CA
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1129 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 avente ad oggetto indebito soggettivo – indebito oggettivo e vertente tra
con sede in Corigliano Parte_1
Schiavonea, c/da Salice – p. iva in P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. sig. , assistita, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Antonio Natale Pezzo (C.F. C.F._1 presso il cui studio in Corigliano-Rossano località
Corigliano Scalo, Via S. Francesco d'Assisi, 115 elegge domicilio;
appellante
e
[quale successore, giusta atto Controparte_1 di fusione per incorporazione Notar di Persona_1 Milano del 26/03/2021 n. 16.080/8.638 di rep. – doc. 1
– di (quale successore di Controparte_2 [...]
, giusta atto di fusione per incorporazione CP_3 del 02/02/2017, Notar di Brescia, Rep n. Persona_2
103243, Racc. n. 35834 – doc. 2)], con sede legale in
(10121) Torino, Piazza San Carlo, 156 codice fiscale n.
, in persona del procuratore speciale e P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Paolini, nello studio del quale in
Cosenza, V.le della Repubblica, 110, elettivamente domiciliata;
appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 102/2023 resa dal Tribunale di
CA (ex Rossano) in data 29/05/2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 518/2013 R.G.A.C. digitalmente sottoscritta dal Magistrato Estensore dott.ssa
Maria Francesca Di Maio, pubblicata in data 30/05/2023
e notificata da controparte a mezzo pec il 31/05/2023 e per l'effetto dichiarare tenuta , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell' della somma di € Parte_1
101.011,83 così come determinata dal C.T.U., o a
pag. 2/9 quell'altra somma che sarà determinata in corso di causa maggiorata dagli interessi dal giorno di messa in mora
(04.04.2011) sino all'effettivo soddisfo;
In subordine: dichiarare tenuta al Controparte_3 pagamento della somma di € 6123,31 oltre interessi per come acclarato dal C.T.U. Con Vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali iva e cap come per legge per entrambi i gradi di Giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Per l'appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare integramente l'avverso gravame e confermare l'impugnata sentenza.
In via meramente subordinata disporre la rinnovazione della CTU per i motivi dedotti dalla deducente e rideterminare il saldo finale di conto corrente.
Vinte le spese tutte del presente grado di giudizio”.
Fatti di causa
1.
Con atto di citazione inviato in notifica il 3.4.2013, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per gli importi non dovuti addebitati sul CP_3 conto corrente n. 5200087, lamentando interessi debitori ultralegali, variazioni usurarie del tasso debitore, capitalizzazione trimestrale. Chiedeva, quindi, previa declaratoria di nullità delle clausole illecite, la condanna pag. 3/9 della banca alla rettifica del saldo in euro 105.102,16 a favore del correntista, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva ritualmente la banca, eccependo la prescrizione del periodo antecedente il 4.4.2001 (data di notifica dell'atto interruttivo), la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da
30.6.2000 in poi, l'espressa pattuizione dell'interesse ultralegale e della commissione di massimo scoperto, il mancato superamento del tasso soglia antiusura.
1.1
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, il Tribunale respingeva la domanda.
La sentenza ha ritenuto che la mancata produzione in giudizio del contratto e l'assenza degli estratti conto per un periodo rilevante non consentono una ricostruzione attendibile dell'andamento del conto, non potendo a tal fine sopperire il criterio del primo saldo debitore.
2.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello
, richiamando gli esiti della Parte_1 consulenza tecnica disposta in primo grado, chiedendo riconvocarsi il CTU a chiarimenti, e formulando le domande di cui alle conclusioni, sopra riportate in epigrafe.
pag. 4/9 Si è costituta resistendo e Controparte_1 formulando le conclusioni sopra riportate, con richiesta subordinata di voler disporre il rinnovo della CTU.
All'udienza del 3.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ragioni della decisione
3.
Il consulente tecnico nominato in primo grado ha potuto stabilire che non è presente il contratto di apertura del conto corrente;
il primo estratto conto riporta la data del 31.3.1990, mancano estratti conto relativi al primo, al terzo ed al quarto trimestre del 1992,
a tutto il 1993, a tutto il 1998. E ha proceduto al ricalcolo, dal primo estratto conto disponibile al
25.2.2003.
Inoltre, il primo saldo disponibile era negativo per il cliente.
La consulenza, quindi, distingue le due ipotesi, partendo dal primo estratto conto con saldo negativo e da un saldo iniziale pari a zero.
