Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 700
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato, in quanto ultimo avviso di intimazione, fosse adeguatamente motivato in quanto sollecitava il pagamento di crediti consolidati.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che le cartelle e gli avvisi presupposti fossero stati regolarmente notificati, come provato dalla documentazione prodotta, e che l'intimazione impugnata fosse l'ultimo atto di una procedura notificata più volte, rendendo inammissibili le contestazioni relative a vizi degli atti presupposti ormai definitivi.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza dei crediti

    La Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione non fossero maturati, essendo stati interrotti dalla notifica di precedenti atti (intimazioni, pignoramenti) e che, in ogni caso, le eccezioni relative a prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione impugnata fossero inammissibili.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie, ritenendo che la competenza spetti al giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale in funzione di giudice del lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 700
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 700
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo