TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22453/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Tallarita Giulia, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in PIANEZZA Parte_1 Parte_2 il 10/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 19 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 20/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 2404/2024 del 19.04.2024, pubblicata in data 22.04.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale di esclusiva proprietà della RA
[...]
resterà nella disponibilità esclusiva di questa, ed il signor se ne allontanerà portando Pt_1 Pt_2 con sé tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 31.12.2023;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- Quanto alla casa sita in Ventimiglia, Frazione Latte, via Anacleto Hunghes n. 13 e censita al catasto fabbricati al foglio 55 numero181 subalterno 5, in comproprietà tra i coniugi, il signor si Pt_2 impegna a trasferire alla RA il proprio 30% entro un mese dalla pubblicazione della Parte_1 sentenza di separazione, dal canto suo la RA si farà carico in via esclusiva del pagamento Pt_1 delle rate maturande del mutuo cointestato;
- Il suddetto trasferimento immobiliare viene effettuato allo scopo di risolvere i conflitti familiari e pertanto i coniugi, laddove possibile, usufruiranno degli sgravi fiscali previsti dall'art. 19 L. 74/1987;
- Dal 01.01.2024, del mutuo pendente sull'immobile di cui al punto sub 2 se ne farà carico in via esclusiva la RA , la quale incasserà in via esclusiva l'eventuale canone di locazione relativo allo stesso Pt_1
pagina 2 di 3 immobile;
- Entro la fine del 2026 la RA , dovendo procedere alla rinegoziazione del mutuo pendente Pt_1 sull'immobile di Ventimiglia, previo benestare dell'Istituto bancario interpellato, si impegna a liberare il signor dalla co-intestazione del mutuo;
Pt_2
- I coniugi danno atto di aver svolto sull'immobile di cui al punto sub 2 importanti lavori di ristrutturazione in ragione dei quali godranno sino alla dichiarazione dei redditi del 2027 di sgravi fiscali, ciò premesso, il signor si impegna, previo calcolo del commercialista di fiducia, a versare Pt_2 quanto ricevuto a tale titolo alla RA Parte_1
- Quanto ai conti correnti cointestati i coniugi convengono di tenere attivo il conto corrente acceso presso sino a quando dovrà essere utilizzato per il pagamento del mutuo cointestato, su tale conto CP_1 potrà operare solo la RA quanto al conto corrente acceso presso UNICREDIT ag. Parte_1 Pianezza (TO), che ad oggi presente un saldo negativo di € 1.500,00 circa, i coniugi convengono che entro il 31.12.2023 il signor lo riporterà in pari e a quel punto verrà estinto;
Pt_2
- I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto o documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22453/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Tallarita Giulia, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in PIANEZZA Parte_1 Parte_2 il 10/09/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 19 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 20/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 2404/2024 del 19.04.2024, pubblicata in data 22.04.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale di esclusiva proprietà della RA
[...]
resterà nella disponibilità esclusiva di questa, ed il signor se ne allontanerà portando Pt_1 Pt_2 con sé tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 31.12.2023;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- Quanto alla casa sita in Ventimiglia, Frazione Latte, via Anacleto Hunghes n. 13 e censita al catasto fabbricati al foglio 55 numero181 subalterno 5, in comproprietà tra i coniugi, il signor si Pt_2 impegna a trasferire alla RA il proprio 30% entro un mese dalla pubblicazione della Parte_1 sentenza di separazione, dal canto suo la RA si farà carico in via esclusiva del pagamento Pt_1 delle rate maturande del mutuo cointestato;
- Il suddetto trasferimento immobiliare viene effettuato allo scopo di risolvere i conflitti familiari e pertanto i coniugi, laddove possibile, usufruiranno degli sgravi fiscali previsti dall'art. 19 L. 74/1987;
- Dal 01.01.2024, del mutuo pendente sull'immobile di cui al punto sub 2 se ne farà carico in via esclusiva la RA , la quale incasserà in via esclusiva l'eventuale canone di locazione relativo allo stesso Pt_1
pagina 2 di 3 immobile;
- Entro la fine del 2026 la RA , dovendo procedere alla rinegoziazione del mutuo pendente Pt_1 sull'immobile di Ventimiglia, previo benestare dell'Istituto bancario interpellato, si impegna a liberare il signor dalla co-intestazione del mutuo;
Pt_2
- I coniugi danno atto di aver svolto sull'immobile di cui al punto sub 2 importanti lavori di ristrutturazione in ragione dei quali godranno sino alla dichiarazione dei redditi del 2027 di sgravi fiscali, ciò premesso, il signor si impegna, previo calcolo del commercialista di fiducia, a versare Pt_2 quanto ricevuto a tale titolo alla RA Parte_1
- Quanto ai conti correnti cointestati i coniugi convengono di tenere attivo il conto corrente acceso presso sino a quando dovrà essere utilizzato per il pagamento del mutuo cointestato, su tale conto CP_1 potrà operare solo la RA quanto al conto corrente acceso presso UNICREDIT ag. Parte_1 Pianezza (TO), che ad oggi presente un saldo negativo di € 1.500,00 circa, i coniugi convengono che entro il 31.12.2023 il signor lo riporterà in pari e a quel punto verrà estinto;
Pt_2
- I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto o documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3