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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 649/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 649/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 06/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025, che di seguito si riproducono: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Venezia il giorno 08.06.2019 e trascritto presso il medesimo Comune nel registro degli Atti di Matrimonio al N. 34 parte 2 serie A - anno 2019 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 8, ordinando all'Ufficiale di stato civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) confermarsi le conclusioni rassegnate all'udienza del 29.11.2022 e successivamente omologate con decreto 18.1.2023;
3) i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile godendo entrambi di autonoma capacità reddituale;
4) I coniugi dichiarano di aver disciplinato, con il presente accordo, tutti i rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente salvo l'adempimento delle obbligazioni innanzi descritte.
Spese e competenze di causa compensate tra le parti”
Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 08/06/2019 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 06/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/06/2019 tra
[...]
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di Venezia, al n. 34, parte II, serie A, dell'anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 649/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 649/2025 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 06/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025, che di seguito si riproducono: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Venezia il giorno 08.06.2019 e trascritto presso il medesimo Comune nel registro degli Atti di Matrimonio al N. 34 parte 2 serie A - anno 2019 - Comune di VENEZIA (VE) - Ufficio 8, ordinando all'Ufficiale di stato civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) confermarsi le conclusioni rassegnate all'udienza del 29.11.2022 e successivamente omologate con decreto 18.1.2023;
3) i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile godendo entrambi di autonoma capacità reddituale;
4) I coniugi dichiarano di aver disciplinato, con il presente accordo, tutti i rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente salvo l'adempimento delle obbligazioni innanzi descritte.
Spese e competenze di causa compensate tra le parti”
Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 08/06/2019 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 06/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/06/2019 tra
[...]
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di Venezia, al n. 34, parte II, serie A, dell'anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca