Articolo 2757 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2757.

(Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola).

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si puo' esercitare finche' i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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