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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 12334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12334 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 13635/2025 vertente
TRA
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giorgio Pezzilli (c.f. ; C.F._1
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
Con ricorso di cui all'art. 281 decies cpc depositato il 20.03.2025 il ricorrente, cittadino ucraino, ha chiesto in via cautelare di ordinare all' della Questura di Roma, anche con Controparte_2
provvedimento inaudita altera parte, di concludere, entro un termine perentorio, il procedimento volto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 D. Lgs 286/98, ovvero di ordinare allo stesso il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione del giudizio;
nel merito, ha pagina 1 chiesto di accertare la violazione del proprio diritto alla vita privata, dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento della Questura di
Roma e della Commissione Territoriale di Roma e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 286/98, ordinando il rilascio del relativo titolo di soggiorno.
Il ricorrente ha esposto di aver lasciato l'Ucraina per migliorare le condizioni di vita della propria famiglia e di aver fatto ingresso in Italia nel 2015, trovando ospitalità presso l'abitazione della suocera sita in nel Comune di Monte Compatri (RM); che inizialmente svolgeva attività di giardiniere senza regolare contratto e che, successivamente, trovava lavoro come collaboratore domestico;
che il datore di lavoro, in data 06.06.2020, presentava istanza di emersione di cui all'art. 103, co. 1, del D.L. 34/20; che svolgeva tale lavoro sino al 16.03.2023, quando la domanda veniva rigettata;
che il datore era intenzionato ad assumerlo nuovamente;
che nel frattempo,
a causa del conflitto in Ucraina, nel febbraio 2022, facevano ingresso in Italia la coniuge e i due figli minori, muniti di permesso di soggiorno per protezione temporanea, e in data 11.12.2022 nasceva in Italia il terzo figlio della coppia. Tanto premesso, il 03.02.2023 il ricorrente inviava alla Questura di Roma a mezzo pec istanza di rilascio di un permesso per protezione speciale;
che riceveva risposta il 06.02.2023 con la quale la PA adita lo invitava a presentarsi di persona presso l'Ufficio competente negli orari indicati;
che in pari data si presentava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, ove gli veniva pagina 2 rilasciato un appuntamento per il fotosegnalamento al 23.08.2023; che in tale data gli veniva annotato sulla ricevuta di presentazione di ripresentarsi nei giorni indicati per “l'esito della commissione”; che, non ricevuto alcun riscontro e in assenza di un titolo provvisorio, il
03.05.2024 inviava un sollecito alla Questura di Roma e alla
Commissione territoriale, rappresentando e allegando la dichiarazione di volontà all'assunzione dell'ex datore;
che dalla CT perveniva una risposta automatica di irricevibilità della richiesta;
che con risposta pec del 12.05.2024 la Questura di Roma convocava il ricorrente per il 15.05.2024, chiedendo un'integrazione documentale
(copia del documento del dichiarante); che si presentava presso l'Ufficio e altresì inviava la documentazione richiesta a mezzo pec;
che gli veniva rilasciato un biglietto di convocazione al 17.10.2024; che, ripresentatosi nella data indicata, gli veniva detto di attendere l'esito della pratica di fronte alla Commissione territoriale, verificando su apposito portale, e di ripresentarsi solo a seguito della definizione;
che il 17.02.2025 il ricorrente inviava una diffida a mezzo pec alla
Questura e alla Commissione territoriale;
che da quest'ultima perveniva nuovamente una risposta automatica di irricevibilità mentre la Questura di Roma, con pec del 18.02.2025, rappresentava che
“questo Ufficio, su indicazione della competente Commissione
Territoriale, sta lavorando le istanze in ordine cronologico rispetto alla data di acquisizione. Al momento si stanno lavorando le istanze di luglio 2023”; che il ricorrente, il 22.02.2025, inviava copia della diffida pagina 3 e un'integrazione documentale alla Commissione territoriale, rimasta priva di riscontri.
Tutto quanto rappresentato, ha lamentato in questa Parte_1
sede l'illegittimità della condotta e della perdurante inerzia di parte resistente e, in particolare, la violazione dell'art. 5, co. 9 del D. Lgs.
