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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9331/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DELL'OSSO SIMONA contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. ROTONDO SILVIO
Fatto e diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Giova rammentare che parte opposta, in epigrafe indicata, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per il pagamento dell'importo di €
4.347,47 a titolo di retribuzione per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver corrisposto alla lavoratrice, su sua espressa richiesta, tutto quanto spettante a titolo di retribuzioni per le mensilità di cui innanzi, a mezzo contanti. Ha precisato che il pagamento della retribuzione era avvenuto con cadenza settimanale, alla presenza di altri lavoratori.
Costituita in giudizio, l'opposta ha contestato l'avversa prospettazione difensiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Innanzitutto, va osservato che l'opponente non ha contestato la quantificazione delle somme richieste dalla controparte, limitandosi a eccepire di aver già adempiuto alla propria obbligazione. Peraltro, l'importo oggetto dell'ingiunzione, trova un riscontro oggettivo nelle buste paga prodotte nel fascicolo monitorio.
È inoltre opportuno rammentare che “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite” (Cass. Sez. Lav. n. 26985/2009).
Tale indirizzo ermeneutico costituisce espressione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, secondo cui colui che agisce per l'adempimento di un'obbligazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del diritto di credito ed il relativo termine di scadenza;
incombe, invece, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Tanto premesso, per giurisprudenza del tutto costante, consolidata e risalente le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4. (Sez. 2, Sentenza n. 33 del 03/01/1966, Sez. L, Sentenza n. 5807 del 03/11/1981 secondo cui “dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti”; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1074 del 21/02/1986 per cui “dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti”; Cass. Sez. L, Sentenza n. 364 del
21/01/1989: “data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt.
2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati”).
Passando ad esaminare l'eccezione di adempimento dell'opponente, si rileva che costui ha dedotto di aver effettuato pagamenti in contanti, formulando capitoli di prova orale, atti a comprovare tale circostanza. A tal proposito, si rileva che la prova per testimoni del pagamento della retribuzione in contanti è attinta dal generale divieto posto dagli artt. 2726 e 2721 c.c..
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare, anche recentissimamente, che “poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito,
è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi
a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta'. (Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020, Rv. 657591 -
01).
Nel caso di specie, non risultano elementi per esercitare i poteri volti al superamento dei limiti di ammissibilità della prova per testimoni.
Ciò in quanto, le ragioni giustificanti la mancata predisposizione di strumenti di pagamento tracciabili da parte del datore di lavoro non è stata neanche enunciata dall'opponente, così che operare una valutazione che possa portare a ritenere concretamente derogabile il divieto di legge sopra richiamato è, nei fatti, impossibile.
Deve poi essere rigettata la richiesta di esibizione documentale avanzata dall'opponente in sede di note per la trattazione scritta (concernente le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva e confluite nel verbale unico di accertamento e notificazione Inps n. 2024002452/DDL del 18.12.2024); sul punto di rammenta che
“La facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio” Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023.
Nella fattispecie in esame parte opponente ben avrebbe potuto attivarsi per richiedere l'esibizione da parte della PA del verbale di cui innanzi, formulando apposita istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. l'art. 24, comma 7 della legge n.
241/1990. Parte opponente, tuttavia, negligentemente e ingiustificatamente, non si è attivato nei termini di cui innanzi.
Da ultimo, poi, non può non rilevarsi il in sede ispettiva ha Parte_1
testualmente riferito: “ La paga giornaliera è di 55 euro per i braccianti agricoli, e
72 euro per i professionisti, gli operai li pago generalmente con bonifico, tranne quelli pagati in contanti che sono , Persona_1 Persona_2 [...]
, l' , , e Per_3 Testimone_1 Persona_4 Persona_5 Per_6
” (pag. 8 verbale ispettivo).
[...]
Ebbene, per stessa ammissione dell'odierno opponente, la lavoratrice opposta non rientrerebbe tra i braccianti agricoli pagati a mezzo contanti;
tali dichiarazioni si pongono, evidentemente in netto contrasto rispetto alla prospettazione difensiva propugnata nell'odierno procedimento. La prospettazione attorea appare, evidentemente, indebolita.
