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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13806/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13806/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Venezia n. 20, cod. fisc.: ), CodiceFiscale_1 Parte_2
(nata a [...] il [...] e residente in [...],
cod. fisc.: ), (nato a [...] il [...], CodiceFiscale_2 Parte_3
residente in [...], cod. fisc.: C.F._3
) e (nato a [...] il [...], residente in [...]di
[...] Parte_4
AT, Via Sgroppillo n. 21, cod. fisc.: ), tutti in proprio CodiceFiscale_4
e nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Misterbianco (CT) il 29.06.2014, rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv.
Dario Maria Dolei;
pagina 1 di 10 - parte attrice -
contro
1) di AT (con Controparte_1
sede legale in AT, via Santa Sofia n. 78, P.IVA ), elettivamente P.IVA_1
domiciliato in AT, via Malta n. 3, presso lo studio dell'avv. Martina Seminara, che lo rappresenta e difende giusta procura;
2) in persona del l.r.p.t., con sede a AT in Viale Parte_5
Usodimare n. 109 (P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
Giuseppe Rossitto e Salvatore Calendoli;
3) in persona del l.r.p.t., con sede a AT in Parte_6
Piazza Mancini Battaglia n. 5 (P.IVA: ), rappresentato e difeso dall' P.IVA_3
avv. Agatino Santagati;
4) , in persona del l.r.p.t., con sede a Controparte_2
AT in via V. E. Dabormida n. 64 (P.IVA: rappresentato e P.IVA_4
difeso dagli avv.ti Dario Seminara e Vincenzo Sanfilippo;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori indicati in epigrafe pagina 2 di 10 chiedevano quanto segue:
“
1. Ritenere e dichiarare che tutti i convenuti che ebbero in cura Persona_1
hanno agito con colpa nell'esecuzione della prestazione professionale svolta in
favore delle stesso;
2. Ritenere e dichiarare che tutti i danni subiti dagli attori, sia in proprio che nella
qualità di eredi di , per come sòpra meglio individuati e quelli Persona_1
ulteriori e diversi comunque accertati siano riconducibili alla condotta dei
convenuti;
3. Per l'effetto, condannare solidalmente tutti i convenuti al risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli attori, sia in proprio che
nella qualità di eredi di , nella misura che verrà accertata in corso Persona_1
di causa, o nella misura determinata anche con ricorso all'equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. dai fatti di causa al soddisfo, per come
indicato dalla S.C. nella sentenza n.1712/1993.
4. in subordine, condannare comunque i convenuti al risarcimento del danno da perdita di chance patito iure hereditario e iure proprio”.
Si costituivano in giudizio i convenuti quali chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Veniva disposta CTU medico legale.
Va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande attrici proposte nei confronti di Parte_5
[...] Parte_6 Controparte_2
infatti, tra le dette parti è intervenuto un accordo transattivo, prodotto
[...]
pagina 3 di 10 in giudizio, con cui in particolare gli attori hanno rinunziato ai diritti e all'azione riguardanti il presente giudizio nei confronti dei detti convenuti, con previsione della compensazione per intero delle spese processuali.
Vanno quindi esaminate solo le domande attrici proposte nei confronti della tali Controparte_3
domande vanno rigettate.
Questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità della detta azienda convenuta in relazione alla morte di , dopo aver Persona_1
attentamente esaminato tutte le deduzioni delle parti (tra cui in particolare la attenta e laboriosa comparsa conclusionale di parte attrice) nonché le attendibili ed esaustive risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nell'ambito del presente procedimento (alla stregua delle quali va ribadito il rigetto della reiterata richiesta degli attori di una nuova c.t.u).
Si osserva che dall'atto di citazione risulta che , sofferente dal Persona_1
2010 di cistite e prostatite, in data 05/09/2013 si sottoponeva ad una ecografia vescico-prostatica presso la Sanicam di AT dal Dott. che, pur in Persona_2
assenza di sospette neoplasie, suggeriva un controllo urologico.
Tale controllo veniva eseguito in data 15/11/2013 dal Dott. che, visti i Persona_3
sintomi lamentati, suggeriva di procedere a circoncisione.
