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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 797 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Saragat n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Senese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Volta n.
21, presso lo studio dell'avv. Paola Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E
, residente in [...]
, residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
E CON
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Gatto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
NONCHE' CON
HDI ITALIA S.P.A. (GIÀ Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
[...]
Lamezia Terme (CZ), via Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. Angelo Chirumbolo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di genitore esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la e - in Controparte_6 CP_2 Controparte_3
1 qualità, rispettivamente, di compagnia assicurativa, di proprietaria e di conducente dell'autovettura
Lancia Y targata DV 293 FY – per sentirli condannare, in solido tra loro, previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella verificazione degli eventi, al risarcimento di tutti i danni CP_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla predetta minore specificamente indicati in atto di citazione, quantificati nella misura complessiva di euro 110.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La difesa dell'attrice esponeva: che, in data 17.10.2013, alle ore 13,30 circa, si era verificato un incidente che aveva visto coinvolti la minore e la Lancia Y con targa DV 293 FY, di Parte_1 proprietà di e condotta nell'occasione da (assicurata per la RCA CP_2 Controparte_3 con la con polizza n. 01957533000412); che la dinamica dell'incidente Controparte_6 lasciava emergere senza dubbio la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro;
CP_3 che, difatti, il conducente della Lancia Y percorreva via Della Vittoria in Lamezia Terme (CZ) a velocità sostenuta, allorquando giunto nei pressi dell'incrocio tra via Peronaci e via Della Vittoria travolgeva la minore intenta nell'attraversare la strada;
che, sul luogo del sinistro, era Persona_1 intervenuta la Polizia Municipale di Lamezia Terme che aveva redatto apposito verbale di sinistro;
che, a causa del sinistro, aveva riportato lesioni personali per le quali era stata Parte_1 prontamente ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme;
che i sanitari del nosocomio lametino le avevano riscontrato danni fisici permanenti di rilevante entità; che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati erano da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita del conducente il mezzo investitore;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione obbligata per la manleva essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
Instaurato il contraddittorio resisteva con comparsa di costituzione e risposta la
[...]
la quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio Controparte_6 la in quanto unico soggetto responsabile del sinistro oggetto di causa Controparte_4 essendo stata investita, la minore mentre stava scendendo dallo scuolabus di Parte_1 proprietà della predetta società; nel merito, contestava la domanda della controparte sia in punto di an che di quantum debeatur, concludendo nel modo seguente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - previo spostamento ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa della in persona del l.r.p.t., corrente in Controparte_4
Lamezia Terme, via Della Vittoria;
nel merito: - accertare e dichiarare che la società
[...]
in persona del l.r.p.t., corrente in Lamezia Terme, via Della Vittoria, è unica Controparte_4 responsabile del sinistro per cui è causa e conseguentemente condannare la stessa
[...]
in persona del l.r.p.t., corrente in Lamezia Terme, via Della Vittoria, al Controparte_4 risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata in corso di causa con condanna al pagamento diretto della stessa nei confronti dell'avente diritto di tutte le somme dovute per sorte CP_4 capitale, interessi legali, spese e competenze del procedimento;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Pur ritualmente evocati in giudizio non si costituivano e che CP_2 Controparte_3 rimanevano contumaci nella causa.
Autorizzato il differimento dell'udienza e la relativa chiamata in causa si costituiva la
[...] che, preliminarmente, a sua volta, domandava di essere autorizzata a chiamare in Controparte_4 causa per la garanzia la propria compagnia assicurativa, ovvero la Sempre Controparte_5
2 in via preliminare, la società terza chiamata eccepiva la improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione biennale in quanto il sinistro si era verificato il 17.10.2013 mentre la notifica dell'atto di chiamata del terzo era stato notificato il 11.11.2015 decorso il termine di cui all'art. 2947, comma 2,
c.c.. Nel merito, la terza chiamata contestava la sussistenza di qualsiasi sua responsabilità nella determinazione dei fatti di causa chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di parte avversa con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria oppure, in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della propria colpa nella verificazione dell'incidente chiedeva che la compagnia assicurativa fosse condannata a tenerla indenne di ogni esborso e di ogni Controparte_5 somma da essa corrisposta, con il successo di spese processuali.
Con comparsa di costituzione si costituiva anche la (già Controparte_5 [...]
e oggi HDI Italia s.p.a.), chiamata in causa dalla la Controparte_5 Controparte_4 quale contestava la domanda di manleva avanzata nei riguardi della società propria assicurata dal momento che l'unico responsabile del sinistro era da ritenersi per la sua condotta Controparte_3 di guida imprudente e negligente che aveva causato l'investimento della minore Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda nei confronti della propria assicurata e Controparte_4 della domanda di garanzia e/o manleva di quest'ultima, chiedeva l'accertamento della colpa concorrente prevalente del nella verificazione dell'incidente, con liquidazione a suo favore CP_3 delle spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale ammessa (l'interrogatorio formale di non era compiuto per la mancata Controparte_3 comparizione dell'interrogando mentre erano escussi vari testi delle parti); era ammessa anche una
CTU medico-legale sulla persona dell'attrice (con elaborato peritale redatto dal dott. Per_2
).
[...]
Esaurita l'istruttoria, la causa, dopo un unico rinvio interlocutorio dovuto al carico del ruolo
(aggravato anche dall'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che divenuta medio tempore maggiorenne, si è Parte_1 correttamente costituita a titolo personale e volontario nel presente giudizio con la comparsa conclusionale ratificando gli atti, le difese e le attività giudiziali in precedenza svolti dalla genitrice
. Parte_2
Al riguardo giova ribadire il principio per il quale il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del
3 predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (v. ex ceteris Cass. civ. n. 34987/2022; Cass. 29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre 2012, n. 19308).
Sempre preliminarmente va rilevato che a seguito della chiamata in causa della Controparte_4 da parte della la domanda risarcitoria della parte attrice si è estesa
[...] Controparte_6 automaticamente anche alla terza chiamata.
La Cassazione, infatti, ha chiarito che l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 11103/2020; depositata il 10 giugno).
Difatti è pacifico che “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
La Cassazione, in particolare, ha chiarito che qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (Cass. 3641/2013; Cass. 2094/2013;
Cass. 5057/2010).
Il Giudice, quindi, può direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (v. Cass. civ.
n.17954/2008).
In questo caso, si ha dunque un ampliamento della controversia originaria: oggettivo, in quanto la nuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel tema della controversa, e soggettivo poiché il terzo chiamato diventa un'altra parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto (Cass.
6883/2008). Inoltre, i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, in quanto legati da un nesso di litisconsorzio necessario che non può essere scisso neppure in sede di impugnazione (Cass.
11946/2003; cfr. per il merito Tribunale di Spoleto n. 206/2023 del 15.3.2023).
Nel caso invece di chiamata in garanzia (propria o impropria) la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo intervenuto, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti in un unico processo (Cass. 6623/2016). Pertanto, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti espressa e autonoma domanda, che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dalla legge (Cass. 27525/2009; Tribunale Milano 24 giugno
2011, n. 8526).
Tanto detto, nel qualificare la chiamata in causa del terzo in un senso o nell'altro, è costante in giurisprudenza l'orientamento per cui il Giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo invece individuare l'effettiva volontà della stessa, e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in ordine alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta
4 dalle deduzioni e dalle richieste, dal tipo o dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto (Cass. nn. 20610/2011, 8036/2004, 259/2005, 20912/2004, 14682/2001).
Ebbene, in alcuni casi la Cassazione ha sostenuto che “nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. sez. 3, n. 20610 del
07/10/2011; cfr. Tribunale di Spoleto n. 206/2023).
Nel caso di specie, la ha chiamato in causa la Controparte_6 Controparte_4 individuando quest'ultima come unico soggetto responsabile del sinistro occorso alla (allora)
[...] minore per essere liberata da ogni pretesa risarcitoria da parte dell'attrice senza che Parte_1 intercorresse alcun rapporto contrattuale tra le parti;
ne consegue che si è verificato automaticamente l'effetto dell'estensione della domanda risarcitoria attorea anche alla Controparte_4
La terza chiamata dunque, è stata evocata in giudizio ad opera dell'iniziale Controparte_4 convenuto non già al fine di far valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia avente una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attrice; ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attrice del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, con la conseguenza che si ha estensione automatica dell'originaria domanda attorea, stante l'unicità del rapporto e la situazione di garanzia cd. propria (Cass. n.
1748/2005, Cass. n. 2471/2000).
La presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare soltanto se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (vedi così Cass. civ. n. 8411/2016), circostanza che nella specie non si è verificata come è facile desumere dalla semplice lettura degli atti difensivi della parte ricorrente.
Ne consegue che la domanda risarcitoria originariamente proposta dall'attrice nei riguardi delle parti convenute, in ragione della chiamata in causa della si è automaticamente Controparte_4 estesa a quest'ultima, con ogni relativa conseguenza.
Ciò doverosamente premesso ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice possa trovare parziale accoglimento nei limiti di ragione secondo quanto qui di seguito si dirà.
Orbene, la vicenda in esame configura una ipotesi di investimento di pedone: pertanto, occorre osservare, in primo luogo, come essa ricada nell'ambito di operatività del primo comma dell'art. 2054
c.c. a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
5 Tale norma, se impone al danneggiato di provare che il danno è derivato dalla circolazione dei veicoli e, dunque, il nesso di causalità tra la circolazione stessa ed il danno (che costituisce il presupposto logico e cronologico dell'indagine, successiva, concernente la responsabilità, cfr., Cassazione civile,
16 aprile 1968, n. 1122), consente al danneggiato medesimo di avvalersi della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale, dunque, sarà gravato dell'onere di provare di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida (cfr., Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1980, n. 5321).
Tale prova, peraltro, non deve essere necessariamente offerta in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della Strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza (in questo senso, Cassazione civile , sez. III, 17 aprile 1997, n. 3309,
Cassazione civile, 2 febbraio 1995, n. 1240; Cassazione civile, 29 luglio 1993, n. 8451; Cassazione civile, 27 aprile 1990, n. 3554).
In concreto, quindi, l'esonero da colpa può essere effetto dell'azione di circostanze estranee alla sfera di controllo del conducente, che presentino i connotati del caso fortuito o della forza maggiore che, però, la giurisprudenza tende a non ravvisare nelle condizioni della strada ovvero nelle circostanze ambientali del fatto (quali la scivolosità del tratto stradale, la presenza di macchie d'olio, il ghiaccio o il gelo), presumendosi che il conducente possa prevedere e percepire tali rischi ed adottare le opportune contromisure, salvo che lo stesso mutamento delle condizioni ambientali sia determinato da cause anomale e con portata eziologica esclusiva (Cassazione civile , sez. III, 20 febbraio 1984, n.
1214).
Siffatti principi, comunque, devono essere armonizzati con quanto statuito, in termini generali, dalla
Suprema Corte in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, avendo chiarito più volte, la corte della nomofilachia, che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001).
Pertanto, alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era onere dell'attrice provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento fisico dalla stessa subito a seguito dell'investimento e della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita da parte del conducente la Lancia Y targata DV
293 FY.
Tale fatto storico, in realtà, è incontestato tra le parti dovendosi rilevare, tra l'altro, che dalla istruttoria documentale e testimoniale espletata nel corso del giudizio è emersa inequivoca la circostanza che l'investimento della minore si è verificato mentre il (conducente la Lancia Parte_1 CP_3
Y di proprietà della ) era impegnato in una manovra di sorpasso di uno scuolabus fermo sulla CP_2 parte destra della carreggiata.
6 In particolare, nella relazione di intervento della Polizia Municipale di Lamezia Terme la dinamica del sinistro è stata ricostruita nel modo seguente: “Dai rilievi planimetrici esperiti, dagli elementi oggettivi riscontrati, nonché dalle dichiarazioni rese, si può ricostruire la seguente dinamica: Alle ore 13,35 circa, il sig. , alla guida dell'autovettura Lancia Y, targata DV 293 FY, percorreva Controparte_3 via della Vittoria con direzione di marcia via Scarpino. Giunto all'altezza dell'intersezione con via
Peronaci, sorpassava sulla sinistra uno scuolabus che si era accostato al margine destro della carreggiata, Nel frangente, all'altezza della parte anteriore dello scuolabus, sopraggiungeva dalla sua destra una bambina, tale che attraversava improvvisamente la strada da destra verso Parte_1 sinistra. Il effettuava manovra di emergenza, sterzando verso sinistra, per evitare di investire CP_3 la bambina, ma vi riusciva parzialmente, urtandola con la fiancata destra dell'autovettura” (vedi relazione di incidente Polizia Municipale di Lamezia Terme fascicolo . Controparte_6
Nelle dichiarazioni spontanee rilasciate dal alla Polizia Municipale, nelle quali il convenuto CP_3 contumace ha confermato la ricostruzione dell'incidente effettuata dai Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro, il convenuto contumace ha affermato di essere l'unico responsabile del sinistro in oggetto assumendosene la piena responsabilità.
La dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme diverge parzialmente rispetto a quella descritta dall'unico teste di parte attrice che ha assistito all'investimento. Infatti, il teste fratello dell'attrice, ha dichiarato che la sorella, al momento Testimone_1 dell'investimento non stava attraversando la strada, ma era ferma davanti allo scuolabus;
l'impatto, secondo il teste, sarebbe avvenuto con la parte anteriore destra dell'autovettura, dopo che la Lancia Y aveva completato l'operazione di sorpasso dello scuolabus fermo sul margine destro della carreggiata facendo così rientro nella corsia. Il teste ha precisato anche che la sorella si trovava davanti allo scuolabus non avendo ancora superato la corsia di marcia del mezzo da cui era scesa (vedi dichiarazioni teste verbale di udienza del 19.6.2019 fascicolo d'ufficio in atti). Testimone_1
Ora, riguardo alla responsabilità di , guidatore del veicolo investitore, giova Controparte_3 evidenziare che in materia di circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro risponde, ex art. 2054 c.c. dei danni arrecati al soggetto, potendosi escludere la sua responsabilità - e di riflesso quella solidale del proprietario - solo laddove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti. Sussiste, pertanto, in tale ambito una vera e propria inversione dell'onere della prova che impone al conducente del veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al comma primo della citata norma, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Peraltro, la suddetta presunzione può essere superata, in senso favorevole al conducente, attraverso la prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, ovvero può essere limitata quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, fermo restando, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.
Il conducente di un veicolo coinvolto nell'investimento di un pedone va, quindi, esente da responsabilità nelle sole ipotesi in cui la condotta della vittima abbia un'efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso (e dunque una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile), il che si configura quando il conducente medesimo offra in giudizio e raggiunga la prova
7 contraria che egli, pur avendo osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada e di comune prudenza e diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile, e riesca quindi a dare prova rigorosa che non vi era, nel caso concreto, alcuna reale possibilità di evitare l'incidente.
Tale prova non è stata fornita dai convenuti e (rimasti peraltro contumaci nel CP_2 CP_3 giudizio) né dalla che assicura per la responsabilità civile obbligatoria il Controparte_6 veicolo investitore di proprietà di . CP_2
Va osservato, infatti, riguardo alla condotta di guida del conducente del veicolo investitore, che l'art. 141 comma 2 del Codice della strada dispone che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il Tribunale ritiene che, in quel tratto di strada, la presenza del pedone era assolutamente prevedibile, considerato che il conducente della Lancia Y, senza dubbio, mentre percorreva la strada, in buono stato di manutenzione e con buona visibilità, ebbe modo di vedere che sul margine destro della propria carreggiata di percorrenza era fermo uno scuolabus.
Ebbene, la presenza di uno scuolabus fermo sul margine destro della carreggiata per giunta in prossimità di una intersezione imponeva al conducente della Lancia Y di avere una condotta di guida improntata ad assoluta prudenza ed idonea ad evitare situazioni di pericolo, come per l'appunto, evitare di porre in essere manovre di sorpasso (in un tratto di strada peraltro privo di segnaletica) e di eventualmente arrestare il mezzo, così da evitare l'impatto con il pedone.
La circostanza che il nonostante il tentativo di evitare l'impatto abbia comunque investito la CP_3 dimostra che il convenuto stava procedendo ad una velocità elevata e in ogni caso non Parte_1 adeguata alla situazione del traffico e della circolazione esistente al momento dell'incidente.
Peraltro, la colpa del predetto convenuto, oltre ad essere stata ammessa dallo stesso investitore nell'immediatezza dei fatti (vedi dichiarazioni alla Polizia Municipale allegate Controparte_3 alla relazione di sinistro stradale fascicolo emerge anche dall'analisi Controparte_6 della sua condotta immediatamente successiva all'investimento (allorquando cioè il CP_3 decideva inizialmente di allontanarsi senza prestare soccorso alla minore salvo poi ritornare sul luogo dell'incidente) e dal suo comportamento processuale (il convenuto non è comparso all'udienza stabilita per rendere il deferito interrogatorio formale senza documentare alcun legittimo impedimento).
Non si ravvisa, comunque, un concorso di colpa del pedone investito.
Ed invero ai sensi dell'art 2054 c.c., in ipotesi di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Tale condizione ricorre allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti col nesso di causalità sul sinistro (in questi termini, Cass. Civ. n. 24472/2014).
Nel caso di specie è emerso che il non conduceva il proprio mezzo con cautela avendo CP_3 effettuato una manovra di sorpasso in un tratto di strada prossimo ad una intersezione, con una
8 velocità probabilmente non moderata e comunque non idonea alle condizioni di traffico e avendo avuto contezza della presenza di uno scuolabus fermo sul margine destro della carreggiata in evidente attività di salita/discesa di studenti.
