Articolo 166 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 165Articolo 167
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13 luglio 1980
Art. 166. (Modifiche di procedure)

I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva.
I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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