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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02544/2025REG.PROV.COLL.
N. 03733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2024, proposto da
RT LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VA LA, MA RO Maisto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19072/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19072/2023, che ha respinto il suo ricorso avverso gli esiti del concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione – con riferimento al proprio depennamento dalla graduatoria di merito con conseguente revoca del contratto di lavoro.
2 - Con memoria del 14 gennaio 2025 la parte appellante ha peraltro dedotto che, nelle more della definizione dell’appello, le proprie condizioni personali e prospettive professionali hanno subito un mutamento tale da far venire meno l’interesse alla definizione del contenzioso, avendo preso parte ad un concorso ordinario superando tutte le prove selettive. Pertanto la parte appellante rinuncia all’appello e chiede la compensazione integrale delle spese di lite.
3 – Il Collegio, preso atto della rinuncia, ritiene che la domanda di compensazione delle spese di giudizio possa essere accolta, in mancanza di contrarie deduzioni, alla luce della peculiare complessità e non univocità della fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO