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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr. Riccardo Massera Consigliere dr. Edoardo Mancini Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6001/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Sava n.40, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Iacovelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Via della Conciliazione n. 10, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Luciani n.1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Manca Bitti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA COLLE DELLE FATE (C.F.: ), in Rocca di CP_2 P.IVA_3
Papa, via delle Ortensie , 15, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in RI, Via del Crocifisso n.20, presso lo studio dell'Avv. Manuela Comandini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO
Oggetto: Appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
r.g. n. 1 1546/2022 del Tribunale Ordinario di Velletri, pubblicata in data 27.07.2022 – usucapione – CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita o al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1456/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Francesca Salucci, nel giudizio recante R.G. 441/2018, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 27 luglio 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudicante del Tribunale adito, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa accertare e dichiarare che il Sig. possiede in modo Parte_1 pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, sin dal 1985, la porzione di terreno della lunghezza di metri lineari 35 (trentacinque) e della larghezza di metri lineari 8 (otto) ricompresa nella più ampia estensione della particella censita al nceu del Comune di Rocca di Papa, Località Colle delle Streghe, area urbana senza classe, consistenza e rendita catastale, al foglio 1 particella 1211 subalterno 3 piano terra proprietà prospicienti la p.lla 1211 e la p.lla 178 (cabine Enel). Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato per Pt_1 intervenuta usucapione la proprietà esclusiva della porzione immobiliare predetta che verrà catastalmente individuata sulla base del progetto di frazionamento di cui all'allegata relazione tecnica. Con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza n. 1456/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Francesca Salucci, nel giudizio recante R.G. 441/2018. Con vittoria di spese ed onorari di lite”
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA Controparte_3
FATE:
[...]
“In via preliminare:
- Rigettare l'avversa istanza ex art 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. n. 1546/2022 del Tribunale Ordinario Civile di Velletri in quanto inammissibile ed infondata, con accessoria pronuncia di condanna alla pena pecuniaria ex art. 283 2 comma
r.g. n. 2 cpc;
- Accertare e dichiarare che l'avverso appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c con pronuncia prevista dall'art. 348 ter cpc e per l'effetto condannare parte appellante al risarcimento ex art 96 cpc e alla rifusione delle spese di giudizio della fase cautelare e della presente fase. Nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza ovvero l'inammissibilità dei motivi di appello proposti, con conseguente rigetto dell'appello spiegato e contestuale conferma della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. n. 1546/2022 del Tribunale Ordinario Civile di Velletri emessa il 27/07/2022 e pubblicata in data 27/07/2022. Al fine di non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 346 c.p.c. si rinnovano le istanze istruttorie non ammesse nel primo grado con espresso richiamo a quelle indicate nella memoria 183 6 comma n. 2 c.p.c. del proprio fascicolo di causa che qui si intendono integralmente confermate e trascritte. Con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che di merito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 03.11.2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri, n. 1546/2022, pubblicata in data 27.07.2022, non notificata, che ha rigettato la domanda di acquisto per usucapione proposta dall'attore in quanto non provata, dichiarando la proprietà delle particelle oggetto di causa in favore del convenuto. CP_2
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Velletri di accertare Parte_1
e di dichiarare il proprio possesso pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, sin dal 1985, della porzione di terreno della lunghezza di metri lineari 35 e della larghezza di metri lineari 8 ricompresa nella più ampia estensione della particella censita al NCEU del Comune di Rocca di Papa, Località Colle delle Streghe, area urbana senza classe, consistenza e rendita catastale, al foglio 1 particella 1211 subalterno 3 piano terra proprietà prospicienti la p.lla 1211 e la p.lla 178 (cabine Enel), con la conseguente dichiarazione di acquisto per intervenuta usucapione dell'immobile descritto. A tal fine, ha esposto che: Parte_1
- con atto a rogito notarile del 13.03.1980 egli ha acquistato la proprietà dell'immobile sito in Rocca di Papa, via delle Ortensie n.17, composto dal fabbricato ed annesso giardino, trasferendovi la sua residenza;
- confinante con l'immobile citato, vi è un appezzamento di terreno dove la società Rio Torto Srl, all'epoca dell'acquisto di stava Parte_1 edificando, mentre una parte del terreno confinante, oggi distinto al NCEU del Comune di Rocca di Papa al Foglio 1, nr. 1121, sub 3, è stato destinato ad essere acquisita dal Comune per essere adibita a verde pubblico;
- negli anni a seguire, il suddetto terreno non è stato occupato o reclamato da alcuni, sicché si è occupato della manutenzione, apponendo Parte_1
r.g. n. 3 anche un cancello, e facendolo diventare parte integrante della sua abitazione, senza alcun ostacolo al godimento ed al possesso del fondo in questione;
- l'immobile descritto è intestato catastalmente alla Società Rio Torto s.r.l. per ineseguita voltura a favore dell'attuale proprietario S.G.I.R. S.p.a. e la particella è stata citata nel regolamento condominiale a favore del condominio di Colle delle Fate, via delle Ortensie n.15, Rocca di Papa.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza della domanda argomentando che:
- con atto del notaio del 28.04.1995 la società Rio Torto s.r.l. è stata incorporata dalla S.G.I.R. s.p.a, e con essa il patrimonio immobiliare sito in Rocca di Papa, comprensiva della particella oggetto di causa;
- in data 04.01.1996 è stato trascritto il regolamento condominiale del complesso immobiliare Colle delle Fate, comprendente anche l'area urbana censita al Foglio 1 nr. 1121 sub 3 e l'area oggetto del presente contenzioso, sulla quale insiste una servitù idrica ed energetica come da atto trascritto tra l'
[...]
e la società incorporata Rio Torto Srl;
Controparte_5
- , legale rappresentante pro tempore della S.I.G.R. Srl ha Persona_1 acquistato il villino identificato al foglio 1 nr. 750 sub 2 e 1211 sub 11, confinante con l'area verde oggetto della controversia, includendovi anche “la proporzionale quota delle parti, spazi e degli impianti di condominio”;
- l'affermazione di con la quale ha dichiarato di aver Parte_1 manutenuto l'area oggetto della contesa e che la proprietà della stessa area non è mai stata rivendicata, oltre che generica per la mancata enunciazione delle opere eseguite, sarebbe comunque falsa, sia perché al momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di l'area verde adiacente, Persona_1 oggetto del giudizio, si presentava incolta e non mantenuta, sia perché il bilancio consuntivo del condominio dell'anno 1998 riporta la voce “giardiniere” e gli alberi posti nell'area verde sono simili, sia per tipologia che per età, a quelli piantati nell'area circostante il complesso condominiale sia perché sull'area predetta non vi insistono né piante ornamentali, né un giardino coltivato, in quanto il terreno è attraversato per circa venticinque metri dalle condotte di acqua potabile;
- non corrisponderebbe al vero nemmeno quanto affermato da Parte_1 in merito alla delimitazione del terreno oggetto del giudizio, tanto è
[...] vero che allorché in data 8.11.2017 ha tentato la costruzione di Parte_1 una scala di accesso dalla sua proprietà all'area condominiale, tale attività è stata bloccata dall'intervento della Polizia Municipale di Rocca di Papa, mentre, d'altro canto i lavori intrapresi dal e conclusi nell'anno 2001 hanno Per_1 comportato uno spostamento del muro di confine per circa 15 cm.;
- in data 23.04.2014 le particelle n. 1210 sub 1 e 1211 sub 8 sono state vendute ai coniugi e . Controparte_6 Parte_2
La regolarmente citata, non si è costituita ed è stata Controparte_1
r.g. n. 4 dichiarata contumace all'udienza del 23.05.2018. Il Tribunale di Velletri ha così deciso:
“rigetta la domanda attorea in quanto non provata e per l'effetto accerta e dichiara la proprietà in favore del convenuto della suddetta area. CP_2
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 oltre accessori di legge. Le spese di ctu seguono la soccombenza”.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado , ha ritenuto non provata la domanda attorea, sulla base della CTU e della documentazione allegata, rigettando la domanda e dichiarando la proprietà della suddetta area in favore del . CP_2 ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, Parte_1 chiedendone la totale riforma, sulla base di tre motivi, e, in via pregiudiziale, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_4
, che ha richiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto
[...] dell'appello, poiché infondato e/o inammissibile. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito la che Controparte_1 ha richiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto. All'udienza del 02.02.2023 l'appellante ha rinunciato sull'istanza inibitoria. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dalla parte appellata . Controparte_4 L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, precedente alla riformulazione che si deve all'art. 3, comma 26, lett. a) del D.Lvo 10.10.2022 n. 149, ha formato oggetto di una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le r.g. n. 5 emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dai motivi di appello sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, sia le ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice e che dunque l'appello di è certamente ammissibile. Parte_1
2. Passando a considerare il merito dell'impugnazione, deve essere esaminato, in quanto logicamente precedente, il secondo motivo di appello, recante Erronea valutazione delle cause interruttive dei termini ad usucapire, con il quale si contesta l'errata valutazione del Giudice in merito agli atti idonei ad interrompere il termine dell'usucapione. Al riguardo, argomenta che, in Parte_1 quanto gli atti idonei a determinare l'effetto interruttivo del termine utile a perfezionare l'acquisto per usucapione costituiscono un numerus clausus ai sensi degli artt. 1165 e 2943 c.c., alcuna delle condotte accertate in relazione ai convenuti possono aver precluso il godimento ventennale allegato dall'attore a sostegno della sua domanda. Il motivo non è fondato. La parte motiva della sentenza impugnata nella quale si illustrano le vicende che hanno interessato negli anni la porzione di terreno oggetto di contestazione, lungi dal qualificare gli atti di trasferimento della proprietà ovvero le condotte dei convenuti in relazione a tale bene quali altrettanti atti interruttivi del trascorrere del pacifico e indisturbato godimento da parte dell'attore, sono in realtà evidenziati come corollari della premessa fondamentale su cui poggia la pronuncia di rigetto del Tribunale di Velletri, all'esito dell'istruttoria espletata. Infatti, afferma il giudice di primo grado, che i testimoni escussi sia di parte attrice sia di parte convenuta così come la consulenza tecnica d'ufficio non hanno fornito la piena prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea. Dunque, è risultato non provata proprio quella relazione di fatto con il bene nella quale si concretizza quel possesso pacifico, pubblico e indisturbato il cui protrarsi nell'arco ventennale determina l'acquisto per usucapione. Non è sufficiente a tal fine la prova di un'attività di manutenzione del fondo quale emerge dall'interrogatorio formale dell'amministratore del CP_2 convenuto (verbale di udienza del 2.12.2019), tanto più che tale attività di decespugliazione oltre ad essere saltuaria era contestata dallo stesso CP_2 che aveva invitato a cessare dal compierla, ed era concorrente Parte_1 con condotte di utilizzazione del fondo a fine di rimessa del materiale di risulta (teste – verbale di udienza del 2.12.20202). Tes_1
Si richiamano al riguardo i principi della giurisprudenza di legittimità per la quale 'ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta 'uti dominus'; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di
r.g. n. 6 rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. civ., sez. II, 15/02/2022, n. 4931) . Ed ancora: In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso 'uti dominus' del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1796) . Orbene, anche l'esclusione di terzi dall'area oggetto della pretesa acquisitiva dell'attore difetta di piena prova, posto che l'accesso da parte di sia sulla base della CTU espletata sia sulla base delle Parte_1 testimonianze escusse risulta compiuto per mezzo di una scala metallica prefabbricata amovibile, la cui collocazione, peraltro, è stata contestata dal confinante che ha sollecitato l'intervento della Polizia locale il CP_2
12.11.2017, che ne ha inibito la prosecuzione. Pertanto, il menzionato compimento di atti di manutenzione sul confine o l'atto di compravendita con il quale ha acquistato la proprietà Persona_1 del villino identificato al foglio 1 numeri 750 sub. 2 e 1211 sub 11, confinante con l'area verde, o ancora le servitù idriche accertate dalla CTU ed insistenti su una parte del terreno in oggetto, sono enumerati dalla sentenza impugnata come fatti che comprovano il difetto della relazione esclusiva sul bene che l'attore non è riuscito a provare.
3. Analoghe considerazioni valgono ad affermare l'infondatezza del primo e del terzo motivo di appello, rispettivamente titolati Inidoneità della mera trascrizione regolamento di condominio a conferire acquisto diritto di proprietà e Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata presentazione domanda riconvenzionale. Col primo motivo l'appellante contesta la valutazione del giudice in merito all'accertamento della proprietà in capo al convenuto fondata sulla CP_2 trascrizione del regolamento condominiale, negando l'idoneità di tale atto per la sua natura di mera pubblicità notizia, non costitutiva di diritti reali, a determinare una causa interruttiva della maturazione del termine di usucapione, né a modificare i diritti reali insistenti sulle porzioni immobiliari ai sensi dell'art. 1138 c.c.. Con la conseguenza che poiché la proprietà del terreno andrebbe attribuita originariamente solo alla S.G.I.R. Spa, verrebbe meno la legittimazione passiva in capo al , citato in giudizio dallo stesso Controparte_4 Pt_1
[...]
Col terzo motivo l'appellante contesta la parte della sentenza in cui il Giudice ha accertato e dichiarato la proprietà dell'area contestata in capo al
, in difetto di un'apposita domanda riconvenzionale. Controparte_4
Anche tali motivi di impugnazione censurano parti della sentenza ininfluenti ai fini del lamentato rigetto della domanda agita, che, come sopra argomentato, si fonda sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore che assume l'acquisto della proprietà in ragione del rapporto fattuale con il bene configurante un possesso pacifico, pubblico e incontestato. L'esistenza di confliggenti pretese evidenziate da condotte positive e dallo stato dei luoghi interessati conferma il difetto di prova anche per la sussistenza di fatti r.g. n. 7 estintivi del diritto vantato. Da tanto deriva il rigetto dell'appello, con la piena conferma della sentenza impugnata.
4.Attesa la piena soccombenza, pur non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per il difetto di prova in relazione all'ulteriore danno, l'appellante deve essere condannato a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 1546/2022, pubblicata in data 27.7.2022 e non notificata, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.366,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge, per ciascuna parte . Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.3.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario UPP, dott. Lorenzo Castaldo.
r.g. n. 8
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr. Riccardo Massera Consigliere dr. Edoardo Mancini Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6001/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Sava n.40, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Iacovelli, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Via della Conciliazione n. 10, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Luciani n.1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Manca Bitti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA COLLE DELLE FATE (C.F.: ), in Rocca di CP_2 P.IVA_3
Papa, via delle Ortensie , 15, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in RI, Via del Crocifisso n.20, presso lo studio dell'Avv. Manuela Comandini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO
Oggetto: Appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
r.g. n. 1 1546/2022 del Tribunale Ordinario di Velletri, pubblicata in data 27.07.2022 – usucapione – CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita o al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1456/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Francesca Salucci, nel giudizio recante R.G. 441/2018, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 27 luglio 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudicante del Tribunale adito, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa accertare e dichiarare che il Sig. possiede in modo Parte_1 pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, sin dal 1985, la porzione di terreno della lunghezza di metri lineari 35 (trentacinque) e della larghezza di metri lineari 8 (otto) ricompresa nella più ampia estensione della particella censita al nceu del Comune di Rocca di Papa, Località Colle delle Streghe, area urbana senza classe, consistenza e rendita catastale, al foglio 1 particella 1211 subalterno 3 piano terra proprietà prospicienti la p.lla 1211 e la p.lla 178 (cabine Enel). Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato per Pt_1 intervenuta usucapione la proprietà esclusiva della porzione immobiliare predetta che verrà catastalmente individuata sulla base del progetto di frazionamento di cui all'allegata relazione tecnica. Con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza n. 1456/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Francesca Salucci, nel giudizio recante R.G. 441/2018. Con vittoria di spese ed onorari di lite”
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA Controparte_3
FATE:
[...]
“In via preliminare:
- Rigettare l'avversa istanza ex art 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. n. 1546/2022 del Tribunale Ordinario Civile di Velletri in quanto inammissibile ed infondata, con accessoria pronuncia di condanna alla pena pecuniaria ex art. 283 2 comma
r.g. n. 2 cpc;
- Accertare e dichiarare che l'avverso appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c con pronuncia prevista dall'art. 348 ter cpc e per l'effetto condannare parte appellante al risarcimento ex art 96 cpc e alla rifusione delle spese di giudizio della fase cautelare e della presente fase. Nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza ovvero l'inammissibilità dei motivi di appello proposti, con conseguente rigetto dell'appello spiegato e contestuale conferma della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. n. 1546/2022 del Tribunale Ordinario Civile di Velletri emessa il 27/07/2022 e pubblicata in data 27/07/2022. Al fine di non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 346 c.p.c. si rinnovano le istanze istruttorie non ammesse nel primo grado con espresso richiamo a quelle indicate nella memoria 183 6 comma n. 2 c.p.c. del proprio fascicolo di causa che qui si intendono integralmente confermate e trascritte. Con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che di merito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 03.11.2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri, n. 1546/2022, pubblicata in data 27.07.2022, non notificata, che ha rigettato la domanda di acquisto per usucapione proposta dall'attore in quanto non provata, dichiarando la proprietà delle particelle oggetto di causa in favore del convenuto. CP_2
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Velletri di accertare Parte_1
e di dichiarare il proprio possesso pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, sin dal 1985, della porzione di terreno della lunghezza di metri lineari 35 e della larghezza di metri lineari 8 ricompresa nella più ampia estensione della particella censita al NCEU del Comune di Rocca di Papa, Località Colle delle Streghe, area urbana senza classe, consistenza e rendita catastale, al foglio 1 particella 1211 subalterno 3 piano terra proprietà prospicienti la p.lla 1211 e la p.lla 178 (cabine Enel), con la conseguente dichiarazione di acquisto per intervenuta usucapione dell'immobile descritto. A tal fine, ha esposto che: Parte_1
- con atto a rogito notarile del 13.03.1980 egli ha acquistato la proprietà dell'immobile sito in Rocca di Papa, via delle Ortensie n.17, composto dal fabbricato ed annesso giardino, trasferendovi la sua residenza;
- confinante con l'immobile citato, vi è un appezzamento di terreno dove la società Rio Torto Srl, all'epoca dell'acquisto di stava Parte_1 edificando, mentre una parte del terreno confinante, oggi distinto al NCEU del Comune di Rocca di Papa al Foglio 1, nr. 1121, sub 3, è stato destinato ad essere acquisita dal Comune per essere adibita a verde pubblico;
- negli anni a seguire, il suddetto terreno non è stato occupato o reclamato da alcuni, sicché si è occupato della manutenzione, apponendo Parte_1
r.g. n. 3 anche un cancello, e facendolo diventare parte integrante della sua abitazione, senza alcun ostacolo al godimento ed al possesso del fondo in questione;
- l'immobile descritto è intestato catastalmente alla Società Rio Torto s.r.l. per ineseguita voltura a favore dell'attuale proprietario S.G.I.R. S.p.a. e la particella è stata citata nel regolamento condominiale a favore del condominio di Colle delle Fate, via delle Ortensie n.15, Rocca di Papa.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza della domanda argomentando che:
- con atto del notaio del 28.04.1995 la società Rio Torto s.r.l. è stata incorporata dalla S.G.I.R. s.p.a, e con essa il patrimonio immobiliare sito in Rocca di Papa, comprensiva della particella oggetto di causa;
- in data 04.01.1996 è stato trascritto il regolamento condominiale del complesso immobiliare Colle delle Fate, comprendente anche l'area urbana censita al Foglio 1 nr. 1121 sub 3 e l'area oggetto del presente contenzioso, sulla quale insiste una servitù idrica ed energetica come da atto trascritto tra l'
[...]
