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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/10/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
Pt 1 promossa da:nella causa avente ad OGGETTO: "CUMULO
Parte 2
rappr. e dif. dall'Avv. Urselli
- Ricorrente -
contro
Controparte 1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l' Avv. Coletta
[...]
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.2.24 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al cumulo dei postumi per malattie professionali, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da diverse malattie tutte ad etiologia professionale da cumularsi con i postumi di infortunio sul lavoro.
L' CP_1 si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa come da infrascritto dispositivo.
***: ****
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, considerato il cumulo con gli esiti delle altre tecnopatie, risulta affetta da esiti che,
a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione valutabile complessivamente nella misura suddetta del 18% con decorrenza dalla domanda. Le conclusioni cui il consulente è
pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che "nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata
...
che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza": così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto,
evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale "l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall CP_1, secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato" (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme
CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli infortuni pacificamente successivi al 9/8/2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 18%, di talché
1' CP_1 deve essere condannato al pagamento del relativo importo, oltre accessori come per legge.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno poste a totale carico dell' CP 1 convenuto, per avervi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del 18% con decorrenza dalla domanda, condanna l' CP_1 al pagamento del relativo importo oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì l' CP 1 convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.2697,00 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 16.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
Pt 1 promossa da:nella causa avente ad OGGETTO: "CUMULO
Parte 2
rappr. e dif. dall'Avv. Urselli
- Ricorrente -
contro
Controparte 1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l' Avv. Coletta
[...]
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.2.24 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al cumulo dei postumi per malattie professionali, a seguito delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti da diverse malattie tutte ad etiologia professionale da cumularsi con i postumi di infortunio sul lavoro.
L' CP_1 si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa come da infrascritto dispositivo.
***: ****
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, considerato il cumulo con gli esiti delle altre tecnopatie, risulta affetta da esiti che,
a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione valutabile complessivamente nella misura suddetta del 18% con decorrenza dalla domanda. Le conclusioni cui il consulente è
pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che "nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata
...
che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza": così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto,
evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale "l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall CP_1, secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato" (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme
CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli infortuni pacificamente successivi al 9/8/2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 18%, di talché
1' CP_1 deve essere condannato al pagamento del relativo importo, oltre accessori come per legge.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno poste a totale carico dell' CP 1 convenuto, per avervi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del 18% con decorrenza dalla domanda, condanna l' CP_1 al pagamento del relativo importo oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì l' CP 1 convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.2697,00 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 16.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)