TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3318/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall' avv. Gaetano Amato;
Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Abate. CP_1
OPPOSTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso del 02/07/2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 301/2024 - Pt_1 di euro 3.793,30, oltre accessori emesso su istanza di a titolo di TFR e ultime due mensilità per CP_2 il rapporto di lavoro intercorso con la società “LUNIC SRL”; in particolare evidenziava che la società per la quale la Sig.ra aveva prestato la propria attività lavorativa, era stata cancellata dal Registro delle CP_1
Imprese in data 01/03/2023, la lavoratrice aveva presentato domanda di intervento in data 28/04/2023
e pertanto, alla data della domanda di intervento del Fondo di Garanzia, l'azienda era ancora sottoponibile a procedura concorsuale e la ricorrente avrebbe dovuto quanto meno produrre decreto di reiezione della domanda di liquidazione giudiziale o gli ultimi tre bilanci della società (al fine della dimostrazione della non assoggettabilità a fallimento) per poter eccedere alla prestazione, evidenziava che questi documenti, erano stati ritualmente richiesti in data 07/07/2023 e 13/12/2023 e mai consegnati;
evidenziava inoltre che poiché la società non era ormai più assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla luce del Messaggio
Hermes n. 3854/2019 relativo alle società cancellate, l'opposta avrebbe quanto meno dovuto Pt_1 esibire il Bilancio finale di liquidazione per dimostrare che non vi era stata distribuzione di utili tra i soci, concludeva per la revoca del d.i. opposto e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta per evidenziare che in seguito a richiesta dell'Ente di integrazione documentale aveva depositato i bilanci della società UN srl in liquidazione per i soli anni 2020 e 2021, in quanto per l'anno 2022 alcun bilancio era stato depositato, che la società neanche aveva mai depositato bilancio finale di liquidazione e che in ogni caso neanche avrebbe potuto iscrivere ricorso per liquidazione giudiziale perché il suo credito era inferiore a 30.000 euro, sosteneva che l'iscrizione del decreto ingiuntivo si era resa necessaria quale ultima ratio, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del d.i. opposto e per la condanna dell' al pagamento della somma di € 3.793,30 di cui € 2.768,30 per le ultime due mensilità, Pt_1 agosto e settembre 2018, ed € 1.025,00 a titolo di TFR, il tutto oltre accessori;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' consolidato il principio di diritto per cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall Pt_1 hanno natura previdenziale e non retributiva (cfr Cass. n. 25016 del 2017);
Il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro (o nel mancato pagamento delle ultime retribuzioni) ma, per quanto concerne il TFR, nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, I. n. 297/1982, che sono da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°).
La S.C. ha precisato che l'espressione «non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267», di cui all'art. 2, comma 5°, cit., va interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento (adesso liquidazione giudiziale) vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non
è più esperibile per ragioni oggettive (cfr. Cass. n. 24767 del 2017).
Rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia è stato affermato che “non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. co ., I. fall.” in quanto “il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l'intervento del
Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto” (cfr in parte motiva Cass civ 1887 2020)
Nella fattispecie è documentato che la parte ricorrente, quando presentava domanda di intervento del
Fondo di Garanzia avrebbe potuto presentare istanza di liquidazione giudiziale in quanto non era Pt_1 ancora trascorso un anno dalla cancellazione della società; Il fatto che il credito della ricorrente fosse inferiore a 30.000 euro non le impediva di proporre domanda di liquidazione anche perché il suo credito avrebbe comunque dovuto esser valutato assieme agli altri degli altri eventuali creditori sociali;
La suddetta prova veniva tempestivamente ed espressamente richiesta dall' e nonostante ciò parte Pt_1 ricorrente non vi provvedeva iscrivendo infine ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la prestazione che l'Ente riteneva di non potere erogare per difetto di allegazione;
Ritenuto pertanto che l'Ente legittimamente ometteva di erogare la prestazione va comunque osservato, nel merito, che non essendo la società più assoggettabile a liquidazione giudiziale e non avendo neanche presentato bilancio finale di liquidazione (cfr visura in atti) sussistono allo stato i presupposti per l'accesso al Fondo ed il diritto della ricorrente al complessivo importo di euro 3.793,30 di cui € 2.768,30 per le mensilità di agosto e settembre 2018, ed € 1.025,00 a titolo di TFR;
Da tanto deriva la condanna dell' al pagamento della suddetta somma, la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo e la compensazione delle spese della presente lite tra le parti atteso che il comportamento dell' non risulta esser stato illegittimo Pt_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio n. 3318/2024:
Revoca il decreto ingiuntivo 301/2024;
Condanna l' Fondo di Garanzia, al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo Pt_1 di euro 3.793,30 di cui € 2.768,30 per le mensilità di agosto e settembre 2018, ed € 1.025,00 a titolo di
TFR;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Nocera Inferiore, 22/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dall' avv. Gaetano Amato;
Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Abate. CP_1
OPPOSTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso del 02/07/2024, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 301/2024 - Pt_1 di euro 3.793,30, oltre accessori emesso su istanza di a titolo di TFR e ultime due mensilità per CP_2 il rapporto di lavoro intercorso con la società “LUNIC SRL”; in particolare evidenziava che la società per la quale la Sig.ra aveva prestato la propria attività lavorativa, era stata cancellata dal Registro delle CP_1
Imprese in data 01/03/2023, la lavoratrice aveva presentato domanda di intervento in data 28/04/2023
e pertanto, alla data della domanda di intervento del Fondo di Garanzia, l'azienda era ancora sottoponibile a procedura concorsuale e la ricorrente avrebbe dovuto quanto meno produrre decreto di reiezione della domanda di liquidazione giudiziale o gli ultimi tre bilanci della società (al fine della dimostrazione della non assoggettabilità a fallimento) per poter eccedere alla prestazione, evidenziava che questi documenti, erano stati ritualmente richiesti in data 07/07/2023 e 13/12/2023 e mai consegnati;
evidenziava inoltre che poiché la società non era ormai più assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla luce del Messaggio
Hermes n. 3854/2019 relativo alle società cancellate, l'opposta avrebbe quanto meno dovuto Pt_1 esibire il Bilancio finale di liquidazione per dimostrare che non vi era stata distribuzione di utili tra i soci, concludeva per la revoca del d.i. opposto e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta per evidenziare che in seguito a richiesta dell'Ente di integrazione documentale aveva depositato i bilanci della società UN srl in liquidazione per i soli anni 2020 e 2021, in quanto per l'anno 2022 alcun bilancio era stato depositato, che la società neanche aveva mai depositato bilancio finale di liquidazione e che in ogni caso neanche avrebbe potuto iscrivere ricorso per liquidazione giudiziale perché il suo credito era inferiore a 30.000 euro, sosteneva che l'iscrizione del decreto ingiuntivo si era resa necessaria quale ultima ratio, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del d.i. opposto e per la condanna dell' al pagamento della somma di € 3.793,30 di cui € 2.768,30 per le ultime due mensilità, Pt_1 agosto e settembre 2018, ed € 1.025,00 a titolo di TFR, il tutto oltre accessori;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' consolidato il principio di diritto per cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall Pt_1 hanno natura previdenziale e non retributiva (cfr Cass. n. 25016 del 2017);
Il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro (o nel mancato pagamento delle ultime retribuzioni) ma, per quanto concerne il TFR, nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, I. n. 297/1982, che sono da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°).
La S.C. ha precisato che l'espressione «non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267», di cui all'art. 2, comma 5°, cit., va interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento (adesso liquidazione giudiziale) vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non
è più esperibile per ragioni oggettive (cfr. Cass. n. 24767 del 2017).
Rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia è stato affermato che “non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. co ., I. fall.” in quanto “il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l'intervento del
Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto” (cfr in parte motiva Cass civ 1887 2020)
Nella fattispecie è documentato che la parte ricorrente, quando presentava domanda di intervento del
Fondo di Garanzia avrebbe potuto presentare istanza di liquidazione giudiziale in quanto non era Pt_1 ancora trascorso un anno dalla cancellazione della società; Il fatto che il credito della ricorrente fosse inferiore a 30.000 euro non le impediva di proporre domanda di liquidazione anche perché il suo credito avrebbe comunque dovuto esser valutato assieme agli altri degli altri eventuali creditori sociali;
La suddetta prova veniva tempestivamente ed espressamente richiesta dall' e nonostante ciò parte Pt_1 ricorrente non vi provvedeva iscrivendo infine ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la prestazione che l'Ente riteneva di non potere erogare per difetto di allegazione;
Ritenuto pertanto che l'Ente legittimamente ometteva di erogare la prestazione va comunque osservato, nel merito, che non essendo la società più assoggettabile a liquidazione giudiziale e non avendo neanche presentato bilancio finale di liquidazione (cfr visura in atti) sussistono allo stato i presupposti per l'accesso al Fondo ed il diritto della ricorrente al complessivo importo di euro 3.793,30 di cui € 2.768,30 per le mensilità di agosto e settembre 2018, ed € 1.025,00 a titolo di TFR;
Da tanto deriva la condanna dell' al pagamento della suddetta somma, la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo e la compensazione delle spese della presente lite tra le parti atteso che il comportamento dell' non risulta esser stato illegittimo Pt_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio n. 3318/2024:
Revoca il decreto ingiuntivo 301/2024;
Condanna l' Fondo di Garanzia, al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo Pt_1 di euro 3.793,30 di cui € 2.768,30 per le mensilità di agosto e settembre 2018, ed € 1.025,00 a titolo di
TFR;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Nocera Inferiore, 22/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Raffaella Caporale