e la società incorporata Rio Torto Srl;
Controparte_5
- , legale rappresentante pro tempore della S.I.G.R. Srl ha Persona_1 acquistato il villino identificato al foglio 1 nr. 750 sub 2 e 1211 sub 11, confinante con l'area verde oggetto della controversia, includendovi anche “la proporzionale quota delle parti, spazi e degli impianti di condominio”;
- l'affermazione di con la quale ha dichiarato di aver Parte_1 manutenuto l'area oggetto della contesa e che la proprietà della stessa area non è mai stata rivendicata, oltre che generica per la mancata enunciazione delle opere eseguite, sarebbe comunque falsa, sia perché al momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di l'area verde adiacente, Persona_1 oggetto del giudizio, si presentava incolta e non mantenuta, sia perché il bilancio consuntivo del condominio dell'anno 1998 riporta la voce “giardiniere” e gli alberi posti nell'area verde sono simili, sia per tipologia che per età, a quelli piantati nell'area circostante il complesso condominiale sia perché sull'area predetta non vi insistono né piante ornamentali, né un giardino coltivato, in quanto il terreno è attraversato per circa venticinque metri dalle condotte di acqua potabile;
- non corrisponderebbe al vero nemmeno quanto affermato da Parte_1 in merito alla delimitazione del terreno oggetto del giudizio, tanto è
[...] vero che allorché in data 8.11.2017 ha tentato la costruzione di Parte_1 una scala di accesso dalla sua proprietà all'area condominiale, tale attività è stata bloccata dall'intervento della Polizia Municipale di Rocca di Papa, mentre, d'altro canto i lavori intrapresi dal e conclusi nell'anno 2001 hanno Per_1 comportato uno spostamento del muro di confine per circa 15 cm.;
- in data 23.04.2014 le particelle n. 1210 sub 1 e 1211 sub 8 sono state vendute ai coniugi e . Controparte_6 Parte_2
La regolarmente citata, non si è costituita ed è stata Controparte_1
r.g. n. 4 dichiarata contumace all'udienza del 23.05.2018. Il Tribunale di Velletri ha così deciso:
“rigetta la domanda attorea in quanto non provata e per l'effetto accerta e dichiara la proprietà in favore del convenuto della suddetta area. CP_2
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 oltre accessori di legge. Le spese di ctu seguono la soccombenza”.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado , ha ritenuto non provata la domanda attorea, sulla base della CTU e della documentazione allegata, rigettando la domanda e dichiarando la proprietà della suddetta area in favore del . CP_2 ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, Parte_1 chiedendone la totale riforma, sulla base di tre motivi, e, in via pregiudiziale, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_4
, che ha richiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto
[...] dell'appello, poiché infondato e/o inammissibile. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito la che Controparte_1 ha richiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto. All'udienza del 02.02.2023 l'appellante ha rinunciato sull'istanza inibitoria. La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dalla parte appellata . Controparte_4 L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, precedente alla riformulazione che si deve all'art. 3, comma 26, lett. a) del D.Lvo 10.10.2022 n. 149, ha formato oggetto di una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le r.g. n. 5 emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dai motivi di appello sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, sia le ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice e che dunque l'appello di è certamente ammissibile. Parte_1
2. Passando a considerare il merito dell'impugnazione, deve essere esaminato, in quanto logicamente precedente, il secondo motivo di appello, recante Erronea valutazione delle cause interruttive dei termini ad usucapire, con il quale si contesta l'errata valutazione del Giudice in merito agli atti idonei ad interrompere il termine dell'usucapione. Al riguardo, argomenta che, in Parte_1 quanto gli atti idonei a determinare l'effetto interruttivo del termine utile a perfezionare l'acquisto per usucapione costituiscono un numerus clausus ai sensi degli artt. 1165 e 2943 c.c., alcuna delle condotte accertate in relazione ai convenuti possono aver precluso il godimento ventennale allegato dall'attore a sostegno della sua domanda. Il motivo non è fondato. La parte motiva della sentenza impugnata nella quale si illustrano le vicende che hanno interessato negli anni la porzione di terreno oggetto di contestazione, lungi dal qualificare gli atti di trasferimento della proprietà ovvero le condotte dei convenuti in relazione a tale bene quali altrettanti atti interruttivi del trascorrere del pacifico e indisturbato godimento da parte dell'attore, sono in realtà evidenziati come corollari della premessa fondamentale su cui poggia la pronuncia di rigetto del Tribunale di