Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01481/2025REG.PROV.COLL.
N. 05838/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5838 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Alessandro Biamonte per la ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla nota del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto, III divisione disciplina, prot. M_D GMIL REG2019 0461456 dell’8 agosto 2019, recante la liquidazione in favore del signor -OMISSIS- della somma di euro 10.000 (comprensiva di Iva e di accessori) a titolo di rimborso per spese legali ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135;
b) dalla nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli prot. n. 144931 del 24 luglio 2019, recante il presupposto parere di congruità sulla parcella professionale presentata dall’interessato.
2. I tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il signor -OMISSIS-, all’epoca dei fatti appuntato dell’Arma dei carabinieri addetto alla sezione scorte del reparto servizi magistratura di Napoli, venne accusato di avere formato e utilizzato falsi fogli di viaggio per i giorni 28 e 29 settembre 2003, non corrispondenti all’effettivo espletamento del servizio, inducendo in errore l’amministrazione militare e conseguendo, per tal via, un ingiusto profitto monetario;
b) con sentenza del Tribunale militare di Napoli n.-OMISSIS-il suddetto appuntato venne condannato;
c) con sentenza n.-OMISSIS-, poi divenuta irrevocabile, la Corte militare d’appello di Napoli lo assolse « perché il fatto non sussiste ”»;
d) l’interessato presentò istanza di rimborso delle spese legali per un importo di euro 46.435, oltre al 12,5% per rimborso delle spese generali, Iva e contributo per la cassa forense;
e) l’amministrazione respinse la domanda;
f) con sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Campania, sezione sesta, accolse il ricorso (n. 1369 del 2015) proposto avverso tale diniego;
g) successivamente sono state emanate le due note già richiamate al paragrafo 1.
3. Dette note sono state impugnate dalla signora -OMISSIS-, quale erede del signor -OMISSIS-, con ricorso n. 4841 del 2019 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania e affidato ad un unico complesso motivo di « Eccesso di potere per illogicità e sviamento. Violazione del d.m. 127/2004. Violazione dell’art. 18 d.l. 25.3.1997 n. 67. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti ».
4. Il Ministero della difesa si è costituto nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Campania, sezione sesta, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado ha reputato legittima la riduzione del rimborso delle spese legali a 10.000 euro operata dall’amministrazione a fronte della relativa istanza per un importo di euro 46.435 (oltre agli accessori di legge), precisando, in sintesi, che « congruo e ragionevole (…) si appalesa l’apprezzamento della Avvocatura erariale che, in una logica equitativa e tenuto conto delle peculiari connotazioni informanti la complessiva vicenda processuale che ne occupa, ha riconosciuto il compenso di € 10.000,00 per il singolo imputato assolto (…) l’istituto del rimborso delle spese legali, disciplinato dalla normativa in esame, si giustifica per evidenti ragioni di ordine equitativo ed ha carattere di indennizzo , e non risarcitorio o restitutorio in senso stretto (CdS n. 1925/2017). (…) La motivazione del ridetto parere “limitativo” (…) fonda su considerata di carattere assoluto , essendo TU CU evidente che la esazione della somma richiesta – per il singolo imputato assolto, tenuto conto della pluralità di imputati (aventi posizioni sostanzialmente analoghe e/o affini) assistita e difesa dal medesimo patrocinante, assumeva ex se connotazioni di inusitata eccezionalità e straordinarietà , la cui concreta sussistenza, a tacer d’altro, avrebbero dovuto essere puntualmente allegate e comprovate dalla parte istante, non già e non certo attraverso la mera esibizione della parcella del difensore, ove di tale eccezionalità e straordinarietà non v’è veruna puntuale allegazione né, tampoco, dimostrazione (…) Di qui la ragionevolezza e la logicità dell’operato della Amministrazione – e, a monte, del giudizio tecnico formulato dalla Avvocatura erariale – con la riduzione dell’importo da rimborsare entro limiti che sfuggono a qualsivoglia forma di censura del genere di quelle che solo in questa sede possono rilevare (…) Né può rilevare quanto liquidato in relazione ad altro coimputato, atteso che (…) è giustappunto la congerie di imputati difesi dal medesimo difensore – in relazione a vicenda unitaria e non connotata da peculiare complessità – a rendere congrua e ragionevole la determinazione assunta dalla Amministrazione in relazione alla “singola” posizione (…) la entità non certo irrilevante del compenso complessivo riconosciuto al difensore, riveniente dalla sommatoria degli importi riconosciuti singulatim per ciascuno degli imputati assolti, a definitivamente persuadere della legittimità delle determinazioni quivi censurate ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 19 giugno 2022 e in data 15 luglio 2022 – la signora -OMISSIS-, in qualità di erede del defunto signor -OMISSIS-, ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo e formulato altresì istanza cautelare.
7. Con atto depositato il 21 luglio 2022 l’appellante ha chiesto « disporsi il rinvio al merito della decisione cautelare, soprassedendo sulla sua trattazione in camera di consiglio ».
8. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
9. In vista dell’udienza di discussione l’amministrazione statale ha depositato memoria in data 11 gennaio 2025.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025, nel corso della quale non è stata coltivata la domanda cautelare.
11. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 4 a pagina 11 del gravame – l’appellante ha lamentato « Eccesso di potere per illogicità e sviamento. Violazione del d.m. 127/2004. Violazione dell’art. 18 d.l. 25.3.1997 n. 67. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti ».
In sintesi l’interessata ha dedotto che: « L’atto gravato in primo grado è in realtà illegittimo laddove – a fronte di una norma inequivoca, l’art. 18 D.L. 67/197, che conferisce all’Avvocatura dello Stato il compito di valutare la «congruità» della parcella rispetto alle tariffe – sovrappone un calcolo condotto forfettariamente in via equitativa sia in modo apodittico sia illogico (in quanto segnato da una dissociazione tra l’attività difensiva effettivamente posta in essere e la misura riconosciuta liquidabile), prescindendo da qualsivoglia analisi ragionata delle tariffe vigenti ratione temporis (che nel caso di specie erano, tra l’altro, obbligatorie) e della congruità della parcella rispetto alle stesse »; con asserito sviamento di potere « l’Avvocatura (…) prescinde totalmente dalle voci tariffarie descritte nella parcella e ritiene, secondo imprecisate e tautologiche ragioni, di potere effettuare un calcolo forfettario disancorato da qualsiasi elemento ponderale. La forfettizzazione, così come concretamente posta in essere, si presta a un evidente arbitrio, laddove non fondata – voce per voce – su una motivata argomentazione che dia conto del quantum liquidato in contrasto con una parcella che analiticamente documenta le singole voci tariffarie fissate »; la determinazione della parcella sarebbe dunque « apodittica e claudicante sul piano logico motivazionale, in quanto non spiega secondo quale percorso analitico si pervenga a quel calcolo finale », « segnata da un deficit istruttorio, posto che l’Amministrazione, per mezzo dell’Avvocatura, non analizza affatto le singole attività difensive », « manifestamente illogica, in quanto il calcolo finale è pacificamente operato in modo forfettario ed equitativo, disancorato dal dato reale », « contraddittoria, posto che da un lato invoca il D.M. 127/2004 e giudica il procedimento di complessità «media», dall’altro, senza neppure dare conto in termini motivazionali e argomentativi come pervenga a quello specifico calcolo finale (…) a fronte delle voci singolarmente descritte nella parcella (…) applica una valutazione forfettaria omnicomprensiva che contrasta non solo con lo scaglione «medio» (che sarebbe stato coerente con il grado di complessità, medio, riconosciuto), ma scende addirittura anche al di sotto dei minimi », nonché «ulteriormente paradossale e parimenti contradittoria , poiché, ancorché l’Avvocatura dello Stato affermi che il giudizio sia di «entità media» (che avrebbe dunque indotto la logica applicazione dello scaglione «medio» degli onorari), al pari della durata, anch’essa qualificata «media», e addirittura dell’«apprezzamento» anch’esso giudicato «positivo» dalla difesa erariale, non dà logica e consequenziale applicazione a tali logici corollari »; le deduzioni dell’organo tecnico sarebbero « contraddittorie e illogiche » laddove « invocano il D.M. 4.2.2004 n. 127, ma poi non ne danno concreta applicazione »; sarebbe « peraltro evidente la sproporzione tra le tariffe ex D.M. 127/2004 che l’Amministrazione dichiara di applicare ai valori medi e l’importo risibile complessivamente liquidato. Illegittimità ulteriormente confermata (anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, oltre che per la manifesta illogicità) dalla circostanza che, per altro imputato assolto nel medesimo procedimento, l’Avvocatura ha correttamente ritenuto congrua la parcella redatta analiticamente dal difensore di quest’ultimo, liquidandola in € 59.146,98 oltre accessori » sulla base del d.m. 127/2004; nel parere vi sarebbe « traccia di alcuna valutazione discrezionale di natura tecnica concretamente riferita concretamente né alle voci tariffarie praticate e calcolate, né alla attività difensiva, né alla natura, complessità e gravità delle questioni giuridiche, dandosi spazio esclusivo all’uso disinvolto della tautologia, confermato dalla dissociazione tra attività difensiva concretamente prestata e calcolo forfettario finale »; il T.a.r. avrebbe qualificato erroneamente l’istante come condannato in sede penale, anziché assolto, in