Articolo 16 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Articolo 15Articolo 17
Versione
30 luglio 1986
Art. 16. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, e' conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale gia' appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.
Entrata in vigore il 30 luglio 1986
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