Tale intervento veniva eseguito in data 28/11/2013 presso il Controparte_4
e alla dimissione veniva prescritta terapia antibiotica e cortisone.
In occasione della visita di controllo del 06/12/2013 il riferiva di accusare Per_1
ancora bruciore e dolore nella zona trattata. Pertanto, il sanitario prescriveva pagina 4 di 10 terapia antidolorifica.
Sempre nell'atto di citazione viene dedotto che nelle settimane successive la situazione peggiorava e in data 21/12/2013 faceva ricorso alle cure del Pronto
Soccorso del di AT per blocco urinario e solo il giorno successivo CP_1
veniva visitato dal Dott. che riusciva ad inserire il catetere vescicale. Dal Per_3
21/12/2013 al 14/01/2014 il si recava frequentemente al Policlinico dove Per_1
veniva continuamente asportato e rimesso il catetere al fine di ottenere una minzione spontanea. Nel corso di questo periodo non veniva mai prescritta terapia antibiotica.
In data 15/01/2014 il Dott. poneva diagnosi di stenosi uretrale e canale Per_3
chiuso e indicazione ad intervento di uretrotomia interna che, però, non era possibile eseguire in quanto lo stesso constatava la impossibilità ad eseguire uretroscopia per serrata stenosi uretrale.
Sempre dall'atto di citazione si evince che il in data 23/01/2014 veniva Per_1
sottoposto ad esame cistomanometrico che metteva in evidenza una condizione di iperattività detrusoriale associato ad ostruzione cervico-uretrale.
Pertanto il Dott. prescriveva terapia medica e rinviava l'intervento al Per_3
31/03/2014.
Ad un controllo ecografico eseguito in data 24/02/2014 si decideva per un ricovero d'urgenza al fine di eseguire l'intervento che era stato programmato per il
31/03/2014.
Pertanto, in data 26/02/2014 veniva ricoverato presso la per Parte_5
essere sottoposto ad intervento chirurgico di uretrotomia endoscopica. Dall'atto di pagina 5 di 10 citazione si evince che l'esame istopatologico eseguito in data 05/03/2014 deponeva per carcinoma squamoso moderatamente-poco differenziato, ulcerato, invasivo dell'uretra con infiltrazione della neoplasia a parte dei frammenti di muscolatura del collo vescicale.
Pertanto, in data 07/03/2014 e in data 12/03/2014 eseguiva, Presso l' CP_2
rispettivamente TAC e RMN.
I referti venivano esaminati dal Prof. e dal Dott. che Per_4 Per_5
consigliavano, per come risulta nell'atto di citazione, un ulteriore intervento chirurgico con successiva chemio e radioterapia.
Quindi, in data 13/03/2014 il si ricoverava presso la Casa di Cura Gretter Per_1
dove il Dott. eseguiva intervento di ureterocutaneostomia. Alla Per_5
dimissione si procedeva a ricovero presso l' al fine di eseguire radio e CP_2
chemioterapia.
La radioterapia, però, veniva sospesa in data 04/04/2014 per comparsa di ascesso perianale per essere ripresa successivamente. Veniva dimesso in data 18/04/2014 e poi nuovamente ricoverato dal 21/05/2014 al 06/06/2014 per essere sottoposto a chemioterapia. Seguivano successivi ricoveri per eseguire chemioterapia.
L'ultimo ricovero, al fine di eseguire cure palliative, avveniva dal 19/07/2014 al
26/09/2014, data del decesso.
Parte attrice lamenta ancora che i trattamenti sanitari praticati presso la
[...]
di AT sarebbero Controparte_3 Controparte_1
fortemente deficitari in quanto caratterizzati da colpa dei sanitari che non si resero conto dell'esistenza di una malattia neoplastica e l'omessa adeguata attività
pagina 6 di 10 diagnostica avrebbe cagionato il colpevole ritardo nel porre la diagnosi di neoplasia uretrale (ritardo di oltre otto mesi) con conseguente intempestività ed inadeguatezza della terapia chirurgica praticata che ha portato al decesso del . Per_1
In realtà, il collegio peritale composto dal Dott. e dal Per_6 [...]