Né vi è prova che abbia improvvisamente impegnato la carreggiata al momento del Parte_1 passaggio della Lancia Y considerato che le dichiarazioni del teste hanno escluso Testimone_1 tale circostanza.
Al riguardo è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del
2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Ebbene, nel caso di specie, dalla prova testimoniale espletata risulta che la minore non avesse impegnato in modo improvviso la strada percorsa dal ma che si trovasse ancora davanti allo CP_3 scuolabus.
Tale circostanza contrasta parzialmente con la ricostruzione dell'incidente effettuata dalla Polizia
Municipale che si è limitata, nella sostanza, a descrivere la dinamica dell'investimento in base alle dichiarazioni del senza però indicate elementi oggettivi posti a base di tale ricostruzione. CP_3
Ne deriva che non è stata offerta alcuna prova concreta dell'attraversamento improvviso della strada da parte della minore investita.
Peraltro, nell'ambito della responsabilità penale, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione penale sez. IV - 16/06/2021, n. 34335) afferma, che nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva o concorrente di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.
Tale situazione, come già detto, non ricorre nel caso nel caso di specie stante la evidente avvistabilità del pedone. In proposito si osserva che la discesa di un bambino da uno scuolabus fermo sul margine della strada che non ha neanche segnalato attraverso gli appositi segnalatori luminosi la nuova immissione nel traffico è un fatto assolutamente prevedibile e normale che avrebbe dovuto sconsigliare al il compimento di qualsiasi manovra di sorpasso. CP_3
Accertata la responsabilità di sussiste, nella specie, anche la responsabilità Controparte_3 concorrente della per colpa dell'autista dello scuolabus, in quanto Controparte_4 colpevole di grave imprudenza nell'avere consentito la discesa dal mezzo della bambina e che questa attraversasse la strada da sola, nonostante l'assenza di qualsiasi parente o persona delegata a prenderla in carico al rientro presso la sua abitazione alla discesa dello scuolabus.
In tal modo l'autista della ha violato una precisa norma di comportamento Controparte_4 impostagli dal servizio svolto e, in ogni caso, da regole di cautela e di prudenza generali.
Sul punto il Tribunale aderisce all'orientamento prevalente della giurisprudenza civile di legittimità la quale con le sentenze 30 dicembre 1997 n. 13125, 19 febbraio 2002 n. 2380 ed infine n. 4359/2004 ( a cui non si contrappone un orientamento contrario) ha affermato il principio secondo il quale nel caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del
9 minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada.
Nel caso di specie la stessa età della bambina, di soli 10 anni al tempo dell'incidente, doveva fare presumere che la piccola non fosse in grado di potere attraversare da sola la strada, Parte_1 senza "pericolo" per la sua "incolumità fisica", per cui tale circostanza rendeva doverosa l'assistenza della minore nell'attraversamento della strada, che ella doveva compiere una volta scesa dal veicolo per recarsi alla sua abitazione (che si trovava evidentemente dall'altro lato della strada).
Non rileva la circostanza che fosse presente sull'altro margine della strada il fratello della minore investita dal momento che quest'ultimo, nella posizione in cui ha dichiarato di trovarsi, non era presente esattamente al punto di discesa della minore e considerato, comunque, che l'autista dello scuolabus doveva sincerarsi, in ogni caso, che la minore non attraversasse in attesa che il familiare la raggiungesse dall'altro lato della strada.
Non coglierebbe nel segno per escludere qualsiasi responsabilità della terza chiamata neanche affermare che il guidatore dello scuolabus deve andare esente da colpa in quanto il conducente dello scuolabus aveva il preciso obbligo di non abbandonare mai il veicolo lui affidato, lasciando gli altri alunni privi di sorveglianza.
Infatti si osserva che, pur non essendo l'autista rimproverabile per non avere accompagnato la bambina durante l'attraversamento della strada fino alla sua abitazione o all'altro lato della strada ove l'attendeva il fratello, allo stesso è però addebitabile, a titolo di colpa, il fatto di essersi disinteressato di adottare una qualsiasi cautela nel momento più pericoloso dell'attraversamento da parte della minore della strada, collocata nel traffico cittadino, in un punto dove non c'erano strisce pedonali e altra segnaletica e in un orario (le ore 13.30) in cui è notorio che le strade cittadine (tra cui quelle di
Lamezia Terme come peraltro quelle delle altre città italiane) sono piuttosto trafficate proprio per l'uscita degli studenti delle varie scuole.
Le regole di comune prudenza imponevano al conducente dello scuolabus di vigilare sulla minore assicurandosi (eventualmente scendendo per pochi attimi dal veicolo) che la bambina iniziasse ad attraversare la strada allorchè non sopraggiungevano altre autovetture.
La responsabilità dell'autista dello scuolabus (che nessuno ha evocato in giudizio) si fonda giuridicamente sulla violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. e comporta, di conseguenza, la responsabilità della terza chiamata la quale gestiva il Controparte_4 servizio di scuolabus.
Tale società quale trasportatore della minore risponde in proprio per la responsabilità contrattuale per inesatto adempimento ex art. 1176 c.c. e 1223 c.c. (vedi in caso assimilabile Tribunale Benevento sez.
I, 30/05/2023, n.1218).
Riguardo alla natura della responsabilità della affidataria del servizio di Controparte_4 trasporto degli alunni per il Comune di Terme, il Tribunale ritiene che essa si qualifica come CP_4 responsabilità da contatto sociale.
Tale responsabilità si configura quando, sebbene in mancanza di un vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato, il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola comportamentale, prevista dalla legge allo scopo specifico di proteggere i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività effettuata dal danneggiante, tanto più quando il fondamento normativo della
10 responsabilità si individui ai sensi dell'art. 1173 c.c. con riguardo agli altri atti o fatti idonei a far sorgere obbligazioni conformemente all'ordinamento giuridico. In merito è sufficiente rilevare come il servizio di scuolabus non fosse organizzato in modo tale da garantire la necessaria sicurezza dei piccoli passeggeri, posto che sul veicolo destinato al servizio di trasporto degli alunni non vi era un accompagnatore (nessuna circostanza di segno diverso è emersa oppure è stata dimostrata nel corso del giudizio).
La peraltro, è responsabile anche a norma dell'art. 2049 c.c. per il fatto Controparte_4 illecito commesso da un proprio dipendente.
Ne consegue la responsabilità concorrente nella causazione dell'incidente della predetta società terza chiamata in causa.
D'altronde deve rilevarsi l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla Controparte_4
Come detto, infatti, la responsabilità della nel caso di specie, è da Controparte_4 qualificarsi o come responsabilità da contatto sociale qualificato (con prescrizione decennale v. per il principio Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188) oppure ai sensi dell'art. 2049 c.c. (con termine di prescrizione quinquennale). In entrambi i casi, il diritto risarcitorio dell'attrice non era certamente prescritto al momento della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo nei riguardi della
[...]
(avvenuta in data 11.11.2015) considerato che il sinistro è avvenuto il 17.10.2013. Controparte_4
Peraltro, qualora anche si volesse applicare per mera ipotesi il diverso termine di prescrizione biennale alla fattispecie che qui occupa seguendo così l'assunto della terza chiamata, siffatto termine non sarebbe comunque decorso.
Infatti è principio costante quello secondo il quale “nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1,
c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare”
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022)
Ebbene, nel caso di specie, vi sono in atti le richieste dell'attrice di risarcimento dei danni interruttive della prescrizione inoltrate il 5.11.2013 e il 19.12.2013 dalla ricorrente alla Controparte_6
coobbligata in solido della sicchè l'effetto interruttivo della
[...] Controparte_4 prescrizione determinato dall'inoltro delle suindicate diffide e messe in mora ha avuto efficacia anche nei riguardi della terza chiamata tenendo presente sempre che la notifica del relativo atto di chiamata in causa si è perfezionata il 11.11.2015.
La domanda risarcitoria va accolta ovviamente pure nei confronti del proprietario del veicolo investitore e, quindi, di , la quale, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. è responsabile CP_2 dei danni, in solido con il conducente , non avendo fornito la prova che la Controparte_3 circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà, nonché nei confronti della società convenuta che assicurava la quale proprietaria del veicolo Controparte_6 CP_2 investitore Lancia Y tg. DV 293 FY, per la responsabilità civile obbligatoria verso terzi di cui all'art. 122 del Codice delle assicurazioni (D. lgs. n. 209/2005), cioè la responsabilità per i danni derivati dalla circolazione di un veicolo senza guida di rotaie di cui all'art. 2054 c.c..
11 Ai sensi dell'art. 2055 c.c. tutti i suindicati soggetti responsabili sono obbligati in solido al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso che potrà esercitare chi provvederà, materialmente, al risarcimento.
Non spetta a questo Giudice, tuttavia, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe.
Ed invero si richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. di recente
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, n.5475) che ha affermato: “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti”.
Nel caso di specie, non essendo stata originariamente proposta alcuna azione di regresso da nessuno dei soggetti responsabili del danno, il Tribunale adito non ha alcun dovere (né potere) di pronunciarsi sulla graduazione delle colpe.
Accertata, pertanto, la responsabilità di tutti i convenuti e della nella Controparte_4 causazione del sinistro per cui è lite va esaminato il profilo del quantum del danno;
appare, dunque, necessario quantificare i danni (non patrimoniali e patrimoniali) subiti dalla a seguito del Parte_1 sinistro per cui è causa onde verificare se e in che termini possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno dalla stessa formulata.
A tale proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del
11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Le S.U. della Suprema Corte, inoltre hanno evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c.. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti
12 gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n.
576, 581, 582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent.
n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta Parte_1 ampia accezione) e danno patrimoniale.
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ. n.
15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07).
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della puntuale motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che l'attrice ha riportato, a seguito del sinistro, un “valido trauma contusivo arto inferiore sinistro con frattura completa, angolata terzo medio distale tibia e perone sinistro e distacco parcellare malleolo mediale. Contusioni escoriate ginocchio destro e sinistro. Trauma facciale con feri-te a sfrangiata del vermiglione superiore. Minima sublussazione incisivi superiore sinistro laterale. Contusioni multiple”.” e, dunque, una invalidità permanente del 9% cui sono conseguiti giorni 44 di ITA e giorni 30 al 75% di ITP, giorni 50 al 50% di ITP e giorni 95 al 25% sempre di ITP
(cfr. pag. 20 relazione definitiva CTU dott. ). Persona_2
Il CTU, oltre ad avere accertato l'esistenza di tutti i criteri che consentono di stabilire, con ragionevole certezza, il nesso di casualità tra evento lesivo e danno patito (cronologico, topografico, criterio d'adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica) ha evidenziato altresì che
“allo stato attuale l'esame obiettivo maxillo-facciale ha messo in evidenza la presenza di esito
13 cicatriziale caratterizzato da una piccola area rilevata di circa 1 cm di lunghezza del labbro superiore.
Si tratta di esito cicatriziale che, per le caratteristiche descritte, deve essere inquadrato nell'ambito del pregiudizio estetico lieve. L'esame obiettivo dell'arto inferiore sinistro ha messo in evidenza la presenza di cicatrice ovalare di circa 2,5 cm x 7 cm lievemente ipocromica in corrispondenza del terzo prossimale di gamba. Si rileva, inoltre, cicatrice del malleolo interno di forma ovalare di circa 4,5 cm x 1,5 cm. è riferita alla digitopressione in sede di pregressa frattura. La muscolatura dell'arto Pt_3 appare normotrofica rispetto al controlaterale. Lieve edema della caviglia i cui movimenti appaiono limitati in flesso-estensione e rotazione interna ai gradi estremi” (vedi CTU dott. in atti). Per_2
Quindi, circa il "quantum", può riconoscersi per danni la somma di euro 2.430,56 per inabilità temporanea totale (giorni 44 x euro 55,24 quale valore giornaliero sancito dall'art. 139, co. 1, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (c.d. micropermanenti) (D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (applicabile al caso di specie posto che in materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, come nel caso di investimento di pedone, qualora trattasi come nella fattispecie di micropermanenti, è applicabile in via esclusiva la normativa di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni e relativi Decreti Ministeriali vigenti, mentre non trovano applicazione i parametri approvati nelle Tabelle del danno biologico del
Tribunale di Milano – v. Cassazione n. 12408/2011; Tribunale Milano sez. X, 18/03/2021, (ud.
17/03/2021, dep. 18/03/2021), n. 2282; Tribunale Lanusei, 10/05/2021, (ud. 08/05/2021, dep.
10/05/2021), n. 109).
Ad essa va aggiunta la somma di euro 1.242,90 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (giorni 30 x euro 41,43), di euro 1.381,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 50 x euro 27,62), di euro 1.311,95 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 95 x euro 13,81), per un totale dunque di danno biologico temporaneo di euro 6.366,41.
Inoltre, il danno biologico permanente - pari a 9 punti percentuali - alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale va liquidato (in relazione all'età dell'infortunata, 10 anni all'epoca dell'incidente) nella misura di euro 19.609,11 per un totale di euro 25.975,52 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo (euro 19.609,11 a titolo di danno biologico permanente + euro
6.366,41 a titolo di danno biologico temporaneo = euro 25.975,52).
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice, occorre nuovamente richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nn. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse
(danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle
14 persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n.
15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o
"voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Nulla dunque può essere risarcito a titolo di danno esistenziale alla attrice non essendo – come veduto
- più ammissibile nel nostro ordinamento tale autonoma categoria di pregiudizio e non essendo stata tale voce risarcitoria, comunque, esplicitamente richiesta dalla ricorrente.
Quanto al danno morale, va, peraltro, tenuta in considerazione la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass. 28 novembre 2008, n. 28407; Cass 12 dicembre
2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre 2008, n. 29832) secondo la quale, invece, il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della
Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190 (cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Occorre, inoltre evidenziare che il danno morale è qualificato espressamente quale autonoma categoria di danno dall'art. 5 DPR n. 37 del 3/3/2009 e dall'art. 1 DPR 181/2009. Tali normative prevedono, infatti, la possibilità di riconoscere il danno morale autonomo rispetto al danno biologico;
ad esempio l' art. 5, D.P.R. n. 37/2009 (danni da uranio impoverito per i militari in missione all'estero) prevede che la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. L'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico si desume anche dal citato D.P.R. n. 181 del 30.10.2009 ove si introduce
15 un Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. La norma cit. distingue le due voci di danno e indica una nozione legale di danno morale, ai sensi dell'art. 1, infatti: a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato. Ciò evidenziato “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica” (così Corte d'Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 2009). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche Cass. 12 settembre
2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso “per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724. Si veda altresì la recente Cass. n. 5243 del 06/03/2014, che afferma che “in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'
"id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva”).
Questo significa però che il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, come la fattispecie in esame, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724 e cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un.,
16 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez.
III, 24 ottobre 2003, n. 16004).
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di "danno- conseguenza", tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento,
e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass.,
5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405). Trattandosi di pregiudizio
(non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva
(v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Nel caso de quo, tuttavia, l'attrice non ha allegato né provato alcunchè in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quanto già ristorato.
Di conseguenza nulla potrà essere risarcito a tale titolo all'odierna attrice. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale spettano all'attrice complessivamente euro 25.975,52 all'attualità.
Sul totale dei danni liquidati a titolo di danno non patrimoniale, devalutato all'ottobre 2013 di euro
21.628,24 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2013 (mese di ottobre data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale di euro 28.776,87. A titolo di danno non patrimoniale il risarcimento dovuto all'attrice è pari, quindi, ad euro 28.776,87.
Quanto al danno patrimoniale, risultano, invece, provate spese mediche per euro 265,97 e spese per certificazione medico-legale quantificate in euro 305,00, ritenute congrue e necessarie dal CTU, per un totale di euro 570,97 da attualizzarsi in via equitativa nell'importo di euro 600,00, mentre sono state escluse dal perito spese mediche future e qualsiasi incidenza negativa dei postumi del sinistro sulla capacità lavorativa specifica della Parte_1
Per cui a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spetterà all'attore la somma complessiva di euro 29.376,87 (euro 28.776,87 a titolo di danno non patrimoniale + euro 600,00 a titolo di danno patrimoniale).
In conclusione, la domanda svolta da (e prima ancora da , in Parte_1 Parte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta figlia), va accolta nei limiti anzidetti e, di conseguenza, le parti convenute e la vanno condannate in Controparte_4 solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni subiti dalla minore Parte_1 liquidati nella somma di euro 29.376,87, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti della terza Controparte_4 chiamata HDI Italia s.p.a. la stessa non può che essere accolta visto che la copertura assicurativa non è in contestazione.
Infatti, la HDI Italia s.p.a. (già e poi Controparte_5 Controparte_5 assicurava anche i danni cagionati da colpa grave delle persone che detengono legittimamente il veicolo oggetto di polizza (lo scuolabus).
17 Se è vero infatti che la circolazione dello scuolabus non ha avuto alcun coinvolgimento nella verificazione del sinistro stradale oggetto di causa, è altrettanto vero che il comportamento omissivo dell'autista (legittimamente nella detenzione del mezzo assicurato) ha concorso a determinare l'evento dannoso.
La domanda di manleva, quindi, va accolta e, di conseguenza, la società HDI Italia s.p.a. deve essere condannata a tenere indenne la di quanto questa sarà obbligata a pagare in Controparte_4 favore dell'attrice in forza della presente pronuncia, per il capitale, gli interessi, le spese legali e di
CTU.