L'opposizione, stante quanto sopra, non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9331 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 401/2024 e lo dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.313,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9331/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DELL'OSSO SIMONA contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. ROTONDO SILVIO
Fatto e diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Giova rammentare che parte opposta, in epigrafe indicata, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte per il pagamento dell'importo di €
4.347,47 a titolo di retribuzione per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto di aver corrisposto alla lavoratrice, su sua espressa richiesta, tutto quanto spettante a titolo di retribuzioni per le mensilità di cui innanzi, a mezzo contanti. Ha precisato che il pagamento della retribuzione era avvenuto con cadenza settimanale, alla presenza di altri lavoratori.
Costituita in giudizio, l'opposta ha contestato l'avversa prospettazione difensiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Innanzitutto, va osservato che l'opponente non ha contestato la quantificazione delle somme richieste dalla controparte, limitandosi a eccepire di aver già adempiuto alla propria obbligazione. Peraltro, l'importo oggetto dell'ingiunzione, trova un riscontro oggettivo nelle buste paga prodotte nel fascicolo monitorio.
È inoltre opportuno rammentare che “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite” (Cass. Sez. Lav. n. 26985/2009).
Tale indirizzo ermeneutico costituisce espressione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, secondo cui colui che agisce per l'adempimento di un'obbligazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del diritto di credito ed il relativo termine di scadenza;
incombe, invece, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Tanto premesso, per giurisprudenza del tutto costante, consolidata e risalente le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4. (Sez. 2, Sentenza n. 33 del 03/01/1966, Sez. L, Sentenza n. 5807 del 03/11/1981 secondo cui “dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti”; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1074 del 21/02/1986 per cui “dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti”; Cass. Sez. L, Sentenza n. 364 del
21/01/1989: “data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt.
2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati”).
Passando ad esaminare l'eccezione di adempimento dell'opponente, si rileva che costui ha dedotto di aver effettuato pagamenti in contanti, formulando capitoli di prova orale, atti a comprovare tale circostanza. A tal proposito, si rileva che la prova per testimoni del pagamento della retribuzione in contanti è attinta dal generale divieto posto dagli artt. 2726 e 2721 c.c..
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare, anche recentissimamente, che “poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito,
è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante
l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi
a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta'. (Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020, Rv. 657591 -
01).
Nel caso di specie, non risultano elementi per esercitare i poteri volti al superamento dei limiti di ammissibilità della prova per testimoni.
Ciò in quanto, le ragioni giustificanti la mancata predisposizione di strumenti di pagamento tracciabili da parte del datore di lavoro non è stata neanche enunciata dall'opponente, così che operare una valutazione che possa portare a ritenere concretamente derogabile il divieto di legge sopra richiamato è, nei fatti, impossibile.
Deve poi essere rigettata la richiesta di esibizione documentale avanzata dall'opponente in sede di note per la trattazione scritta (concernente le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva e confluite nel verbale unico di accertamento e notificazione Inps n. 2024002452/DDL del 18.12.2024); sul punto di rammenta che
“La facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio” Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023.
Nella fattispecie in esame parte opponente ben avrebbe potuto attivarsi per richiedere l'esibizione da parte della PA del verbale di cui innanzi, formulando apposita istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. l'art. 24, comma 7 della legge n.
241/1990. Parte opponente, tuttavia, negligentemente e ingiustificatamente, non si è attivato nei termini di cui innanzi.
Da ultimo, poi, non può non rilevarsi il in sede ispettiva ha Parte_1
testualmente riferito: “ La paga giornaliera è di 55 euro per i braccianti agricoli, e
72 euro per i professionisti, gli operai li pago generalmente con bonifico, tranne quelli pagati in contanti che sono , Persona_1 Persona_2 [...]
, l' , , e Per_3 Testimone_1 Persona_4 Persona_5 Per_6
” (pag. 8 verbale ispettivo).
[...]
Ebbene, per stessa ammissione dell'odierno opponente, la lavoratrice opposta non rientrerebbe tra i braccianti agricoli pagati a mezzo contanti;
tali dichiarazioni si pongono, evidentemente in netto contrasto rispetto alla prospettazione difensiva propugnata nell'odierno procedimento. La prospettazione attorea appare, evidentemente, indebolita.
L'opposizione, stante quanto sopra, non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9331 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 401/2024 e lo dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.313,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti