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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. ID IE, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1893/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa da:
, C.F. nata a [...] al Vomano (TE) il 13.08.1943 Parte_1 C.F._1
e , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
NA CI e dall'Avv. Daniele Nobili ed elettivamente domiciliati in Ronciglione, viale
Garibaldi n. 108, studio dei difensori;
Attori
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3 residente in [...]; C.F. , nato a CP_2 C.F._4
Roma il 19.12.1974 e residente in [...]; , C.F. CP_3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Liborio n. 8.
Convenuti - contumaci
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto a titolo Parte_1 Parte_2 originario per usucapione del terreno sito in Monteromano (VT), contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in Monteromano, via Castello
AN s.n.c., identificato al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 769, in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo del terreno fin dal 23.07.1980 e del fabbricato fin dalla costruzione risalente all'anno 1985.
Hanno precisato che i beni oggetto della domanda erano stati acquistati, in data 23.07.1980, da
, il quale aveva venduto l'appartamento sito in Monteromano, via Castello Persona_1
AN s.n.c., all'epoca non ancora accatastato perché di nuova costruzione ma identificato con scheda n. 6151 del 21.11.1974, unitamente al cortile pertinenziale annesso all'immobile.
A fondamento della domanda hanno dedotto di aver posseduto pubblicamente, senza alcuna contestazione, sia l'appartamento che il cortile pertinenziale, ove avevano realizzato, in forza di licenza edilizia ottenuta il 25.05.1985, un locale magazzino.
Tuttavia, solo nel marzo 2022, avevano riscontrato che l'indicato cortile pertinenziale e l'area di accesso da via Cairoli erano identificati con le particelle numeri 354 e 355 intestate a Persona_2 costruttore dell'immobile e dante causa del venditore . Persona_1
Pertanto, essendo deceduto analogamente al coniuge ed all'unico figlio , Persona_2 Per_3 sono stati citati in giudizio il coniuge di quest'ultimo, ed i figli e CP_4 CP_2 [...]
, per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del cortile pertinenziale e del CP_3 locale magazzino come sopra identificati.
2. Nonostante la rituale notifica non si sono costituiti i convenuti e CP_4 CP_2
. CP_3
3. Dopo il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 17.09.2024 è stata assunta la prova testimoniale ammessa.
All'esito dell'udienza del 26.11.2025, celebrata nella forma dell'art. 127 ter c.p.c. in assenza di opposizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e CP_4 CP_2 [...]
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. CP_3
2 Nel merito, la domanda di parte attrice diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in Monteromano (VT), contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in Monteromano, via Castello AN
s.n.c., identificato al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 769, deve ritenersi fondata.
In linea di diritto giova ricordare che il possesso (connotato dal corpus possessionis e dall'animus possidendi) si definisce come il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). La proprietà consiste nel diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa (art. 832 c.c.).
Pertanto, il possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà su un bene immobile, oltre a dover protrarsi per almeno venti anni (art. 1158 c.c.), deve concretarsi in attività riconducibili al potere di godere e disporre del bene con esclusione di altri (artt. 832 e 1140 c.c.), in quanto la relazione di fatto tra colui che invoca l'usucapione e la res deve esprimere una inequivoca volontà di possedere uti dominus (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17322/2010; Cass. n. 12775/2008).
Ebbene, dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio è emerso che gli attori hanno mantenuto, per oltre venti anni, il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico dei beni oggetto della domanda.
Infatti, i testi sentiti all'udienza del 17.09.2024, e hanno reso CP_5 Testimone_1 dichiarazioni convergenti da cui risulta che gli attori hanno pacificamente posseduto da più di venti anni sia il cortile pertinenziale che il locale magazzino edificato nel 1985.
Segnatamente, i testi hanno confermato che il cortile è recintato e chiuso da un cancello;
inoltre, hanno dichiarato di aver riscontrato che gli attori si sono sempre occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria sia del cortile, che del locale magazzino.
Dette dichiarazioni consentono di ritenere provato il possesso uti dominus degli attori protratto per almeno venti anni, così da ritenere integrati i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo originario dei beni immobili oggetto della domanda che, per le ragioni esposte, merita accoglimento.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della controversia e della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. ID IE, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e , disattesa ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
3 1. Dichiara che e hanno acquistato per usucapione la proprietà Parte_1 Parte_2 del terreno sito in Monteromano (VT), contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in Monteromano, via Castello
AN s.n.c., identificato al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 769;
2. Compensa le spese fra le parti per le ragioni indicate in parte motiva;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Viterbo, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. ID IE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. ID IE, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1893/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa da:
, C.F. nata a [...] al Vomano (TE) il 13.08.1943 Parte_1 C.F._1
e , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
NA CI e dall'Avv. Daniele Nobili ed elettivamente domiciliati in Ronciglione, viale
Garibaldi n. 108, studio dei difensori;
Attori
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3 residente in [...]; C.F. , nato a CP_2 C.F._4
Roma il 19.12.1974 e residente in [...]; , C.F. CP_3
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Liborio n. 8.