Quanto al governo delle spese di lite non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. nel rapporto processuale tra l'attrice, i convenuti e la Controparte_4 dovendo essere liquidate sulla base del criterio del decisum (tenendo conto quindi dell'importo della somma riconosciuta a titolo risarcitorio) e secondo i principi di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa sulla base del criterio del decisum pari ad euro 29.376,87; compensi nei valori medi liquidati per tutte le fasi del processo nel seguente modo: fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: euro 1.806,00; fase decisionale, valore medio: euro 2.905,00; compenso tabellare (valori medi) euro 7.616,00).
Ebbene l'estensione automatica della domanda dell'attrice alla terza chiamata Controparte_4 ha determinato la formazione di un c.d. litisconsorzio alternativo, che consiste in un
[...] litisconsorzio necessario per dipendenza di cause: pertanto "nel caso di cosiddetto litisconsorzio
"alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente" (Cass. Civ., Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34278; cfr, anche Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3916; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. Civ., Sez. II, 8 agosto
2003, n. 11946), con ogni relativa conseguenza in punto di statuizione delle spese di processo.
I motivi del decidere e la non contestazione del rapporto contrattuale con la Controparte_4 da parte della HDI Italia s.p.a., invece, giustificano una pronuncia di compensazione integrale
[...] delle spese di lite tra le due società terze chiamate.
Anche le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico dei convenuti e della come Controparte_4 liquidate con separato decreto e detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e dichiara e la Controparte_3 Controparte_4 corresponsabili del sinistro occorso il 17.10.2013 a Parte_1
- dichiara tenuti e condanna , , la e la CP_2 Controparte_3 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento a della complessiva Controparte_4 Parte_1 somma di euro 29.376,87 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
18 - condanna , , la e la CP_2 Controparte_3 Controparte_6 [...]
con il vincolo solidale, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del Controparte_4 presente giudizio che liquida in euro 786,00 per esborsi ed in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente e solidalmente a carico di , di , della CP_2 Controparte_3
e della le spese della CTU medico-legale Controparte_6 Controparte_4 espletata in corso di causa come liquidate con separato decreto e detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto;
- condanna la HDI Italia s.p.a. (già e poi , a Controparte_5 Controparte_5 tenere indenne e manlevare la di quanto quest'ultima sarà tenuta a Controparte_4 corrispondere alla parte attrice sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno
(sorte ed interessi), di spese di lite e di consulenza tecnica, entro i limiti del massimale di polizza;
- compensa integralmente le spese di lite fra le terze chiamate e HDI Italia Controparte_4
s.p.a. (già e poi;
Controparte_5 Controparte_5
-dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 797 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Saragat n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Senese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Volta n.
21, presso lo studio dell'avv. Paola Battaglia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E
, residente in [...]
, residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
E CON
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Gatto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
NONCHE' CON
HDI ITALIA S.P.A. (GIÀ Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
[...]
Lamezia Terme (CZ), via Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. Angelo Chirumbolo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di genitore esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la e - in Controparte_6 CP_2 Controparte_3
1 qualità, rispettivamente, di compagnia assicurativa, di proprietaria e di conducente dell'autovettura
Lancia Y targata DV 293 FY – per sentirli condannare, in solido tra loro, previo accertamento della responsabilità esclusiva del nella verificazione degli eventi, al risarcimento di tutti i danni CP_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla predetta minore specificamente indicati in atto di citazione, quantificati nella misura complessiva di euro 110.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La difesa dell'attrice esponeva: che, in data 17.10.2013, alle ore 13,30 circa, si era verificato un incidente che aveva visto coinvolti la minore e la Lancia Y con targa DV 293 FY, di Parte_1 proprietà di e condotta nell'occasione da (assicurata per la RCA CP_2 Controparte_3 con la con polizza n. 01957533000412); che la dinamica dell'incidente Controparte_6 lasciava emergere senza dubbio la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro;
CP_3 che, difatti, il conducente della Lancia Y percorreva via Della Vittoria in Lamezia Terme (CZ) a velocità sostenuta, allorquando giunto nei pressi dell'incrocio tra via Peronaci e via Della Vittoria travolgeva la minore intenta nell'attraversare la strada;
che, sul luogo del sinistro, era Persona_1 intervenuta la Polizia Municipale di Lamezia Terme che aveva redatto apposito verbale di sinistro;
che, a causa del sinistro, aveva riportato lesioni personali per le quali era stata Parte_1 prontamente ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme;
che i sanitari del nosocomio lametino le avevano riscontrato danni fisici permanenti di rilevante entità; che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati erano da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita del conducente il mezzo investitore;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione obbligata per la manleva essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
Instaurato il contraddittorio resisteva con comparsa di costituzione e risposta la
[...]
la quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio Controparte_6 la in quanto unico soggetto responsabile del sinistro oggetto di causa Controparte_4 essendo stata investita, la minore mentre stava scendendo dallo scuolabus di Parte_1 proprietà della predetta società; nel merito, contestava la domanda della controparte sia in punto di an che di quantum debeatur, concludendo nel modo seguente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - previo spostamento ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa della in persona del l.r.p.t., corrente in Controparte_4
Lamezia Terme, via Della Vittoria;
nel merito: - accertare e dichiarare che la società
[...]
in persona del l.r.p.t., corrente in Lamezia Terme, via Della Vittoria, è unica Controparte_4 responsabile del sinistro per cui è causa e conseguentemente condannare la stessa
[...]
in persona del l.r.p.t., corrente in Lamezia Terme, via Della Vittoria, al Controparte_4 risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata in corso di causa con condanna al pagamento diretto della stessa nei confronti dell'avente diritto di tutte le somme dovute per sorte CP_4 capitale, interessi legali, spese e competenze del procedimento;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Pur ritualmente evocati in giudizio non si costituivano e che CP_2 Controparte_3 rimanevano contumaci nella causa.
Autorizzato il differimento dell'udienza e la relativa chiamata in causa si costituiva la
[...] che, preliminarmente, a sua volta, domandava di essere autorizzata a chiamare in Controparte_4 causa per la garanzia la propria compagnia assicurativa, ovvero la Sempre Controparte_5
2 in via preliminare, la società terza chiamata eccepiva la improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione biennale in quanto il sinistro si era verificato il 17.10.2013 mentre la notifica dell'atto di chiamata del terzo era stato notificato il 11.11.2015 decorso il termine di cui all'art. 2947, comma 2,
c.c.. Nel merito, la terza chiamata contestava la sussistenza di qualsiasi sua responsabilità nella determinazione dei fatti di causa chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di parte avversa con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria oppure, in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della propria colpa nella verificazione dell'incidente chiedeva che la compagnia assicurativa fosse condannata a tenerla indenne di ogni esborso e di ogni Controparte_5 somma da essa corrisposta, con il successo di spese processuali.
Con comparsa di costituzione si costituiva anche la (già Controparte_5 [...]
e oggi HDI Italia s.p.a.), chiamata in causa dalla la Controparte_5 Controparte_4 quale contestava la domanda di manleva avanzata nei riguardi della società propria assicurata dal momento che l'unico responsabile del sinistro era da ritenersi per la sua condotta Controparte_3 di guida imprudente e negligente che aveva causato l'investimento della minore Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda nei confronti della propria assicurata e Controparte_4 della domanda di garanzia e/o manleva di quest'ultima, chiedeva l'accertamento della colpa concorrente prevalente del nella verificazione dell'incidente, con liquidazione a suo favore CP_3 delle spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale ammessa (l'interrogatorio formale di non era compiuto per la mancata Controparte_3 comparizione dell'interrogando mentre erano escussi vari testi delle parti); era ammessa anche una
CTU medico-legale sulla persona dell'attrice (con elaborato peritale redatto dal dott. Per_2
).
[...]
Esaurita l'istruttoria, la causa, dopo un unico rinvio interlocutorio dovuto al carico del ruolo
(aggravato anche dall'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che divenuta medio tempore maggiorenne, si è Parte_1 correttamente costituita a titolo personale e volontario nel presente giudizio con la comparsa conclusionale ratificando gli atti, le difese e le attività giudiziali in precedenza svolti dalla genitrice
. Parte_2
Al riguardo giova ribadire il principio per il quale il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del
3 predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (v. ex ceteris Cass. civ. n. 34987/2022; Cass. 29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre 2012, n. 19308).
Sempre preliminarmente va rilevato che a seguito della chiamata in causa della Controparte_4 da parte della la domanda risarcitoria della parte attrice si è estesa
[...] Controparte_6 automaticamente anche alla terza chiamata.
La Cassazione, infatti, ha chiarito che l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 11103/2020; depositata il 10 giugno).
Difatti è pacifico che “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
La Cassazione, in particolare, ha chiarito che qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (Cass. 3641/2013; Cass. 2094/2013;
Cass. 5057/2010).
Il Giudice, quindi, può direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (v. Cass. civ.
n.17954/2008).
In questo caso, si ha dunque un ampliamento della controversia originaria: oggettivo, in quanto la nuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel tema della controversa, e soggettivo poiché il terzo chiamato diventa un'altra parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto (Cass.
6883/2008). Inoltre, i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, in quanto legati da un nesso di litisconsorzio necessario che non può essere scisso neppure in sede di impugnazione (Cass.
11946/2003; cfr. per il merito Tribunale di Spoleto n. 206/2023 del 15.3.2023).
Nel caso invece di chiamata in garanzia (propria o impropria) la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo intervenuto, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti in un unico processo (Cass. 6623/2016). Pertanto, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti espressa e autonoma domanda, che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dalla legge (Cass. 27525/2009; Tribunale Milano 24 giugno
2011, n. 8526).
Tanto detto, nel qualificare la chiamata in causa del terzo in un senso o nell'altro, è costante in giurisprudenza l'orientamento per cui il Giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo invece individuare l'effettiva volontà della stessa, e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in ordine alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta
4 dalle deduzioni e dalle richieste, dal tipo o dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto (Cass. nn. 20610/2011, 8036/2004, 259/2005, 20912/2004, 14682/2001).
Ebbene, in alcuni casi la Cassazione ha sostenuto che “nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. sez. 3, n. 20610 del
07/10/2011; cfr. Tribunale di Spoleto n. 206/2023).
Nel caso di specie, la ha chiamato in causa la Controparte_6 Controparte_4 individuando quest'ultima come unico soggetto responsabile del sinistro occorso alla (allora)
[...] minore per essere liberata da ogni pretesa risarcitoria da parte dell'attrice senza che Parte_1 intercorresse alcun rapporto contrattuale tra le parti;
ne consegue che si è verificato automaticamente l'effetto dell'estensione della domanda risarcitoria attorea anche alla Controparte_4
La terza chiamata dunque, è stata evocata in giudizio ad opera dell'iniziale Controparte_4 convenuto non già al fine di far valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia avente una causa petendi diversa da quella dedotta dall'attrice; ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attrice del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, con la conseguenza che si ha estensione automatica dell'originaria domanda attorea, stante l'unicità del rapporto e la situazione di garanzia cd. propria (Cass. n.
1748/2005, Cass. n. 2471/2000).
La presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare soltanto se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (vedi così Cass. civ. n. 8411/2016), circostanza che nella specie non si è verificata come è facile desumere dalla semplice lettura degli atti difensivi della parte ricorrente.
Ne consegue che la domanda risarcitoria originariamente proposta dall'attrice nei riguardi delle parti convenute, in ragione della chiamata in causa della si è automaticamente Controparte_4 estesa a quest'ultima, con ogni relativa conseguenza.
Ciò doverosamente premesso ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice possa trovare parziale accoglimento nei limiti di ragione secondo quanto qui di seguito si dirà.
Orbene, la vicenda in esame configura una ipotesi di investimento di pedone: pertanto, occorre osservare, in primo luogo, come essa ricada nell'ambito di operatività del primo comma dell'art. 2054
c.c. a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
5 Tale norma, se impone al danneggiato di provare che il danno è derivato dalla circolazione dei veicoli e, dunque, il nesso di causalità tra la circolazione stessa ed il danno (che costituisce il presupposto logico e cronologico dell'indagine, successiva, concernente la responsabilità, cfr., Cassazione civile,
16 aprile 1968, n. 1122), consente al danneggiato medesimo di avvalersi della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale, dunque, sarà gravato dell'onere di provare di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida (cfr., Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1980, n. 5321).
Tale prova, peraltro, non deve essere necessariamente offerta in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della Strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza (in questo senso, Cassazione civile , sez. III, 17 aprile 1997, n. 3309,
Cassazione civile, 2 febbraio 1995, n. 1240; Cassazione civile, 29 luglio 1993, n. 8451; Cassazione civile, 27 aprile 1990, n. 3554).
In concreto, quindi, l'esonero da colpa può essere effetto dell'azione di circostanze estranee alla sfera di controllo del conducente, che presentino i connotati del caso fortuito o della forza maggiore che, però, la giurisprudenza tende a non ravvisare nelle condizioni della strada ovvero nelle circostanze ambientali del fatto (quali la scivolosità del tratto stradale, la presenza di macchie d'olio, il ghiaccio o il gelo), presumendosi che il conducente possa prevedere e percepire tali rischi ed adottare le opportune contromisure, salvo che lo stesso mutamento delle condizioni ambientali sia determinato da cause anomale e con portata eziologica esclusiva (Cassazione civile , sez. III, 20 febbraio 1984, n.
1214).
Siffatti principi, comunque, devono essere armonizzati con quanto statuito, in termini generali, dalla
Suprema Corte in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, avendo chiarito più volte, la corte della nomofilachia, che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001).
Pertanto, alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era onere dell'attrice provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè il danneggiamento fisico dalla stessa subito a seguito dell'investimento e della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita da parte del conducente la Lancia Y targata DV
293 FY.
Tale fatto storico, in realtà, è incontestato tra le parti dovendosi rilevare, tra l'altro, che dalla istruttoria documentale e testimoniale espletata nel corso del giudizio è emersa inequivoca la circostanza che l'investimento della minore si è verificato mentre il (conducente la Lancia Parte_1 CP_3
Y di proprietà della ) era impegnato in una manovra di sorpasso di uno scuolabus fermo sulla CP_2 parte destra della carreggiata.
6 In particolare, nella relazione di intervento della Polizia Municipale di Lamezia Terme la dinamica del sinistro è stata ricostruita nel modo seguente: “Dai rilievi planimetrici esperiti, dagli elementi oggettivi riscontrati, nonché dalle dichiarazioni rese, si può ricostruire la seguente dinamica: Alle ore 13,35 circa, il sig. , alla guida dell'autovettura Lancia Y, targata DV 293 FY, percorreva Controparte_3 via della Vittoria con direzione di marcia via Scarpino. Giunto all'altezza dell'intersezione con via
Peronaci, sorpassava sulla sinistra uno scuolabus che si era accostato al margine destro della carreggiata, Nel frangente, all'altezza della parte anteriore dello scuolabus, sopraggiungeva dalla sua destra una bambina, tale che attraversava improvvisamente la strada da destra verso Parte_1 sinistra. Il effettuava manovra di emergenza, sterzando verso sinistra, per evitare di investire CP_3 la bambina, ma vi riusciva parzialmente, urtandola con la fiancata destra dell'autovettura” (vedi relazione di incidente Polizia Municipale di Lamezia Terme fascicolo . Controparte_6
Nelle dichiarazioni spontanee rilasciate dal alla Polizia Municipale, nelle quali il convenuto CP_3 contumace ha confermato la ricostruzione dell'incidente effettuata dai Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro, il convenuto contumace ha affermato di essere l'unico responsabile del sinistro in oggetto assumendosene la piena responsabilità.
La dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme diverge parzialmente rispetto a quella descritta dall'unico teste di parte attrice che ha assistito all'investimento. Infatti, il teste fratello dell'attrice, ha dichiarato che la sorella, al momento Testimone_1 dell'investimento non stava attraversando la strada, ma era ferma davanti allo scuolabus;
l'impatto, secondo il teste, sarebbe avvenuto con la parte anteriore destra dell'autovettura, dopo che la Lancia Y aveva completato l'operazione di sorpasso dello scuolabus fermo sul margine destro della carreggiata facendo così rientro nella corsia. Il teste ha precisato anche che la sorella si trovava davanti allo scuolabus non avendo ancora superato la corsia di marcia del mezzo da cui era scesa (vedi dichiarazioni teste verbale di udienza del 19.6.2019 fascicolo d'ufficio in atti). Testimone_1
Ora, riguardo alla responsabilità di , guidatore del veicolo investitore, giova Controparte_3 evidenziare che in materia di circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro risponde, ex art. 2054 c.c. dei danni arrecati al soggetto, potendosi escludere la sua responsabilità - e di riflesso quella solidale del proprietario - solo laddove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti. Sussiste, pertanto, in tale ambito una vera e propria inversione dell'onere della prova che impone al conducente del veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al comma primo della citata norma, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Peraltro, la suddetta presunzione può essere superata, in senso favorevole al conducente, attraverso la prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, ovvero può essere limitata quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, fermo restando, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone grava a carico del conducente, del proprietario, ovvero della compagnia assicuratrice del veicolo investitore.
Il conducente di un veicolo coinvolto nell'investimento di un pedone va, quindi, esente da responsabilità nelle sole ipotesi in cui la condotta della vittima abbia un'efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso (e dunque una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile), il che si configura quando il conducente medesimo offra in giudizio e raggiunga la prova
7 contraria che egli, pur avendo osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada e di comune prudenza e diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile, e riesca quindi a dare prova rigorosa che non vi era, nel caso concreto, alcuna reale possibilità di evitare l'incidente.
