Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1977, n. 39
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27 febbraio 1977
Art. 1. "Art. 14-bis. - Le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 dicembre 1976 continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso, e comunque dal 365° giorno successivo a tale pubblicazione".
"Art. 14-ter. - A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal 1° gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa.
Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 del presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quella prevista dal comma precedente e comunque non superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse".

Entrata in vigore il 27 febbraio 1977
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