Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lucera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Lagrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 1471 del 27 marzo 2019 emessa dal Comune di Lucera;
- per quanto possa occorrere della relazione di servizio n. 2/2019 della Polizia Municipale, richiamata nell’ordinanza di demolizione, redatta in seguito al sopralluogo effettuato in data 8 febbraio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, come dedotto e documentato dalle parti, è sopraggiunta la regolarizzazione delle opere per la cui demolizione è causa in ragione della presentazione della presentazione di SCIA in sanatoria;
Conseguentemente ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di compensare le spese in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.