Tale prova non è stata fornita dai convenuti e (rimasti peraltro contumaci nel CP_2 CP_3 giudizio) né dalla che assicura per la responsabilità civile obbligatoria il Controparte_6 veicolo investitore di proprietà di . CP_2
Va osservato, infatti, riguardo alla condotta di guida del conducente del veicolo investitore, che l'art. 141 comma 2 del Codice della strada dispone che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il Tribunale ritiene che, in quel tratto di strada, la presenza del pedone era assolutamente prevedibile, considerato che il conducente della Lancia Y, senza dubbio, mentre percorreva la strada, in buono stato di manutenzione e con buona visibilità, ebbe modo di vedere che sul margine destro della propria carreggiata di percorrenza era fermo uno scuolabus.
Ebbene, la presenza di uno scuolabus fermo sul margine destro della carreggiata per giunta in prossimità di una intersezione imponeva al conducente della Lancia Y di avere una condotta di guida improntata ad assoluta prudenza ed idonea ad evitare situazioni di pericolo, come per l'appunto, evitare di porre in essere manovre di sorpasso (in un tratto di strada peraltro privo di segnaletica) e di eventualmente arrestare il mezzo, così da evitare l'impatto con il pedone.
La circostanza che il nonostante il tentativo di evitare l'impatto abbia comunque investito la CP_3 dimostra che il convenuto stava procedendo ad una velocità elevata e in ogni caso non Parte_1 adeguata alla situazione del traffico e della circolazione esistente al momento dell'incidente.
Peraltro, la colpa del predetto convenuto, oltre ad essere stata ammessa dallo stesso investitore nell'immediatezza dei fatti (vedi dichiarazioni alla Polizia Municipale allegate Controparte_3 alla relazione di sinistro stradale fascicolo emerge anche dall'analisi Controparte_6 della sua condotta immediatamente successiva all'investimento (allorquando cioè il CP_3 decideva inizialmente di allontanarsi senza prestare soccorso alla minore salvo poi ritornare sul luogo dell'incidente) e dal suo comportamento processuale (il convenuto non è comparso all'udienza stabilita per rendere il deferito interrogatorio formale senza documentare alcun legittimo impedimento).
Non si ravvisa, comunque, un concorso di colpa del pedone investito.
Ed invero ai sensi dell'art 2054 c.c., in ipotesi di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Tale condizione ricorre allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti col nesso di causalità sul sinistro (in questi termini, Cass. Civ. n. 24472/2014).
Nel caso di specie è emerso che il non conduceva il proprio mezzo con cautela avendo CP_3 effettuato una manovra di sorpasso in un tratto di strada prossimo ad una intersezione, con una
8 velocità probabilmente non moderata e comunque non idonea alle condizioni di traffico e avendo avuto contezza della presenza di uno scuolabus fermo sul margine destro della carreggiata in evidente attività di salita/discesa di studenti.
Né vi è prova che abbia improvvisamente impegnato la carreggiata al momento del Parte_1 passaggio della Lancia Y considerato che le dichiarazioni del teste hanno escluso Testimone_1 tale circostanza.
Al riguardo è principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del
2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Ebbene, nel caso di specie, dalla prova testimoniale espletata risulta che la minore non avesse impegnato in modo improvviso la strada percorsa dal ma che si trovasse ancora davanti allo CP_3 scuolabus.
Tale circostanza contrasta parzialmente con la ricostruzione dell'incidente effettuata dalla Polizia
Municipale che si è limitata, nella sostanza, a descrivere la dinamica dell'investimento in base alle dichiarazioni del senza però indicate elementi oggettivi posti a base di tale ricostruzione. CP_3
Ne deriva che non è stata offerta alcuna prova concreta dell'attraversamento improvviso della strada da parte della minore investita.
Peraltro, nell'ambito della responsabilità penale, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione penale sez. IV - 16/06/2021, n. 34335) afferma, che nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva o concorrente di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso.
Tale situazione, come già detto, non ricorre nel caso nel caso di specie stante la evidente avvistabilità del pedone. In proposito si osserva che la discesa di un bambino da uno scuolabus fermo sul margine della strada che non ha neanche segnalato attraverso gli appositi segnalatori luminosi la nuova immissione nel traffico è un fatto assolutamente prevedibile e normale che avrebbe dovuto sconsigliare al il compimento di qualsiasi manovra di sorpasso. CP_3
Accertata la responsabilità di sussiste, nella specie, anche la responsabilità Controparte_3 concorrente della per colpa dell'autista dello scuolabus, in quanto Controparte_4 colpevole di grave imprudenza nell'avere consentito la discesa dal mezzo della bambina e che questa attraversasse la strada da sola, nonostante l'assenza di qualsiasi parente o persona delegata a prenderla in carico al rientro presso la sua abitazione alla discesa dello scuolabus.
In tal modo l'autista della ha violato una precisa norma di comportamento Controparte_4 impostagli dal servizio svolto e, in ogni caso, da regole di cautela e di prudenza generali.
Sul punto il Tribunale aderisce all'orientamento prevalente della giurisprudenza civile di legittimità la quale con le sentenze 30 dicembre 1997 n. 13125, 19 febbraio 2002 n. 2380 ed infine n. 4359/2004 ( a cui non si contrappone un orientamento contrario) ha affermato il principio secondo il quale nel caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del
9 minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada.
Nel caso di specie la stessa età della bambina, di soli 10 anni al tempo dell'incidente, doveva fare presumere che la piccola non fosse in grado di potere attraversare da sola la strada, Parte_1 senza "pericolo" per la sua "incolumità fisica", per cui tale circostanza rendeva doverosa l'assistenza della minore nell'attraversamento della strada, che ella doveva compiere una volta scesa dal veicolo per recarsi alla sua abitazione (che si trovava evidentemente dall'altro lato della strada).
Non rileva la circostanza che fosse presente sull'altro margine della strada il fratello della minore investita dal momento che quest'ultimo, nella posizione in cui ha dichiarato di trovarsi, non era presente esattamente al punto di discesa della minore e considerato, comunque, che l'autista dello scuolabus doveva sincerarsi, in ogni caso, che la minore non attraversasse in attesa che il familiare la raggiungesse dall'altro lato della strada.
Non coglierebbe nel segno per escludere qualsiasi responsabilità della terza chiamata neanche affermare che il guidatore dello scuolabus deve andare esente da colpa in quanto il conducente dello scuolabus aveva il preciso obbligo di non abbandonare mai il veicolo lui affidato, lasciando gli altri alunni privi di sorveglianza.
Infatti si osserva che, pur non essendo l'autista rimproverabile per non avere accompagnato la bambina durante l'attraversamento della strada fino alla sua abitazione o all'altro lato della strada ove l'attendeva il fratello, allo stesso è però addebitabile, a titolo di colpa, il fatto di essersi disinteressato di adottare una qualsiasi cautela nel momento più pericoloso dell'attraversamento da parte della minore della strada, collocata nel traffico cittadino, in un punto dove non c'erano strisce pedonali e altra segnaletica e in un orario (le ore 13.30) in cui è notorio che le strade cittadine (tra cui quelle di
Lamezia Terme come peraltro quelle delle altre città italiane) sono piuttosto trafficate proprio per l'uscita degli studenti delle varie scuole.
Le regole di comune prudenza imponevano al conducente dello scuolabus di vigilare sulla minore assicurandosi (eventualmente scendendo per pochi attimi dal veicolo) che la bambina iniziasse ad attraversare la strada allorchè non sopraggiungevano altre autovetture.
La responsabilità dell'autista dello scuolabus (che nessuno ha evocato in giudizio) si fonda giuridicamente sulla violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. e comporta, di conseguenza, la responsabilità della terza chiamata la quale gestiva il Controparte_4 servizio di scuolabus.
Tale società quale trasportatore della minore risponde in proprio per la responsabilità contrattuale per inesatto adempimento ex art. 1176 c.c. e 1223 c.c. (vedi in caso assimilabile Tribunale Benevento sez.
I, 30/05/2023, n.1218).
Riguardo alla natura della responsabilità della affidataria del servizio di Controparte_4 trasporto degli alunni per il Comune di Terme, il Tribunale ritiene che essa si qualifica come CP_4 responsabilità da contatto sociale.
Tale responsabilità si configura quando, sebbene in mancanza di un vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato, il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola comportamentale, prevista dalla legge allo scopo specifico di proteggere i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività effettuata dal danneggiante, tanto più quando il fondamento normativo della
10 responsabilità si individui ai sensi dell'art. 1173 c.c. con riguardo agli altri atti o fatti idonei a far sorgere obbligazioni conformemente all'ordinamento giuridico. In merito è sufficiente rilevare come il servizio di scuolabus non fosse organizzato in modo tale da garantire la necessaria sicurezza dei piccoli passeggeri, posto che sul veicolo destinato al servizio di trasporto degli alunni non vi era un accompagnatore (nessuna circostanza di segno diverso è emersa oppure è stata dimostrata nel corso del giudizio).
