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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/09/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 2500/2025 promosso da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BELLINI LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Bellocchio n. 11;
E con l'intervento del P.M. che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“- In modifica delle condizioni statuite con sentenza n. 31/2016 emessa nel procedimento rg 4861/15 del Tribunale di Pavia tra e : Parte_1 CP_1
Per_
- Disporre il collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna;
- Porre a carico di il versamento mensile dell'importo di € 350,00.= oltre CP_1
Per_ aggiornamenti Istat a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie concordate come da Protocollo del Tribunale;
- Disporre che l'Assegno Unico viene percepito per intero dalla madre;
- Porre a carico di entrambi i genitori a decorrere da ottobre 2025 il pagamento del contributo al mantenimento di , a carico del padre nella misura mensile di € Per_2
450,00.=, oltre aggiornamento annuale Istat, e a carico della madre nella misura di €
200,00.=, oltre aggiornamento annuale Istat, importi da versare direttamente al figlio mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno come da Protocollo;
pag. 1 di 3 - Le condizioni convenute permarranno valide anche in caso di diversa collocazione abitativa di e/o di pendolarismo Voghera/Pavia; Per_2
- Le spese dell'autovettura di , bollo di circolazione, assicurazione, tagliando e Per_2 manutenzione, resteranno a carico per intero del padre e/o della nonna paterna;
- Le frequentazioni e i periodi di permanenza presso ciascun genitore saranno liberamente concordate con i figli e tempestivamente comunicate all'altro genitore;
- Nulla sulle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 15.1.2016, n. 31/2016, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della prole, in considerazione delle mutate modalità di collocamento e frequentazione;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra riportate;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 15.1.2016,
n. 31/2016, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
pag. 2 di 3 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 01.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 2500/2025 promosso da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BELLINI LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Bellocchio n. 11;
E con l'intervento del P.M. che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“- In modifica delle condizioni statuite con sentenza n. 31/2016 emessa nel procedimento rg 4861/15 del Tribunale di Pavia tra e : Parte_1 CP_1
Per_
- Disporre il collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna;
- Porre a carico di il versamento mensile dell'importo di € 350,00.= oltre CP_1
Per_ aggiornamenti Istat a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie concordate come da Protocollo del Tribunale;
- Disporre che l'Assegno Unico viene percepito per intero dalla madre;
- Porre a carico di entrambi i genitori a decorrere da ottobre 2025 il pagamento del contributo al mantenimento di , a carico del padre nella misura mensile di € Per_2
450,00.=, oltre aggiornamento annuale Istat, e a carico della madre nella misura di €
200,00.=, oltre aggiornamento annuale Istat, importi da versare direttamente al figlio mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno come da Protocollo;
pag. 1 di 3 - Le condizioni convenute permarranno valide anche in caso di diversa collocazione abitativa di e/o di pendolarismo Voghera/Pavia; Per_2
- Le spese dell'autovettura di , bollo di circolazione, assicurazione, tagliando e Per_2 manutenzione, resteranno a carico per intero del padre e/o della nonna paterna;
- Le frequentazioni e i periodi di permanenza presso ciascun genitore saranno liberamente concordate con i figli e tempestivamente comunicate all'altro genitore;
- Nulla sulle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 15.1.2016, n. 31/2016, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della prole, in considerazione delle mutate modalità di collocamento e frequentazione;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra riportate;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 15.1.2016,
n. 31/2016, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
pag. 2 di 3 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 01.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3