Decreto cautelare 2 novembre 2024
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza breve 13 maggio 2025
Decreto cautelare 13 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 10266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10266 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10266/2025REG.PROV.COLL.
N. 04774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Di Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direzione Generale della Giunta Regionale – Settore Assistenza della Regione Campania – Anagrafe dei Servizi, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 860 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NA RI e udito per i controinteressati l’avvocato Stefano Russo in delega dell'avv. Orazio Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- a r.l. ha impugnato la determinazione del Direttore Generale del Consorzio Sociale Valle -OMISSIS- del 16 ottobre 2024 avente ad oggetto la revoca delle autorizzazioni -OMISSIS-del 6 giugno 2016, -OMISSIS- del 12 giugno 2017, -OMISSIS-del 13 gennaio 2020 e -OMISSIS-del 12 aprile 2021, rilasciate alla-OMISSIS- per gestanti madri e bambini, con sede in Mercato San Severino (Sa).
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso con sentenza n. 860 del 2025, appellata dalla cooperativa per i seguenti motivi di diritto:
I - violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 c.p.c. – violazione del giusto processo per mancata pronuncia su un’eccezione preliminare;
II - difetto assoluto di istruttoria e motivazione – errata rappresentazione della realtà – apoditticità - violazione artt. 24 e 113 della Costituzione –– violazione del principio di proporzionalità.
Si sono costituiti per resistere all’appello i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dalla -OMISSIS- a r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 860 del 2025, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione del Direttore Generale del Consorzio Sociale Valle -OMISSIS- del 16 ottobre 2024 avente ad oggetto la revoca delle autorizzazioni -OMISSIS-del 6 giugno 2016, -OMISSIS- del 12 giugno 2017, -OMISSIS-del 13 gennaio 2020 e -OMISSIS-del 12 aprile 2021, rilasciate alla-OMISSIS- per gestanti madri e bambini, con sede in Mercato San Severino (Sa).
Il 30 ottobre 2025 i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno depositato una memoria con allegata documentazione con cui risulta dimostrato che l’appellante è stata diffidata a lasciare i locali in questione entro sette giorni dal 10 luglio 2025; gli immobili sono stati, quindi, rilasciati e la Cooperativa si è trasferita nella nuova sede di Mercato San Severino, alla via dei -OMISSIS-.
Dalla documentazione versata in atti risulta anche il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento della Comunità (decreto DG 197 del 7 luglio 2025), nonché l’accreditamento della stessa (DG 217 del 31 luglio 2025).
Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
NA RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | ES LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.