Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Vetere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento di D.A.S.P.O. n. -OMISSIS- del 13.5.2025 e notificato in pari data nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ST De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento D.A.S.P.O. recante nei confronti della ricorrente il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico per un periodo di anni 3 (tre).
2. La ricorrente ha rappresentato che il provvedimento impugnato era stato adottato per i fatti verificatisi durante la partita di calcio tra “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” di serie -OMISSIS-, tenutasi in data 9.5.2025 presso lo Stadio -OMISSIS- – -OMISSIS- di -OMISSIS-, a causa delle contestazioni dei tifosi del-OMISSIS-nei confronti dei vertici societari e della squadra in ragione dell’avvenuta retrocessione; che dall’impugnato provvedimento risultava che: “…alle ore 20.35 circa, in Via -OMISSIS-, gli ultrà della curva sud accendevano numerosi fumogeni, petardi, che causavano una densa nube colorata di rosso e successivamente venivano accessi e lanciati tre razzi con stelo in legno, che terminavano la loro gittata all’interno del terreno di gioco […] mentre era in svolgimento la partita di calcio e che solo per mera fortuna non causavano danni a cose o persone. Per tali motivi il direttore di gara sospendeva l’incontro per circa 5 minuti… ”; che dopo il lancio dei razzi - attribuito ai tifosi del gruppo “ Curva Sud ” - cui la ricorrente era stata ricondotta-, era stato eseguito il lancio di altri razzi dai componenti del gruppo “ Curva Nord ”; che il personale delle forze di polizia si era spostato su Via -OMISSIS- nei pressi dei luoghi individuati per l’accensione dei fumogeni e il lancio dei razzi - e dunque anche in Via -OMISSIS- ove era riunito il gruppo “ Curva Sud ”, ove erano state rinvenute parti dei razzi e dei fumogeni prontamente sequestrati e si era proceduto all’identificazione dei presenti, tra i quali vi era la ricorrente; che dalle immagini di video sorveglianza alla predetta tifosa era stato contestato che “…veniva individuata nell’atto di accendere un fumogeno alle ore 20.36.34 mentre alle successive ore 20.39.57 accende un fumogeno e lo lascia cadere in terra, vicino agli altri fumogeni accesi, che provocavano una coltre di fumo denso che copre il lancio dei razzi verso il terreno di gioco, pertanto da queste due azioni si riscontra il comportamento di -OMISSIS- con la sua presenza materiale nel luogo e nei momenti in cui sono partiti i razzi, caduti all’interno del rettangolo di gioco, ha dato un supporto mediante l’accensione dei predetti fumogeni, al fine di rendere oltremodo difficoltoso l’individuazione dell’autore dell’accensione dei razzi partiti in direzione del campo sportivo “-OMISSIS- … .”; che la predetta condotta era stata ritenuta pericolosa per la sicurezza e per l’ordine pubblico in quanto i razzi de quibus avrebbero potuto colpire qualcuno dei soggetti autorizzati a occupare il terreno di gioco e/o i tifosi presenti sugli spalti.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “1 ) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ” e il secondo “2 ) Eccesso di potere per disparità di trattamento – violazione di legge ai sensi dell’art. 3 della Costituzione ”, la ricorrente ha denunciato che nell’impugnato provvedimento non erano stati individuati né il luogo né il momento dell’accensione dei due fumogeni; che non vi era prova della pericolosità della condotta della ricorrente avendo la stessa acceso i fumogeni successivamente al lancio dei razzi; che, diversamente da altri soggetti coinvolti nei fatti, alla ricorrente non era stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, così da configurarsi una illegittima disparità di trattamento.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza del 4 settembre 2025, n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per difetto del requisito del “ periculum in mora ”.
6. Alla udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
8. Giova premettere che l’art. 6, comma 1, lett. a) e b) L. n. 401/1989 prevede che “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) ”.
8.1. In termini generali, la giurisprudenza ha quindi chiarito che “ ai sensi dell’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, il Daspo nel nostro ordinamento può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945).
8.2. È stato inoltre precisato che il “ il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, 3880).
8.3. Ancora, il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
9. Trasponendo alla fattispecie i richiamati principi ermeneutici, il Collegio rileva che l’impugnato provvedimento risulta resistere alle censure formulate dalla ricorrente.
Dalla documentazione in atti è dato, infatti, concludere che:
- i tifosi ultrà della “ Curva Sud ” e la ricorrente non erano entrati nella struttura sportiva;
- durante lo svolgimento della partita i tifosi alle 20,35 in Via -OMISSIS- avevano acceso prima numerosi fumogeni e petardi che avevano causato una densa nube colorata di rosso e poi avevano acceso e lanciato tre razzi con stelo in legno, che avevano terminato la loro gittata all’interno del terreno di gioco (due di essi si erano conficcati nella metà campo lato curva Nord, poco distante dai giocatori);
- il direttore di gara aveva, quindi, sospeso l’incontro per circa 5 minuti ed erano sopraggiunte sul luogo le Forze dell’ordine;
- la ricorrente aveva acceso un fumogeno alle ore 20.36.34 e altro fumogeno alle successive ore 20.39.57, accanto ad altri fumogeni già accesi.
10. Il Collegio ritiene che, a fronte dei fatti posti in essere dai tifosi alle ore 20,35, la successiva condotta posta in essere dalla ricorrente, come ricavabile dalla comunicazione di notizia di reato e dalle rappresentazioni video-fotografiche, va a collocarsi in un quadro complessivo di condotte connotate da gravità, e ricondotte dalle Forze dell’ordine preposte al tentativo di impedire l’identificazione dei soggetti responsabili delle azioni sconsiderate che potevano portare a gravissime conseguenze, sia per i giocatori in campo che per i tifosi sugli spalti, non potendosi certo prevedere l’effettivo punto di impatto dei razzi lanciati da fuori l’impianto sportivo.
11. Pertanto, nella complessiva valutazione dei fatti gravi accaduti, anche l’accensione dei due fumogeni da parte della ricorrente, lasciati cadere a terra vicino agli altri fumogeni accesi, seppure successivamente al lancio dei razzi, risulta idonea a fornire un contributo eziologico di compartecipazione a fatti molto gravi, ritenuti finalizzati alla copertura “ ex post ” dei lanciatori dei razzi per effetto della coltre di fumo generata e, quindi, ciò vale a suffragare la ragionevolezza, coerenza e congruità della motivazione dell’impugnato provvedimento sulla pericolosità della condotta tenuta dalla medesima nonché sulla capacità della stessa di poter generare con i propri comportamenti disordine o alterazione dello svolgimento delle attività sportive.
12. Va parimenti disattesa la censura in ordine alla pretesa disparità di trattamento rispetto alle posizioni di altri soggetti coinvolti negli stessi fatti di causa per la omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della ricorrente, considerato che, a tacer d’altro, il D.A.S.P.O., come rappresentato nello stesso provvedimento impugnato, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, a fronte delle esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, che sono dirette a scongiurare ogni ulteriore turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alle già calendarizzate ulteriori manifestazioni sportive (T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 febbraio 2024, n 2996; T.A.R. Sicilia, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 2401).
13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
14. La peculiare complessità degli accertamenti fattuali e i profili individuali di responsabilità della ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AS, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
ST De NI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ST De NI | Gerardo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.