quanto nella gravata sentenza « si parla di « concorsualità della azione criminosa posta in essere da un gruppo di addetti al servizio scorte del reparto servizi Magistratura», laddove l’utilizzo della locuzione «azione criminosa» sottende l’errore in cui incorre il Tribunale, il quale ritiene con errore che i coimputati abbiano concorso nella commissione di una «azione criminosa» e non già siano stati assolti con formula piena »; « la funzione dell’art. 18 D.L. 67/1997 (che si assume conformarsi alla regola civilistica generale di cui all’art. 1720, comma 2, c.c. in tema di rapporti tra mandante e mandatario) » sarebbe « quella di ripristinare la situazione di esposizione economica in cui viene a trovarsi il dipendente di un’amministrazione a causa di giudizi in cui lo stesso sia stato ingiustamente coinvolto per fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio e nell’ambito dell’assolvimento di obblighi istituzionali »; l’asserita « assenza di adeguata istruttoria » da parte del T.a.r. emergerebbe inoltre dalla circostanza, contraddetta dal collegio di primo grado, che la posizione del coimputato sarebbe stata la medesima dell’istante; il parere dell’Avvocatura dello Stato sarebbe palesemente contraddittorio, in quanto « prende esplicitamente atto della “gravità” e “complessità” della res controversa e degli apporti professionali specialistici retribuibili in misura non eccedente “il massimo dei valori previsti dal tariffario” ma, dall’altro, non se ne traggono le logiche conseguenze sul piano del corollario, liquidando, peraltro forfettariamente, degli importi che sono di gran lunga inferiori ai minimi tariffari forensi ».
13. Siffatte doglianze sono infondate.
13.1. In proposito va premesso che l’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone che: « Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
Tale disposizione attribuisce dunque un peculiare potere valutativo all’amministrazione con riferimento all’ an ed al quantum , poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano detti presupposti – se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 31 maggio 2017, n. 1266; sezione IV, 8 luglio 2013, n. 3593), il cui parere di congruità ha natura obbligatoria (posto che la relativa acquisizione è prescritta dalla legge e non può essere pretermessa), e carattere vincolante (poiché l’amministrazione non può disattendere l’indicazione quantitativa resa dall’organo tecnico).
Pertanto il diritto al rimborso è nel quantum parametrato in base alla valutazione dell’Avvocatura dello Stato, chiamata a ponderarne la congruità, al fine di prevenire l’accollo alle finanze pubbliche di spese esorbitanti rispetto alle effettive esigenze difensive (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 25).
La quantificazione del rimborso va effettuata alla stregua dell’importanza e della delicatezza del processo tanto sotto il profilo fattuale quanto giuridico.
Ad ogni modo, il rimborso un rappresenta una completa reintegrazione degli esborsi sostenuti dal dipendente a causa del procedimento penale, bensì un importo di natura indennitaria.
Detta valutazione ha carattere tecnico-discrezionale ed è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto « per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore » (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524), laddove, ad esempio, l’Avvocatura dello Stato esprima un parere apodittico, del tutto privo di una concreta e specifica valutazione delle emergenze di causa.
Le delineate caratteristiche del giudizio di congruità richiedono, pertanto, una motivazione logica e coerente, che, in modo sintetico, consenta di comprendere la scelta operata nel delineare il quantum debeatur .
Il parere di congruità non deve attenersi all’importo preteso dal difensore o a quello liquidato dal consiglio dell’ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l’assistito (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 31 maggio 2017, n. 1266; sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4942), attenendo, invero, soltanto alla determinazione del rimborso dovuto al dipendente e non a quella del compenso dovuto dalla parte al difensore, ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive (cfr. Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cons. Stato, sez. IV, sentenza 7 ottobre 2019, n. 6736; sezione II, parere n. 1266/2017 cit.).
In ogni caso, qualora il diniego (totale o parziale) di rimborso risulti illegittimo, il suo annullamento non comporta di per sé l’accertamento della spettanza del beneficio, dovendosi comunque pronunciare sulla questione l’amministrazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori, non potendo, in particolare, in alcun caso il giudice amministrativo riconoscere direttamente una somma specificamente quantificata all’istante.
13.2. Tanto precisato, si osserva che, nel caso di specie, all’esito di una lineare e normativamente conforme sequenza procedimentale, non si riscontrano nel provvedimento di liquidazione dell’importo e nel presupposto parere violazioni di disposizioni sostanziali né indici sintomatici di eccesso di potere, così come rilevato dal T.a.r. con motivazione congrua e immune dai vizi logici lamentati dalla ricorrente.
In particolare, si osserva che:
a) il riferimento all’inderogabilità dei minimi tariffari di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (sancita dall’art. 4, comma 1, del medesimo decreto) non è pertinente, poiché nel quadro ordinamentale vigente ratione temporis (ovverosia durante gran parte del procedimento penale, svoltosi tra il 2005 e il 2009 e soprattutto al tempo della sua conclusione e anche all’epoca dell’istanza di rimborso nel 2011), a seguito dell’entrate in vigore e della vigenza in tale periodo dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, non vi erano inderogabili cifre tariffarie professionali, bensì parametri monetari non vincolanti e suscettibili di essere derogati nei minimi; in ogni caso e in via dirimente, la liquidazione ai sensi del già citato art. 18 non incontra il limite di eventuali tetti tariffari, non avendo carattere di reintegrazione, ma indennitario;
b) l’appellante non allega concrete circostanze fattuali che renderebbero ingiustificata la liquidazione inferiore ai minimi tariffari;
c) il calcolo è legittimamente forfetario e non voce per voce, siccome frutto di una valutazione globale;
d) non vi è alcuna astrazione dalla fattispecie concreta;
e) non è superabile in modo effettivo l’elemento motivazionale maggiormente rilevante che ha indotto il T.a.r. a respingere il ricorso di primo grado, ovverosia l’unicità del difensore nella rappresentanza di una pluralità di imputati tutti coinvolti nel medesimo procedimento penale.
Nell’emettere il proprio parere tecnico l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è legittimamente riferita, nella sostanza, alla natura e alla complessità della causa nella sua globalità, alla rilevanza e alla problematicità delle questioni trattate, alla durata del processo, alla qualità dell’opera professionale prestata, al vantaggio arrecato al cliente.
Si tratta di valutazioni che, per quanto diffusamente esplicitato al paragrafo 13.1, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale, infatti, non può sostituirsi all’amministrazione su questioni che attengono al merito delle suddette stime, caratterizzate, invero, dall’esercizio di una discrezionalità tecnica di ampia latitudine, salvo che non si palesino manifesti elementi sintomatici dell’eccesso di potere percepibili TU CU , il che non è riscontrabile nel caso di specie, dove non riscontrano travisamenti fattuali, omissioni decisive nella ricostruzione della vicenda, incoerenze interne all’ iter motivazionale, contraddittorietà tra premesse e conclusioni, né deviazioni dai canoni di consequenzialità logica.
Il parere – e il conseguente provvedimento conforme del Ministero della difesa – non sono dunque affetti da palese illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o abnormità, cosicché il relativo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della pubblica amministrazione non è in concreto sindacabile dal giudice amministrativo.
La quantificazione finanziaria a cui è pervenuta l’amministrazione in conformità al parere del competente organo tecnico, emesso all’esito di non lacunoso esame complessivo, è quindi ragionevole e comunque non irragionevole, con conseguente sua insindacabilità.
Va infine evidenziato che è irrilevante l’entità di altra liquidazione effettuata per un coimputato difeso da altro professionista, giacché, da un lato, si fa riferimento a istanza di rimborso di compensi di altro avvocato e la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell’amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la necessaria precisazione che la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 430; sez. VII, 2 ottobre 2024, n. 7945; sez. IV, 1° agosto 2024, n. 6896) e, dall’altro e in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, la misura della liquidazione in favore del signor -OMISSIS- va correlata, come puntualmente evidenziato dal T.a.r., alla circostanza della pluralità di imputati difesi dal medesimo professionista patrono dell’interessato. È parimenti irrilevante che altra liquidazione per altro coimputato difeso dallo stesso difensore sia stata annullata dal T.a.r. per la Campania con sentenza n. 1171 del 22 febbraio 2018 per deficit motivazionale (salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione), non vincolando, infatti, detto precedente né il T.a.r., né il Consiglio di Stato.
14. In conclusione l’appello deve essere respinto.
15. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella all’art. 26 c.p.a. recata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 [cfr., ex plurimis , sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148 e 22 agosto 2018, n. 5008; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis , sezione VI, sentenze 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150)]. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148/2022 cit.).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5838 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS- al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese di lite del presente grado giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), anche ai sensi dell’art. 26, comma 1 c.p.a., oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti privati citati in sentenza, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.