, anche dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione in atti, Per_7
ha escluso qualsiasi responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta. I consulenti d'ufficio hanno accertato che era affetto da grave carcinoma Persona_1
squamoso dell'uretra; dal riscontro di stenosi serrata dell'uretra (28/11/2013) all'intervento di uretrotomia endoscpica (27/02/2014) trascorrevano circa tre mesi, ma già alla T.A.C. eseguita il 07/04/2014 presso l' si evidenziavano CP_2
lesioni osteolitiche, cioè metastasi ossee, a carico del bacino in presenza di una neoplasia che invadeva il canale anale ed il perineo. Inoltre la R.M.N. del
12/03/2014 evidenziava non solo la presenza di una voluminosa massa che a partenza dall'uretra prostatica invadeva lo sfintere anale e il muscolo otturatorio interno destro ma anche alterazione del segnale intraspongiosa a carico della branca ischio-pubica destra (segno di iniziale localizzazione metastatica). I consulenti d'ufficio hanno evidenziato che, tenuto conto della anamnesi del paziente ed in particolare della presenza di sintomi urinari da circa tre anni prima appare evidente che il lamentato ritardo diagnostico non ha compromesso la prognosi del paziente che di fatto già a marzo 2014 presentava malattia metastatica. I consulenti d'ufficio hanno concluso escludendo qualsiasi responsabilità medica poichè la prognosi del era già compromessa per il Per_1
ritardo nella formulazione del sospetto diagnostico in quanto i sintomi lamentati pagina 7 di 10 dal paziente ed erroneamente attribuiti esclusivamente ad una generica diagnosi di iperplasia prostatica benigna erano già insorti circa tre anni prima del novembre
2013.
Anche nel supplemento di CTU è stato precisato che il lamentato ritardo diagnostico non ha compromesso la prognosi del paziente quoad vitam in quanto trattavasi di tumore altamente aggressivo, in ogni caso non suscettibile di trattamento curativo neanche nell'ipotesi in cui la diagnosi fosse stata formulata nel mese di novembre o dicembre 2013; secondo i consulenti d'ufficio “Ciò in considerazione dell'anamnesi (i disturbi urinari datavano da circa tre anni), e del riscontro alla R.M.N. del marzo 2014 di “voluminosa massa disomogenea che interessa entrambi i corpi cavernosi, sconfinando nei tessuti molli adiacenti e non dissociabile dal complesso sfinteriale anteriore e dal muscolo otturatorio interno” per cui già a quell'epoca non poteva che esserci la presenza di un tumore già non più suscettibile di trattamento curativo”. Inoltre, secondo i consulenti d'ufficio,
l'eventuale prolungamento della vita di qualche mese del sarebbe stato Per_1
possibile solo nel caso in cui fosse stato praticabile efficacemente un trattamento multimodale, il che però avrebbe richiesto assenza di malattia metastatica, la cui presenza al novembre 2013 appare invece molto probabile, per come già sopra esposto. Si sottolinea anche che il rilievo secondo cui la prognosi fosse già
sfavorevole a novembre 2013 può agevolmente evincersi anche dal manifestarsi di blocco urinario il 21.12.2013, segno che la patologia fosse ormai in stato avanzato
(cfr. pag. 34 della c.t.u.).
In definitiva, si deve senz'altro ritenere che data la gravità del tumore in pagina 8 di 10 questione, altamente invasivo ed aggressivo, già da novembre 2013 non sarebbe stato praticabile alcun trattamento con finalità curative e dunque tale da impedire la morte del de cuius ovvero rallentare l'esito infausto della patologia. In definitiva,
l'aggressività e lo stadio avanzato del tumore hanno reso ineluttabile il decesso e inesistenti le chance di guarigione, senza che possa configurarsi alcuna responsabilità medica dell'azienda ospedaliera convenuta.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare per intero le spese processuali tra gli attori e la
[...]
si dispone che le spese di c.t.u. siano a Controparte_3
carico degli attori, in quanto espletata su richiesta ed interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di AT, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13806/19 R.G.:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande attrici proposte nei confronti di Parte_5
; Parte_6 Controparte_2
2) rigetta le domande attrici nei confronti le domande attrici proposte nei confronti della Controparte_3
di AT;
[...]
3) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che le spese di c.t.u. siano a carico degli attori.
pagina 9 di 10 AT, 17 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13806/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Venezia n. 20, cod. fisc.: ), CodiceFiscale_1 Parte_2
(nata a [...] il [...] e residente in [...],
cod. fisc.: ), (nato a [...] il [...], CodiceFiscale_2 Parte_3
residente in [...], cod. fisc.: C.F._3
) e (nato a [...] il [...], residente in [...]di
[...] Parte_4
AT, Via Sgroppillo n. 21, cod. fisc.: ), tutti in proprio CodiceFiscale_4
e nella qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Misterbianco (CT) il 29.06.2014, rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv.
Dario Maria Dolei;
pagina 1 di 10 - parte attrice -
contro
1) di AT (con Controparte_1
sede legale in AT, via Santa Sofia n. 78, P.IVA ), elettivamente P.IVA_1
domiciliato in AT, via Malta n. 3, presso lo studio dell'avv. Martina Seminara, che lo rappresenta e difende giusta procura;
2) in persona del l.r.p.t., con sede a AT in Viale Parte_5
Usodimare n. 109 (P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
Giuseppe Rossitto e Salvatore Calendoli;
3) in persona del l.r.p.t., con sede a AT in Parte_6
Piazza Mancini Battaglia n. 5 (P.IVA: ), rappresentato e difeso dall' P.IVA_3
avv. Agatino Santagati;
4) , in persona del l.r.p.t., con sede a Controparte_2
AT in via V. E. Dabormida n. 64 (P.IVA: rappresentato e P.IVA_4
difeso dagli avv.ti Dario Seminara e Vincenzo Sanfilippo;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori indicati in epigrafe pagina 2 di 10 chiedevano quanto segue:
“
1. Ritenere e dichiarare che tutti i convenuti che ebbero in cura Persona_1
hanno agito con colpa nell'esecuzione della prestazione professionale svolta in
favore delle stesso;
2. Ritenere e dichiarare che tutti i danni subiti dagli attori, sia in proprio che nella
qualità di eredi di , per come sòpra meglio individuati e quelli Persona_1
ulteriori e diversi comunque accertati siano riconducibili alla condotta dei
convenuti;
3. Per l'effetto, condannare solidalmente tutti i convenuti al risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli attori, sia in proprio che
nella qualità di eredi di , nella misura che verrà accertata in corso Persona_1
di causa, o nella misura determinata anche con ricorso all'equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. dai fatti di causa al soddisfo, per come
indicato dalla S.C. nella sentenza n.1712/1993.
4. in subordine, condannare comunque i convenuti al risarcimento del danno da perdita di chance patito iure hereditario e iure proprio”.
Si costituivano in giudizio i convenuti quali chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Veniva disposta CTU medico legale.
Va in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande attrici proposte nei confronti di Parte_5
[...] Parte_6 Controparte_2
infatti, tra le dette parti è intervenuto un accordo transattivo, prodotto
[...]
pagina 3 di 10 in giudizio, con cui in particolare gli attori hanno rinunziato ai diritti e all'azione riguardanti il presente giudizio nei confronti dei detti convenuti, con previsione della compensazione per intero delle spese processuali.
Vanno quindi esaminate solo le domande attrici proposte nei confronti della tali Controparte_3
domande vanno rigettate.
Questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità della detta azienda convenuta in relazione alla morte di , dopo aver Persona_1
attentamente esaminato tutte le deduzioni delle parti (tra cui in particolare la attenta e laboriosa comparsa conclusionale di parte attrice) nonché le attendibili ed esaustive risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nell'ambito del presente procedimento (alla stregua delle quali va ribadito il rigetto della reiterata richiesta degli attori di una nuova c.t.u).
Si osserva che dall'atto di citazione risulta che , sofferente dal Persona_1
2010 di cistite e prostatite, in data 05/09/2013 si sottoponeva ad una ecografia vescico-prostatica presso la Sanicam di AT dal Dott. che, pur in Persona_2
assenza di sospette neoplasie, suggeriva un controllo urologico.
Tale controllo veniva eseguito in data 15/11/2013 dal Dott. che, visti i Persona_3
sintomi lamentati, suggeriva di procedere a circoncisione.
Tale intervento veniva eseguito in data 28/11/2013 presso il Controparte_4
e alla dimissione veniva prescritta terapia antibiotica e cortisone.
In occasione della visita di controllo del 06/12/2013 il riferiva di accusare Per_1
ancora bruciore e dolore nella zona trattata. Pertanto, il sanitario prescriveva pagina 4 di 10 terapia antidolorifica.
Sempre nell'atto di citazione viene dedotto che nelle settimane successive la situazione peggiorava e in data 21/12/2013 faceva ricorso alle cure del Pronto
Soccorso del di AT per blocco urinario e solo il giorno successivo CP_1
veniva visitato dal Dott. che riusciva ad inserire il catetere vescicale. Dal Per_3
21/12/2013 al 14/01/2014 il si recava frequentemente al Policlinico dove Per_1
veniva continuamente asportato e rimesso il catetere al fine di ottenere una minzione spontanea. Nel corso di questo periodo non veniva mai prescritta terapia antibiotica.
In data 15/01/2014 il Dott. poneva diagnosi di stenosi uretrale e canale Per_3
chiuso e indicazione ad intervento di uretrotomia interna che, però, non era possibile eseguire in quanto lo stesso constatava la impossibilità ad eseguire uretroscopia per serrata stenosi uretrale.
Sempre dall'atto di citazione si evince che il in data 23/01/2014 veniva Per_1
sottoposto ad esame cistomanometrico che metteva in evidenza una condizione di iperattività detrusoriale associato ad ostruzione cervico-uretrale.
Pertanto il Dott. prescriveva terapia medica e rinviava l'intervento al Per_3
31/03/2014.
Ad un controllo ecografico eseguito in data 24/02/2014 si decideva per un ricovero d'urgenza al fine di eseguire l'intervento che era stato programmato per il
31/03/2014.
Pertanto, in data 26/02/2014 veniva ricoverato presso la per Parte_5
essere sottoposto ad intervento chirurgico di uretrotomia endoscopica. Dall'atto di pagina 5 di 10 citazione si evince che l'esame istopatologico eseguito in data 05/03/2014 deponeva per carcinoma squamoso moderatamente-poco differenziato, ulcerato, invasivo dell'uretra con infiltrazione della neoplasia a parte dei frammenti di muscolatura del collo vescicale.
Pertanto, in data 07/03/2014 e in data 12/03/2014 eseguiva, Presso l' CP_2
rispettivamente TAC e RMN.
I referti venivano esaminati dal Prof. e dal Dott. che Per_4 Per_5
consigliavano, per come risulta nell'atto di citazione, un ulteriore intervento chirurgico con successiva chemio e radioterapia.
Quindi, in data 13/03/2014 il si ricoverava presso la Casa di Cura Gretter Per_1
dove il Dott. eseguiva intervento di ureterocutaneostomia. Alla Per_5
dimissione si procedeva a ricovero presso l' al fine di eseguire radio e CP_2
chemioterapia.
La radioterapia, però, veniva sospesa in data 04/04/2014 per comparsa di ascesso perianale per essere ripresa successivamente. Veniva dimesso in data 18/04/2014 e poi nuovamente ricoverato dal 21/05/2014 al 06/06/2014 per essere sottoposto a chemioterapia. Seguivano successivi ricoveri per eseguire chemioterapia.
L'ultimo ricovero, al fine di eseguire cure palliative, avveniva dal 19/07/2014 al
26/09/2014, data del decesso.
Parte attrice lamenta ancora che i trattamenti sanitari praticati presso la
[...]
di AT sarebbero Controparte_3 Controparte_1
fortemente deficitari in quanto caratterizzati da colpa dei sanitari che non si resero conto dell'esistenza di una malattia neoplastica e l'omessa adeguata attività
pagina 6 di 10 diagnostica avrebbe cagionato il colpevole ritardo nel porre la diagnosi di neoplasia uretrale (ritardo di oltre otto mesi) con conseguente intempestività ed inadeguatezza della terapia chirurgica praticata che ha portato al decesso del . Per_1
In realtà, il collegio peritale composto dal Dott. e dal Per_6 [...]
, anche dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione in atti, Per_7
ha escluso qualsiasi responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta. I consulenti d'ufficio hanno accertato che era affetto da grave carcinoma Persona_1
squamoso dell'uretra; dal riscontro di stenosi serrata dell'uretra (28/11/2013) all'intervento di uretrotomia endoscpica (27/02/2014) trascorrevano circa tre mesi, ma già alla T.A.C. eseguita il 07/04/2014 presso l' si evidenziavano CP_2
lesioni osteolitiche, cioè metastasi ossee, a carico del bacino in presenza di una neoplasia che invadeva il canale anale ed il perineo. Inoltre la R.M.N. del
12/03/2014 evidenziava non solo la presenza di una voluminosa massa che a partenza dall'uretra prostatica invadeva lo sfintere anale e il muscolo otturatorio interno destro ma anche alterazione del segnale intraspongiosa a carico della branca ischio-pubica destra (segno di iniziale localizzazione metastatica). I consulenti d'ufficio hanno evidenziato che, tenuto conto della anamnesi del paziente ed in particolare della presenza di sintomi urinari da circa tre anni prima appare evidente che il lamentato ritardo diagnostico non ha compromesso la prognosi del paziente che di fatto già a marzo 2014 presentava malattia metastatica. I consulenti d'ufficio hanno concluso escludendo qualsiasi responsabilità medica poichè la prognosi del era già compromessa per il Per_1
ritardo nella formulazione del sospetto diagnostico in quanto i sintomi lamentati pagina 7 di 10 dal paziente ed erroneamente attribuiti esclusivamente ad una generica diagnosi di iperplasia prostatica benigna erano già insorti circa tre anni prima del novembre
2013.
Anche nel supplemento di CTU è stato precisato che il lamentato ritardo diagnostico non ha compromesso la prognosi del paziente quoad vitam in quanto trattavasi di tumore altamente aggressivo, in ogni caso non suscettibile di trattamento curativo neanche nell'ipotesi in cui la diagnosi fosse stata formulata nel mese di novembre o dicembre 2013; secondo i consulenti d'ufficio “Ciò in considerazione dell'anamnesi (i disturbi urinari datavano da circa tre anni), e del riscontro alla R.M.N. del marzo 2014 di “voluminosa massa disomogenea che interessa entrambi i corpi cavernosi, sconfinando nei tessuti molli adiacenti e non dissociabile dal complesso sfinteriale anteriore e dal muscolo otturatorio interno” per cui già a quell'epoca non poteva che esserci la presenza di un tumore già non più suscettibile di trattamento curativo”. Inoltre, secondo i consulenti d'ufficio,
l'eventuale prolungamento della vita di qualche mese del sarebbe stato Per_1
possibile solo nel caso in cui fosse stato praticabile efficacemente un trattamento multimodale, il che però avrebbe richiesto assenza di malattia metastatica, la cui presenza al novembre 2013 appare invece molto probabile, per come già sopra esposto. Si sottolinea anche che il rilievo secondo cui la prognosi fosse già
sfavorevole a novembre 2013 può agevolmente evincersi anche dal manifestarsi di blocco urinario il 21.12.2013, segno che la patologia fosse ormai in stato avanzato
(cfr. pag. 34 della c.t.u.).
In definitiva, si deve senz'altro ritenere che data la gravità del tumore in pagina 8 di 10 questione, altamente invasivo ed aggressivo, già da novembre 2013 non sarebbe stato praticabile alcun trattamento con finalità curative e dunque tale da impedire la morte del de cuius ovvero rallentare l'esito infausto della patologia. In definitiva,
l'aggressività e lo stadio avanzato del tumore hanno reso ineluttabile il decesso e inesistenti le chance di guarigione, senza che possa configurarsi alcuna responsabilità medica dell'azienda ospedaliera convenuta.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare per intero le spese processuali tra gli attori e la
[...]
si dispone che le spese di c.t.u. siano a Controparte_3
carico degli attori, in quanto espletata su richiesta ed interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di AT, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13806/19 R.G.:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande attrici proposte nei confronti di Parte_5
; Parte_6 Controparte_2
2) rigetta le domande attrici nei confronti le domande attrici proposte nei confronti della Controparte_3
di AT;
[...]
3) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che le spese di c.t.u. siano a carico degli attori.
pagina 9 di 10 AT, 17 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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