286/1998, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, la violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998, la violazione del diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale.
Quanto al requisito del periculum in mora, a motivo dell'istanza cautelare, ha rappresentato la condizione di incertezza e precarietà scaturita dall'inadempimento dell'Amministrazione resistente, oramai perdurante da oltre due anni, con conseguente impossibilità di esercizio dei diritti connessi alla regolare permanenza sul territorio e, in particolare, la perdita della chance lavorativa, con ripercussioni sul proprio processo di integrazione.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies c.p.c., ha fissato udienza per l'esame del cautelare e del merito al
04.07.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente, con note del 02.07.2024, riportandosi a tutto quanto dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio il CP_1
02.07.2025 e, rappresentata l'attesa di informazioni da parte dell'Amministrazione competente, ha chiesto disporsi un rinvio della trattazione. Tuttavia, in data 03.07.2025, richiamate le allegate note pagina 4 della Questura di Roma, che ha sua volta rappresento l'attesa di esito da parte della Commissione territoriale (con allegata richiesta di parere del 25.03.2025), ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
***
Preliminarmente va osservato che unica parte resistente è il
[...]
essendo gli altri soggetti individuati dal ricorrente CP_1
(Questura di Roma e Commissione Territoriale) riconducibili allo stesso dicastero.
In via ulteriormente preliminare, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente quale richiedente protezione speciale (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”).
Per quel che concerne il merito della domanda, si osserva che nel caso di specie il ricorrente ha dato prova di aver manifestato per la prima volta alla Questura competente la volontà di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 03.02.2023, ottenendo in data 06.02.2023 la ricevuta di fissazione di pagina 5 appuntamento per il fotosegnalamento al 23.08.2023 e un primo attestato nominativo (con foto) solo il 15.05.2024.
Posto che occorre guardare del momento della presentazione dell'istanza sia per l'applicazione della relativa disciplina (art. 7, co. 2
DL 20/2023) sia, pertanto, per quel che concerne le ulteriori norme relative al procedimento amministrativo, anche a voler tenere conto della data del fotosegnalamento (ritenuto necessario per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto che, dunque, quantomeno a quella data deve risultare formalizzato) del 23.08.2023, ai soli fini del termine di definizione del suddetto procedimento amministrativo, emerge in ogni caso che a distanza di circa due anni e nonostante i diversi tentativi e solleciti, la procedura amministrativa non si è ancora conclusa.
L'art. 5, comma 9, D. Lgs 286/1998 prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.” Ebbene, pur tenuto conto che i due mesi indicati dalla norma non si riferiscono ad un termine perentorio imposto all'Amministrazione per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, è evidente che i tempi di attesa del caso di specie vanno ben oltre le dilazioni ammesse dal legislatore.
A fronte del lasso di tempo considerato, nonché tenuto conto della pacifica perdurante pendenza del procedimento amministrativo pagina 6 (come da note di parte resistente), il Tribunale ritiene che la prolungata inerzia dell'Amministrazione stia gravemente ledendo il diritto sia all'esame e alla definizione della domanda di protezione speciale del ricorrente, che alla vita privata e familiare dello stesso che, oltre alla perdurante impossibilità di esercizio dei diversi diritti connessi alla regolarità del soggiorno è impossibilitato, in particolare,
a regolarizzare un rapporto di lavoro che gli permetterebbe di vivere dignitosamente e contribuire al supporto del proprio nucleo familiare, giunto in Italia a causa del conflitto in corso oramai da anni in territorio ucraino e che, costituito da ben tre figli minori, ragionevolmente necessita del supporto e della stabilità della permanenza del ricorrente.
Posto quanto sopra, vista la pacifica pendenza del procedimento amministrativo di valutazione della sussistenza dei presupposti di cui alla protezione richiesta, deve dichiararsi l'obbligo da parte della di Roma e della Commissione territoriale di Roma di CP_3
concludere la suddetta procedura entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio dello
Stato le spese di lite possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ordina al
[...]
di concludere la procedura di rilascio del permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, di cui alla pagina 7 disciplina prevista dall'art. 7, co. 2 DL 20/2023, con l'emissione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
-spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 04 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 13635/2025 vertente
TRA
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giorgio Pezzilli (c.f. ; C.F._1
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
Con ricorso di cui all'art. 281 decies cpc depositato il 20.03.2025 il ricorrente, cittadino ucraino, ha chiesto in via cautelare di ordinare all' della Questura di Roma, anche con Controparte_2
provvedimento inaudita altera parte, di concludere, entro un termine perentorio, il procedimento volto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 D. Lgs 286/98, ovvero di ordinare allo stesso il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione del giudizio;
nel merito, ha pagina 1 chiesto di accertare la violazione del proprio diritto alla vita privata, dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento della Questura di
Roma e della Commissione Territoriale di Roma e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 286/98, ordinando il rilascio del relativo titolo di soggiorno.
Il ricorrente ha esposto di aver lasciato l'Ucraina per migliorare le condizioni di vita della propria famiglia e di aver fatto ingresso in Italia nel 2015, trovando ospitalità presso l'abitazione della suocera sita in nel Comune di Monte Compatri (RM); che inizialmente svolgeva attività di giardiniere senza regolare contratto e che, successivamente, trovava lavoro come collaboratore domestico;
che il datore di lavoro, in data 06.06.2020, presentava istanza di emersione di cui all'art. 103, co. 1, del D.L. 34/20; che svolgeva tale lavoro sino al 16.03.2023, quando la domanda veniva rigettata;
che il datore era intenzionato ad assumerlo nuovamente;
che nel frattempo,
a causa del conflitto in Ucraina, nel febbraio 2022, facevano ingresso in Italia la coniuge e i due figli minori, muniti di permesso di soggiorno per protezione temporanea, e in data 11.12.2022 nasceva in Italia il terzo figlio della coppia. Tanto premesso, il 03.02.2023 il ricorrente inviava alla Questura di Roma a mezzo pec istanza di rilascio di un permesso per protezione speciale;
che riceveva risposta il 06.02.2023 con la quale la PA adita lo invitava a presentarsi di persona presso l'Ufficio competente negli orari indicati;
che in pari data si presentava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, ove gli veniva pagina 2 rilasciato un appuntamento per il fotosegnalamento al 23.08.2023; che in tale data gli veniva annotato sulla ricevuta di presentazione di ripresentarsi nei giorni indicati per “l'esito della commissione”; che, non ricevuto alcun riscontro e in assenza di un titolo provvisorio, il
03.05.2024 inviava un sollecito alla Questura di Roma e alla
Commissione territoriale, rappresentando e allegando la dichiarazione di volontà all'assunzione dell'ex datore;
che dalla CT perveniva una risposta automatica di irricevibilità della richiesta;
che con risposta pec del 12.05.2024 la Questura di Roma convocava il ricorrente per il 15.05.2024, chiedendo un'integrazione documentale
(copia del documento del dichiarante); che si presentava presso l'Ufficio e altresì inviava la documentazione richiesta a mezzo pec;
che gli veniva rilasciato un biglietto di convocazione al 17.10.2024; che, ripresentatosi nella data indicata, gli veniva detto di attendere l'esito della pratica di fronte alla Commissione territoriale, verificando su apposito portale, e di ripresentarsi solo a seguito della definizione;
che il 17.02.2025 il ricorrente inviava una diffida a mezzo pec alla
Questura e alla Commissione territoriale;
che da quest'ultima perveniva nuovamente una risposta automatica di irricevibilità mentre la Questura di Roma, con pec del 18.02.2025, rappresentava che
“questo Ufficio, su indicazione della competente Commissione
Territoriale, sta lavorando le istanze in ordine cronologico rispetto alla data di acquisizione. Al momento si stanno lavorando le istanze di luglio 2023”; che il ricorrente, il 22.02.2025, inviava copia della diffida pagina 3 e un'integrazione documentale alla Commissione territoriale, rimasta priva di riscontri.
Tutto quanto rappresentato, ha lamentato in questa Parte_1
sede l'illegittimità della condotta e della perdurante inerzia di parte resistente e, in particolare, la violazione dell'art. 5, co. 9 del D. Lgs.
286/1998, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, la violazione dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D. Lgs. 286/1998, la violazione del diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale.
