento ed avvitamento di cofani, cofani posteriori, sportelli e altri componenti di veicoli (cfr. contratto di lavoro 1).
con lettera dell'8.06.2022, ha intimato il licenziamento per superamento CP_1 del periodo di comporto, ai sensi degli artt. 2110 cod. civ. e 14, Titolo Quarto del CCSL. 2 Nella lettera di licenziamento sono riportati i giorni di assenza per malattia, computati dal 25.06.2019 fino all'8.06.2022, complessivamente superiori a 400 giorni.
Il ricorrente non ha contestato i giorni di assenza indicati nel provvedimento espulsivo;
tuttavia, egli ha imputato le assenze per malattia conducenti al superamento del comporto ai carichi di lavoro e alla condotta datoriale contraria alle prescrizioni dell'art. 2087 cod. civ. Nel ricorso introduttivo ha allegato di soffrire da anni di Parte_1 pericardite acuta e di essere affetto da una importante lombosciatalgia e da ernie discali, affermando, in particolare, che lo sviluppo delle ultime due patologie è connesso alle mansioni disimpegnate presso la resistente, ove dal 2014 svolge l'attività di attrezzista e disattrezzista di scocche di veicoli, sollevamento e avvitamento di cofani, cofani posteriori, sportelli e altri componenti di veicoli. Egli, inoltre, ha dedotto che, a fronte delle documentate patologie, tempestivamente denunciate, la datrice di lavoro non ha adottato idonee misure preventive e adeguate prescrizioni, impedendogli di svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza.
3.2. Le regole dettate dall'art. 2110 cod. civ., per le ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali che su quella degli articoli 1256 e 1463 e 1464 cod. civ. e si sostanziano nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso. Tali regole hanno quindi la funzione di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione), riversando sull'imprenditore, in parte ed entro un determinato tempo, il rischio della malattia del dipendente. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3, L. n. 604/1966 (cfr.
Cass. S.U. n. 12568/2018 e Cass. n. 19661/2019). Il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente a legittimare il recesso, pertanto non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse (Cass. n. 1404/2012, Cass. S.U. n. 12568/2018).
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, pagina 5 di 12 all'ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod. civ., comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro,
e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato art. 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità. Non è infatti sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. (cfr. Cass. n. 11136/2023, Cass.
24028/2016, 26037/2014). Le malattie del lavoratore non giustificano il licenziamento per superamento del periodo di comporto ove la lesione della salute sia riconducibile, in via causale o concausale, alla responsabilità del datore di lavoro. In tal senso la pacifica giurisprudenza di legittimità: “in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.” (Cass. n. 15972/2017, Cass. n.
7946/2011).
3.3. Come noto, poi, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 cod. civ., sicché è sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. n. 9817/2008, Cass. n.
21590/2008, Cass. n. 3786/2009). Così Cass. n. 11136/2023: “l'art. 2087 cod. civ., per costante giurisprudenza di questa Corte, non configura infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla pagina 6 di 12 violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, 18626/2013,
2038/2013, 13956/2012)”.
3.4. Non vi è prova che i danni alla salute patiti dal lavoratore siano conseguenza diretta e immediata delle mansioni lavorative svolte presso la convenuta.
Gli esiti dell'istruttoria escludono la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa prestata dal ricorrente e le patologie alla schiena sofferte dallo stesso. I testi
(entrambi dipendenti della resistente) e (medico competente di Tes_1 Tes_2 Tes_3
hanno descritto le attività affidate all'attore, consistenti: CP_1
- nella rimozione, mediante avvitatore Makita a batteria (14,4 Volt) tarato a 5 Nm, degli attrezzi usati per il processo di cataforesi della scocca e nell'inserimento di attrezzi per l'applicazione del fondo di verniciatura e dello smalto (cd. attrezzaggio scocca);
- nella revisione del risultato del processo di cataforesi, con individuazione e rimozione difetti;
- nell'inserimento di protezioni delle sedi filettate e dei perni per evitare che le fasi di verniciatura possano determinare a valle difficoltà di montaggio;
- nella sigillatura degli accoppiamenti di lamiera interni all'abitacolo.
Il teste ha dichiarato: ha svolto dal 2014 fino al 2022 le mansioni di Tes_2 Pt_1 attrezzista e disattrezzista […] confermo la procedura indicata nel capitolo di prova.
Preciso però ch non svolgeva l'attività di individuazione e rimozione dei difetti.” Pt_1
Tutti i testimoni, inoltre, hanno confermato le circostanze dedotte nei capitoli di prova nn.
7 e 8, dichiarando che:
a) l'attività di sigillatura “si caratterizza con l'applicazione di nastro adesivo di carta per copertura VIN presente sull'interno abitacolo, ai fini di consentire la scrittura con pagina 7 di 12 pennarello della matricola e del colore della scocca”; 3
b) “l'addetto provvede a inserire gommini e tappi all'interno del vano baule e a nastrare fori interni”. 4
Dalle risultanze processuali emerge come le attività sopra descritte non fossero nocive per la salute del ricorrente, poiché non comportanti sovraccarico biomeccanico e movimentazione manuale di carichi. Il medico aziendale (dott.ssa a seguito della Per_3 denuncia del lavoratore, ha eseguito un sopralluogo nei locali aziendali escludendo che dalle mansioni affidate al ricorrente discendano rischi connessi a un sovraccarico biomeccanico. Circostanza confermata dal dott. , il quale ha riferito che Persona_4
“La dott.ssa quale medico competente, ha eseguito una ispezione in loco per Per_3 verificare la presenza di sovraccarico biomeccanico, a seguito della denuncia del lavoratore. Già dal DVR non risulta il sovraccarico biomeccanico”. Il teste (RSPP Tes_1 interno di ha dichiarato: “a seguito delle verifiche effettuate posso confermare CP_1 che le mansioni del ricorrente non prevedevano una movimentazione manuale dei carichi”.
La scheda di analisi - predisposta dal RSPP - prevede per le attività di sollevamento dei cofani un indice NIOSH verde, tale da escludere problemi di tipo ergonomico e l'insorgenza di sindromi muscolo-scheletriche alla colonna vertebrale. 5 A conferma di ciò le convergenti deposizioni dei testi 6 e 7 Siffatto quadro probatorio Tes_3 Tes_1
esclude l'esistenza di fattori di rischio correlati all'attività di sollevamento. Parte_1 si è occupato del sollevamento delle parti meccaniche già montate sulla autovettura, limitandosi ad alzare manualmente gli sportelli, i cofani e i tettucci delle vetture (cfr. dichiarazioni , e 8). Egli non movimentava materiali o parti Tes_3 Tes_1 Tes_2
metalliche/meccaniche, tanto più che nel ricorso introduttivo del giudizio viene prospettata esclusivamente l'attività di sollevamento di “portelloni, cofani, tettucci” e non quella di movimentazione manuale di carichi (cfr. pag. 12). Risulta quindi smentito quanto dichiarato sul punto da : “le mansioni di prevedevano una Testimone_4 Pt_1 movimentazione manuale dei carichi”.
Il RSPP, inoltre, sentito sul capitolo n. 3 (“Dette mansioni prevedevano che il sig. , Pt_1 più volte al giorno, sollevasse pesi, piegasse il corpo fino a terra per sollevare e appoggiare parti metalliche e meccaniche degli autoveicoli”), ha così risposto: “non è vero perché il pianale della scocca si trova ad una altezza di circa 50 cm”, con ciò facendo rilevare che il ricorrente svolgeva le attività in questione disponendo di una base del veicolo già rialzata, ad una altezza tale da non richiedergli un gravoso piegamento della schiena.
3.5. Quanto emerso dall'istruttoria orale trova conferma nelle risultanze della CTU medico-legale.
Il Dott. , esaminando l'anamnesi lavorativa e il quadro clinico del periziando, ha Per_5 escluso non solo la presenza di fattori di rischio 9 ma anche l'esistenza di una correlazione causale tra attività lavorativa e patologia al rachide-lombare (a genesi multifattoriale): “le mansioni espletate dal Sig. non possono essere ritenuta causa Pt_1
o concausa delle assenze per malattia (discopatia della colonna vertebrale lombare) poste alla base del licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto non vi è alcuna evidenza che la patologia al rachide lombare emergente dai certificati medici prodotti dall'INPS sia correlata sul piano eziologico all'attività lavorativa prestata dal periziando. Non è possibile ascrivere alle mansioni svolte dall'attore alcuna azione nociva o dannosa nei suoi confronti, posto che l'attività espletata è da ritenersi priva di rischi connessi a sovraccarico biomeccanico o ad alterata ergonomia”.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive 9 Cfr. pag. 9 C.T.U.: “Sulla base di quanto fin qui osservato è evidente che l'attività lavorativa svolta dal Sig. non lo esponeva a particolari rischi connessi alla possibilità di sviluppare una patologia della Pt_1 colonna lombare, non potendosi peraltro prevedere particolari prescrizioni nel documento di valutazione dei rischi relativo alle sue mansioni, prova ne è il fatto che non risulta né la richiesta, né il riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale da parte del che, qualora comprovata, avrebbe tra CP_3 l'altro comportato l'interruzione del conteggio relativo al periodo di comporto.” pagina 9 di 12 di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria, considerato altresì che i CTP non hanno contestato le conclusioni del CTU. Si rileva, infine, che lo stesso CTP attoreo non ha confermato l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra mansioni lavorative e lombalgia, avendo dichiarato che la relazione medico legale da lei redatta “si basava sulle malattie e non sull'attività lavorativa del periziando”, auspicando “una mansione lavorativa adeguata alla lombalgia recidivante”. 10
Ulteriore riprova del fatto che l'attività lavorativa non esponeva il sig. al rischio Pt_1
lavorativo - idoneo a far sviluppare una patologia alla colonna lombare - si rinviene nel fatto che non vi è prova in atti del riconoscimento della malattia professionale da parte dell' , “che, qualora comprovata, avrebbe tra l'altro comportato l'interruzione del CP_3 conteggio relativo al periodo di comporto.”
3.6. Del tutto pretestuosa è la deduzione relativa alla contraddittorietà dei certificati di idoneità del medico competente: il primo, di inidoneità temporanea, del
24.03.2021; 11 il secondo, di idoneità, del 07.04.2021. 12 Difatti, il certificato di inidoneità temporanea è stato emesso al termine di un primo periodo di malattia, ancora in corso al momento della certificazione (iniziato il 15.03.2021 e proseguito in continuazione sino al 23.03.2021 13), in data successiva alla visita della dott.ssa Per_1
del 23.03.2021, la quale aveva riscontrato “Dolore continuo, si attenua lievemente a riposo ma ostacola il riposo notturno”. Stante la grave sintomatologia dolorosa lamentata dal ricorrente, il medico competente ha ragionevolmente emesso un giudizio di inidoneità temporanea, con invio al curante fino alla completa risoluzione della patologia in quel momento in atto (proseguita poi fino al successivo 06.04.2021); dunque, non perché vi fosse una inidoneità specifica al lavoro e una correlazione tra la patologia sofferta dal sig.
e le mansioni svolte presso la resistente, bensì esclusivamente per l'impossibilità Pt_1 del ricorrente di svolgere, per ragioni contingenti, qualsivoglia attività lavorativa.
3.7. L'art. 14, Titolo Quarto del CCSL dispone che “In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di: a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.”
Parte attrice non ha dimostrato la sussistenza di una condotta inadempiente della resistente, contraria all'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., né la correlazione tra le assenze per malattia conducenti al superamento del periodo di comporto e la tipologia delle mansioni svolte alle dipendenze di CP_1
Pertanto, alla luce di quanto sopra accertato, deve considerarsi superato il periodo di comporto stabilito dal cit. art. 14, con conseguente legittimità del licenziamento intimato in data 08.06.2022.
4. Sulle spese di lite
4.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
4.2. La complessità della vicenda esaminata e le incertezze in ordine all'origine professionale delle patologie lamentate dal ricorrente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per le stesse ragioni le spese della CTU medico-legale devono essere poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
pagina 11 di 12 2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna;
4) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Conte
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 12 3 Cfr. capitolo di prova n. 7 resistente. 4 Cfr. capitolo di prova n. 8 resistente. 5 Cfr. doc. 12 fascicolo resistente. 6 “cap. 9): l'attività di sollevamento del cofano comporta indici Niosh verdi. Il cofano è già montato e il ricorrente si limitava a sollevarlo e a posizionare una stecca per evitare che tornasse giù. Il doc. 12 resistente che mi viene esibito è la scheda di analisi preparata dal RSPP.” 7 “cap. 9): ho predisposto la scheda di analisi che mi viene esibita (doc. 12 resistente). Preciso che non si tratta di sollevamento ma di semplice apertura del cofano.” 8 “capp. 2)-3): è vero, il ricorrente alzava con le mani gli sportelli, i cofani e i tettucci delle vetture. Adr: queste parti meccaniche erano già montate nella vettura. Adr: non sollevava da terra le parti meccaniche e metalliche. Adr: comunque il ricorrente si piegava con il corpo per sollevare le parti meccaniche.” pagina 8 di 12 10 Cfr. pag. 10 C.T.U. 11 Cfr. doc. 2 fascicolo resistente. 12 Cfr. doc. 3 fascicolo resistente. 13 Cfr. doc.ti 4,5,6 e 15bis fascicolo resistente. pagina 10 di 12