A seguito di richiesta di integrazione, il medesimo consulente ha proceduto a nuovi ricalcoli, tenendo conto dell'intero periodo non prescritto, ossia del periodo dal
4.4.2001 al 25.2.2003, formulando quattro nuove ipotesi, sempre distinguendo tra saldo iniziale negativo e saldo pag. 5/9 iniziale zero e, successivamente, tra le sole operazioni successive al periodo prescritto e il riscontro delle rimesse solutorie effettuate dal correntista dal
22.12.1989 al 4.4.2001, producendo ulteriori 8 risultati.
Sul punto, è da osservare quanto segue.
Nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore.
In tal senso, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questa Corte intende applicare al caso di specie, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla
, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici CP_3
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
pag. 6/9 dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass., ord. n. 37800 del 27.12.2022).
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti e non può
- nella presente fattispecie, in cui ad agire è il correntista, senza che la banca contrapponga domande riconvenzionali - trovare applicazione il criterio del c.d. saldo zero, sicché incombe sul correntista l'onere di produrre gli estratti conto o di provare elementi che possano essere considerati idonei a dimostrare l'inesistenza di quel saldo.
Il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l'onere di dimostrare, nella sua precisa entità,
l'appostazione in conto corrente di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell'istituto di credito.
Alla stregua di tale principio, il correntista, ove non provveda a produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto – dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non può pretendere l'azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l'accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile.
Vanno pertanto scartate a priori tutte le soluzioni proposte a partire da un saldo pari a zero.
pag. 7/9 Considerato poi che, per come esattamente eccepito dalla banca, occorre sottrarre dai saldi ricalcolati l'indebito prescritto, si arriva alla soluzione di un saldo creditore, al 25.2.2003, ricalcolato al tasso sostitutivo di cui all' art. 117 comma 7 d. lgs. 385/93 senza alcuna capitalizzazione, senza c.m.s., senza spese, partendo dal periodo post prescrizione, a credito del correntista pari a
6.132,31 euro.
Così per l'effetto rideterminato il saldo del conto corrente segue la condanna della banca al pagamento in favore della società correntista della somma indicata, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM. n. 147 del 2022, per entrambi i gradi. Tenuto conto del valore effettivamente accertato all'esito del giudizio (euro 6.132,31), fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, per la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 102/2023 pubblicata il 30.5.2023 dal Tribunale di
CA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 8/9 della somma di euro Parte_1
6.132,31 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
− condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidati i compensi in euro 2.540,00 per il primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, e in euro 2.906,00 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 9/9
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1129 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 avente ad oggetto indebito soggettivo – indebito oggettivo e vertente tra
con sede in Corigliano Parte_1
Schiavonea, c/da Salice – p. iva in P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. sig. , assistita, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Antonio Natale Pezzo (C.F. C.F._1 presso il cui studio in Corigliano-Rossano località
Corigliano Scalo, Via S. Francesco d'Assisi, 115 elegge domicilio;
appellante
e
[quale successore, giusta atto Controparte_1 di fusione per incorporazione Notar di Persona_1 Milano del 26/03/2021 n. 16.080/8.638 di rep. – doc. 1
– di (quale successore di Controparte_2 [...]
, giusta atto di fusione per incorporazione CP_3 del 02/02/2017, Notar di Brescia, Rep n. Persona_2
103243, Racc. n. 35834 – doc. 2)], con sede legale in
(10121) Torino, Piazza San Carlo, 156 codice fiscale n.
, in persona del procuratore speciale e P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Paolini, nello studio del quale in
Cosenza, V.le della Repubblica, 110, elettivamente domiciliata;
appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 102/2023 resa dal Tribunale di
CA (ex Rossano) in data 29/05/2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 518/2013 R.G.A.C. digitalmente sottoscritta dal Magistrato Estensore dott.ssa
Maria Francesca Di Maio, pubblicata in data 30/05/2023
e notificata da controparte a mezzo pec il 31/05/2023 e per l'effetto dichiarare tenuta , in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell' della somma di € Parte_1
101.011,83 così come determinata dal C.T.U., o a
pag. 2/9 quell'altra somma che sarà determinata in corso di causa maggiorata dagli interessi dal giorno di messa in mora
(04.04.2011) sino all'effettivo soddisfo;
In subordine: dichiarare tenuta al Controparte_3 pagamento della somma di € 6123,31 oltre interessi per come acclarato dal C.T.U. Con Vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali iva e cap come per legge per entrambi i gradi di Giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Per l'appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare integramente l'avverso gravame e confermare l'impugnata sentenza.
In via meramente subordinata disporre la rinnovazione della CTU per i motivi dedotti dalla deducente e rideterminare il saldo finale di conto corrente.
Vinte le spese tutte del presente grado di giudizio”.
Fatti di causa
1.
Con atto di citazione inviato in notifica il 3.4.2013, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per gli importi non dovuti addebitati sul CP_3 conto corrente n. 5200087, lamentando interessi debitori ultralegali, variazioni usurarie del tasso debitore, capitalizzazione trimestrale. Chiedeva, quindi, previa declaratoria di nullità delle clausole illecite, la condanna pag. 3/9 della banca alla rettifica del saldo in euro 105.102,16 a favore del correntista, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva ritualmente la banca, eccependo la prescrizione del periodo antecedente il 4.4.2001 (data di notifica dell'atto interruttivo), la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da
30.6.2000 in poi, l'espressa pattuizione dell'interesse ultralegale e della commissione di massimo scoperto, il mancato superamento del tasso soglia antiusura.
1.1
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, il Tribunale respingeva la domanda.
La sentenza ha ritenuto che la mancata produzione in giudizio del contratto e l'assenza degli estratti conto per un periodo rilevante non consentono una ricostruzione attendibile dell'andamento del conto, non potendo a tal fine sopperire il criterio del primo saldo debitore.
2.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello
, richiamando gli esiti della Parte_1 consulenza tecnica disposta in primo grado, chiedendo riconvocarsi il CTU a chiarimenti, e formulando le domande di cui alle conclusioni, sopra riportate in epigrafe.
pag. 4/9 Si è costituta resistendo e Controparte_1 formulando le conclusioni sopra riportate, con richiesta subordinata di voler disporre il rinnovo della CTU.
All'udienza del 3.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ragioni della decisione
3.
Il consulente tecnico nominato in primo grado ha potuto stabilire che non è presente il contratto di apertura del conto corrente;
il primo estratto conto riporta la data del 31.3.1990, mancano estratti conto relativi al primo, al terzo ed al quarto trimestre del 1992,
a tutto il 1993, a tutto il 1998. E ha proceduto al ricalcolo, dal primo estratto conto disponibile al
25.2.2003.
Inoltre, il primo saldo disponibile era negativo per il cliente.
La consulenza, quindi, distingue le due ipotesi, partendo dal primo estratto conto con saldo negativo e da un saldo iniziale pari a zero.
A seguito di richiesta di integrazione, il medesimo consulente ha proceduto a nuovi ricalcoli, tenendo conto dell'intero periodo non prescritto, ossia del periodo dal
4.4.2001 al 25.2.2003, formulando quattro nuove ipotesi, sempre distinguendo tra saldo iniziale negativo e saldo pag. 5/9 iniziale zero e, successivamente, tra le sole operazioni successive al periodo prescritto e il riscontro delle rimesse solutorie effettuate dal correntista dal
22.12.1989 al 4.4.2001, producendo ulteriori 8 risultati.
Sul punto, è da osservare quanto segue.
Nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore.
In tal senso, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questa Corte intende applicare al caso di specie, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla
, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici CP_3
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
pag. 6/9 dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass., ord. n. 37800 del 27.12.2022).
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti e non può
- nella presente fattispecie, in cui ad agire è il correntista, senza che la banca contrapponga domande riconvenzionali - trovare applicazione il criterio del c.d. saldo zero, sicché incombe sul correntista l'onere di produrre gli estratti conto o di provare elementi che possano essere considerati idonei a dimostrare l'inesistenza di quel saldo.
Il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l'onere di dimostrare, nella sua precisa entità,
l'appostazione in conto corrente di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell'istituto di credito.
Alla stregua di tale principio, il correntista, ove non provveda a produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto – dando così integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non può pretendere l'azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l'accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile.
Vanno pertanto scartate a priori tutte le soluzioni proposte a partire da un saldo pari a zero.
pag. 7/9 Considerato poi che, per come esattamente eccepito dalla banca, occorre sottrarre dai saldi ricalcolati l'indebito prescritto, si arriva alla soluzione di un saldo creditore, al 25.2.2003, ricalcolato al tasso sostitutivo di cui all' art. 117 comma 7 d. lgs. 385/93 senza alcuna capitalizzazione, senza c.m.s., senza spese, partendo dal periodo post prescrizione, a credito del correntista pari a
6.132,31 euro.
Così per l'effetto rideterminato il saldo del conto corrente segue la condanna della banca al pagamento in favore della società correntista della somma indicata, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM. n. 147 del 2022, per entrambi i gradi. Tenuto conto del valore effettivamente accertato all'esito del giudizio (euro 6.132,31), fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, per la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 102/2023 pubblicata il 30.5.2023 dal Tribunale di
CA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 8/9 della somma di euro Parte_1
6.132,31 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
− condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidati i compensi in euro 2.540,00 per il primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, e in euro 2.906,00 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 9/9