Quanto al requisito del periculum in mora, a motivo dell'istanza cautelare, ha rappresentato la condizione di incertezza e precarietà scaturita dall'inadempimento dell'Amministrazione resistente, oramai perdurante da oltre due anni, con conseguente impossibilità di esercizio dei diritti connessi alla regolare permanenza sul territorio e, in particolare, la perdita della chance lavorativa, con ripercussioni sul proprio processo di integrazione.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies c.p.c., ha fissato udienza per l'esame del cautelare e del merito al
04.07.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente, con note del 02.07.2024, riportandosi a tutto quanto dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio il CP_1
02.07.2025 e, rappresentata l'attesa di informazioni da parte dell'Amministrazione competente, ha chiesto disporsi un rinvio della trattazione. Tuttavia, in data 03.07.2025, richiamate le allegate note pagina 4 della Questura di Roma, che ha sua volta rappresento l'attesa di esito da parte della Commissione territoriale (con allegata richiesta di parere del 25.03.2025), ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
***
Preliminarmente va osservato che unica parte resistente è il
[...]
essendo gli altri soggetti individuati dal ricorrente CP_1
(Questura di Roma e Commissione Territoriale) riconducibili allo stesso dicastero.
In via ulteriormente preliminare, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente quale richiedente protezione speciale (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”).
Per quel che concerne il merito della domanda, si osserva che nel caso di specie il ricorrente ha dato prova di aver manifestato per la prima volta alla Questura competente la volontà di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 03.02.2023, ottenendo in data 06.02.2023 la ricevuta di fissazione di pagina 5 appuntamento per il fotosegnalamento al 23.08.2023 e un primo attestato nominativo (con foto) solo il 15.05.2024.
Posto che occorre guardare del momento della presentazione dell'istanza sia per l'applicazione della relativa disciplina (art. 7, co. 2
DL 20/2023) sia, pertanto, per quel che concerne le ulteriori norme relative al procedimento amministrativo, anche a voler tenere conto della data del fotosegnalamento (ritenuto necessario per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto che, dunque, quantomeno a quella data deve risultare formalizzato) del 23.08.2023, ai soli fini del termine di definizione del suddetto procedimento amministrativo, emerge in ogni caso che a distanza di circa due anni e nonostante i diversi tentativi e solleciti, la procedura amministrativa non si è ancora conclusa.
L'art. 5, comma 9, D. Lgs 286/1998 prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.” Ebbene, pur tenuto conto che i due mesi indicati dalla norma non si riferiscono ad un termine perentorio imposto all'Amministrazione per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, è evidente che i tempi di attesa del caso di specie vanno ben oltre le dilazioni ammesse dal legislatore.
A fronte del lasso di tempo considerato, nonché tenuto conto della pacifica perdurante pendenza del procedimento amministrativo pagina 6 (come da note di parte resistente), il Tribunale ritiene che la prolungata inerzia dell'Amministrazione stia gravemente ledendo il diritto sia all'esame e alla definizione della domanda di protezione speciale del ricorrente, che alla vita privata e familiare dello stesso che, oltre alla perdurante impossibilità di esercizio dei diversi diritti connessi alla regolarità del soggiorno è impossibilitato, in particolare,
a regolarizzare un rapporto di lavoro che gli permetterebbe di vivere dignitosamente e contribuire al supporto del proprio nucleo familiare, giunto in Italia a causa del conflitto in corso oramai da anni in territorio ucraino e che, costituito da ben tre figli minori, ragionevolmente necessita del supporto e della stabilità della permanenza del ricorrente.
Posto quanto sopra, vista la pacifica pendenza del procedimento amministrativo di valutazione della sussistenza dei presupposti di cui alla protezione richiesta, deve dichiararsi l'obbligo da parte della di Roma e della Commissione territoriale di Roma di CP_3
concludere la suddetta procedura entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio dello
Stato le spese di lite possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ordina al
[...]
di concludere la procedura di rilascio del permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, di cui alla pagina 7 disciplina prevista dall'art. 7, co. 2 DL 20/2023, con l'emissione di un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
-spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 04 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 8