Velletri, all'esito dell'istruttoria espletata. Infatti, afferma il giudice di primo grado, che i testimoni escussi sia di parte attrice sia di parte convenuta così come la consulenza tecnica d'ufficio non hanno fornito la piena prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea. Dunque, è risultato non provata proprio quella relazione di fatto con il bene nella quale si concretizza quel possesso pacifico, pubblico e indisturbato il cui protrarsi nell'arco ventennale determina l'acquisto per usucapione. Non è sufficiente a tal fine la prova di un'attività di manutenzione del fondo quale emerge dall'interrogatorio formale dell'amministratore del CP_2 convenuto (verbale di udienza del 2.12.2019), tanto più che tale attività di decespugliazione oltre ad essere saltuaria era contestata dallo stesso CP_2 che aveva invitato a cessare dal compierla, ed era concorrente Parte_1 con condotte di utilizzazione del fondo a fine di rimessa del materiale di risulta (teste – verbale di udienza del 2.12.20202). Tes_1
Si richiamano al riguardo i principi della giurisprudenza di legittimità per la quale 'ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta 'uti dominus'; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di
r.g. n. 6 rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. civ., sez. II, 15/02/2022, n. 4931) . Ed ancora: In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso 'uti dominus' del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1796) . Orbene, anche l'esclusione di terzi dall'area oggetto della pretesa acquisitiva dell'attore difetta di piena prova, posto che l'accesso da parte di sia sulla base della CTU espletata sia sulla base delle Parte_1 testimonianze escusse risulta compiuto per mezzo di una scala metallica prefabbricata amovibile, la cui collocazione, peraltro, è stata contestata dal confinante che ha sollecitato l'intervento della Polizia locale il CP_2
12.11.2017, che ne ha inibito la prosecuzione. Pertanto, il menzionato compimento di atti di manutenzione sul confine o l'atto di compravendita con il quale ha acquistato la proprietà Persona_1 del villino identificato al foglio 1 numeri 750 sub. 2 e 1211 sub 11, confinante con l'area verde, o ancora le servitù idriche accertate dalla CTU ed insistenti su una parte del terreno in oggetto, sono enumerati dalla sentenza impugnata come fatti che comprovano il difetto della relazione esclusiva sul bene che l'attore non è riuscito a provare.
3. Analoghe considerazioni valgono ad affermare l'infondatezza del primo e del terzo motivo di appello, rispettivamente titolati Inidoneità della mera trascrizione regolamento di condominio a conferire acquisto diritto di proprietà e Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata presentazione domanda riconvenzionale. Col primo motivo l'appellante contesta la valutazione del giudice in merito all'accertamento della proprietà in capo al convenuto fondata sulla CP_2 trascrizione del regolamento condominiale, negando l'idoneità di tale atto per la sua natura di mera pubblicità notizia, non costitutiva di diritti reali, a determinare una causa interruttiva della maturazione del termine di usucapione, né a modificare i diritti reali insistenti sulle porzioni immobiliari ai sensi dell'art. 1138 c.c.. Con la conseguenza che poiché la proprietà del terreno andrebbe attribuita originariamente solo alla S.G.I.R. Spa, verrebbe meno la legittimazione passiva in capo al , citato in giudizio dallo stesso Controparte_4 Pt_1
[...]
Col terzo motivo l'appellante contesta la parte della sentenza in cui il Giudice ha accertato e dichiarato la proprietà dell'area contestata in capo al
, in difetto di un'apposita domanda riconvenzionale. Controparte_4
Anche tali motivi di impugnazione censurano parti della sentenza ininfluenti ai fini del lamentato rigetto della domanda agita, che, come sopra argomentato, si fonda sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore che assume l'acquisto della proprietà in ragione del rapporto fattuale con il bene configurante un possesso pacifico, pubblico e incontestato. L'esistenza di confliggenti pretese evidenziate da condotte positive e dallo stato dei luoghi interessati conferma il difetto di prova anche per la sussistenza di fatti r.g. n. 7 estintivi del diritto vantato. Da tanto deriva il rigetto dell'appello, con la piena conferma della sentenza impugnata.
4.Attesa la piena soccombenza, pur non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per il difetto di prova in relazione all'ulteriore danno, l'appellante deve essere condannato a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 1546/2022, pubblicata in data 27.7.2022 e non notificata, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.366,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge, per ciascuna parte . Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.3.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario UPP, dott. Lorenzo Castaldo.
r.g. n. 8