Convenuti - contumaci
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto a titolo Parte_1 Parte_2 originario per usucapione del terreno sito in Monteromano (VT), contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in Monteromano, via Castello
AN s.n.c., identificato al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 769, in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo del terreno fin dal 23.07.1980 e del fabbricato fin dalla costruzione risalente all'anno 1985.
Hanno precisato che i beni oggetto della domanda erano stati acquistati, in data 23.07.1980, da
, il quale aveva venduto l'appartamento sito in Monteromano, via Castello Persona_1
AN s.n.c., all'epoca non ancora accatastato perché di nuova costruzione ma identificato con scheda n. 6151 del 21.11.1974, unitamente al cortile pertinenziale annesso all'immobile.
A fondamento della domanda hanno dedotto di aver posseduto pubblicamente, senza alcuna contestazione, sia l'appartamento che il cortile pertinenziale, ove avevano realizzato, in forza di licenza edilizia ottenuta il 25.05.1985, un locale magazzino.
Tuttavia, solo nel marzo 2022, avevano riscontrato che l'indicato cortile pertinenziale e l'area di accesso da via Cairoli erano identificati con le particelle numeri 354 e 355 intestate a Persona_2 costruttore dell'immobile e dante causa del venditore . Persona_1
Pertanto, essendo deceduto analogamente al coniuge ed all'unico figlio , Persona_2 Per_3 sono stati citati in giudizio il coniuge di quest'ultimo, ed i figli e CP_4 CP_2 [...]
, per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del cortile pertinenziale e del CP_3 locale magazzino come sopra identificati.
2. Nonostante la rituale notifica non si sono costituiti i convenuti e CP_4 CP_2
. CP_3
3. Dopo il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 17.09.2024 è stata assunta la prova testimoniale ammessa.
All'esito dell'udienza del 26.11.2025, celebrata nella forma dell'art. 127 ter c.p.c. in assenza di opposizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di e CP_4 CP_2 [...]
, non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. CP_3
2 Nel merito, la domanda di parte attrice diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in Monteromano (VT), contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in Monteromano, via Castello AN
s.n.c., identificato al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 769, deve ritenersi fondata.
In linea di diritto giova ricordare che il possesso (connotato dal corpus possessionis e dall'animus possidendi) si definisce come il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). La proprietà consiste nel diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa (art. 832 c.c.).
Pertanto, il possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà su un bene immobile, oltre a dover protrarsi per almeno venti anni (art. 1158 c.c.), deve concretarsi in attività riconducibili al potere di godere e disporre del bene con esclusione di altri (artt. 832 e 1140 c.c.), in quanto la relazione di fatto tra colui che invoca l'usucapione e la res deve esprimere una inequivoca volontà di possedere uti dominus (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17322/2010; Cass. n. 12775/2008).
Ebbene, dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio è emerso che gli attori hanno mantenuto, per oltre venti anni, il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico dei beni oggetto della domanda.
Infatti, i testi sentiti all'udienza del 17.09.2024, e hanno reso CP_5 Testimone_1 dichiarazioni convergenti da cui risulta che gli attori hanno pacificamente posseduto da più di venti anni sia il cortile pertinenziale che il locale magazzino edificato nel 1985.
Segnatamente, i testi hanno confermato che il cortile è recintato e chiuso da un cancello;
inoltre, hanno dichiarato di aver riscontrato che gli attori si sono sempre occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria sia del cortile, che del locale magazzino.
Dette dichiarazioni consentono di ritenere provato il possesso uti dominus degli attori protratto per almeno venti anni, così da ritenere integrati i presupposti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo originario dei beni immobili oggetto della domanda che, per le ragioni esposte, merita accoglimento.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della controversia e della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. ID IE, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e , disattesa ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
3 1. Dichiara che e hanno acquistato per usucapione la proprietà Parte_1 Parte_2 del terreno sito in Monteromano (VT), contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 23, particelle 770, 771 e 354, e del locale magazzino sito in Monteromano, via Castello
AN s.n.c., identificato al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 769;
2. Compensa le spese fra le parti per le ragioni indicate in parte motiva;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Viterbo, 26.11.2025
Il Giudice
Dott. ID IE
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