La peraltro, è responsabile anche a norma dell'art. 2049 c.c. per il fatto Controparte_4 illecito commesso da un proprio dipendente.
Ne consegue la responsabilità concorrente nella causazione dell'incidente della predetta società terza chiamata in causa.
D'altronde deve rilevarsi l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla Controparte_4
Come detto, infatti, la responsabilità della nel caso di specie, è da Controparte_4 qualificarsi o come responsabilità da contatto sociale qualificato (con prescrizione decennale v. per il principio Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188) oppure ai sensi dell'art. 2049 c.c. (con termine di prescrizione quinquennale). In entrambi i casi, il diritto risarcitorio dell'attrice non era certamente prescritto al momento della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo nei riguardi della
[...]
(avvenuta in data 11.11.2015) considerato che il sinistro è avvenuto il 17.10.2013. Controparte_4
Peraltro, qualora anche si volesse applicare per mera ipotesi il diverso termine di prescrizione biennale alla fattispecie che qui occupa seguendo così l'assunto della terza chiamata, siffatto termine non sarebbe comunque decorso.
Infatti è principio costante quello secondo il quale “nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1,
c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare”
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022)
Ebbene, nel caso di specie, vi sono in atti le richieste dell'attrice di risarcimento dei danni interruttive della prescrizione inoltrate il 5.11.2013 e il 19.12.2013 dalla ricorrente alla Controparte_6
coobbligata in solido della sicchè l'effetto interruttivo della
[...] Controparte_4 prescrizione determinato dall'inoltro delle suindicate diffide e messe in mora ha avuto efficacia anche nei riguardi della terza chiamata tenendo presente sempre che la notifica del relativo atto di chiamata in causa si è perfezionata il 11.11.2015.
La domanda risarcitoria va accolta ovviamente pure nei confronti del proprietario del veicolo investitore e, quindi, di , la quale, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. è responsabile CP_2 dei danni, in solido con il conducente , non avendo fornito la prova che la Controparte_3 circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà, nonché nei confronti della società convenuta che assicurava la quale proprietaria del veicolo Controparte_6 CP_2 investitore Lancia Y tg. DV 293 FY, per la responsabilità civile obbligatoria verso terzi di cui all'art. 122 del Codice delle assicurazioni (D. lgs. n. 209/2005), cioè la responsabilità per i danni derivati dalla circolazione di un veicolo senza guida di rotaie di cui all'art. 2054 c.c..
11 Ai sensi dell'art. 2055 c.c. tutti i suindicati soggetti responsabili sono obbligati in solido al risarcimento del danno, salvo il diritto di regresso che potrà esercitare chi provvederà, materialmente, al risarcimento.
Non spetta a questo Giudice, tuttavia, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe.
Ed invero si richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. di recente
Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, n.5475) che ha affermato: “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti”.
Nel caso di specie, non essendo stata originariamente proposta alcuna azione di regresso da nessuno dei soggetti responsabili del danno, il Tribunale adito non ha alcun dovere (né potere) di pronunciarsi sulla graduazione delle colpe.
Accertata, pertanto, la responsabilità di tutti i convenuti e della nella Controparte_4 causazione del sinistro per cui è lite va esaminato il profilo del quantum del danno;
appare, dunque, necessario quantificare i danni (non patrimoniali e patrimoniali) subiti dalla a seguito del Parte_1 sinistro per cui è causa onde verificare se e in che termini possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno dalla stessa formulata.
A tale proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del
11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Le S.U. della Suprema Corte, inoltre hanno evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c.. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti
12 gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n.
576, 581, 582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent.
n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti da tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta Parte_1 ampia accezione) e danno patrimoniale.
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ. n.
15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07).
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della puntuale motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che l'attrice ha riportato, a seguito del sinistro, un “valido trauma contusivo arto inferiore sinistro con frattura completa, angolata terzo medio distale tibia e perone sinistro e distacco parcellare malleolo mediale. Contusioni escoriate ginocchio destro e sinistro. Trauma facciale con feri-te a sfrangiata del vermiglione superiore. Minima sublussazione incisivi superiore sinistro laterale. Contusioni multiple”.” e, dunque, una invalidità permanente del 9% cui sono conseguiti giorni 44 di ITA e giorni 30 al 75% di ITP, giorni 50 al 50% di ITP e giorni 95 al 25% sempre di ITP
(cfr. pag. 20 relazione definitiva CTU dott. ). Persona_2
Il CTU, oltre ad avere accertato l'esistenza di tutti i criteri che consentono di stabilire, con ragionevole certezza, il nesso di casualità tra evento lesivo e danno patito (cronologico, topografico, criterio d'adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica) ha evidenziato altresì che
“allo stato attuale l'esame obiettivo maxillo-facciale ha messo in evidenza la presenza di esito
13 cicatriziale caratterizzato da una piccola area rilevata di circa 1 cm di lunghezza del labbro superiore.
Si tratta di esito cicatriziale che, per le caratteristiche descritte, deve essere inquadrato nell'ambito del pregiudizio estetico lieve. L'esame obiettivo dell'arto inferiore sinistro ha messo in evidenza la presenza di cicatrice ovalare di circa 2,5 cm x 7 cm lievemente ipocromica in corrispondenza del terzo prossimale di gamba. Si rileva, inoltre, cicatrice del malleolo interno di forma ovalare di circa 4,5 cm x 1,5 cm. è riferita alla digitopressione in sede di pregressa frattura. La muscolatura dell'arto Pt_3 appare normotrofica rispetto al controlaterale. Lieve edema della caviglia i cui movimenti appaiono limitati in flesso-estensione e rotazione interna ai gradi estremi” (vedi CTU dott. in atti). Per_2
Quindi, circa il "quantum", può riconoscersi per danni la somma di euro 2.430,56 per inabilità temporanea totale (giorni 44 x euro 55,24 quale valore giornaliero sancito dall'art. 139, co. 1, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (c.d. micropermanenti) (D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (applicabile al caso di specie posto che in materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, come nel caso di investimento di pedone, qualora trattasi come nella fattispecie di micropermanenti, è applicabile in via esclusiva la normativa di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni e relativi Decreti Ministeriali vigenti, mentre non trovano applicazione i parametri approvati nelle Tabelle del danno biologico del
Tribunale di Milano – v. Cassazione n. 12408/2011; Tribunale Milano sez. X, 18/03/2021, (ud.
17/03/2021, dep. 18/03/2021), n. 2282; Tribunale Lanusei, 10/05/2021, (ud. 08/05/2021, dep.
10/05/2021), n. 109).
Ad essa va aggiunta la somma di euro 1.242,90 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (giorni 30 x euro 41,43), di euro 1.381,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 50 x euro 27,62), di euro 1.311,95 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 95 x euro 13,81), per un totale dunque di danno biologico temporaneo di euro 6.366,41.
Inoltre, il danno biologico permanente - pari a 9 punti percentuali - alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale va liquidato (in relazione all'età dell'infortunata, 10 anni all'epoca dell'incidente) nella misura di euro 19.609,11 per un totale di euro 25.975,52 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo (euro 19.609,11 a titolo di danno biologico permanente + euro
6.366,41 a titolo di danno biologico temporaneo = euro 25.975,52).
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attrice, occorre nuovamente richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nn. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse
(danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle
14 persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n.
15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o
"voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Nulla dunque può essere risarcito a titolo di danno esistenziale alla attrice non essendo – come veduto
- più ammissibile nel nostro ordinamento tale autonoma categoria di pregiudizio e non essendo stata tale voce risarcitoria, comunque, esplicitamente richiesta dalla ricorrente.
Quanto al danno morale, va, peraltro, tenuta in considerazione la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass. 28 novembre 2008, n. 28407; Cass 12 dicembre
2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre 2008, n. 29832) secondo la quale, invece, il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della
Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190 (cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Occorre, inoltre evidenziare che il danno morale è qualificato espressamente quale autonoma categoria di danno dall'art. 5 DPR n. 37 del 3/3/2009 e dall'art. 1 DPR 181/2009. Tali normative prevedono, infatti, la possibilità di riconoscere il danno morale autonomo rispetto al danno biologico;
ad esempio l' art. 5, D.P.R. n. 37/2009 (danni da uranio impoverito per i militari in missione all'estero) prevede che la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. L'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico si desume anche dal citato D.P.R. n. 181 del 30.10.2009 ove si introduce
15 un Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. La norma cit. distingue le due voci di danno e indica una nozione legale di danno morale, ai sensi dell'art. 1, infatti: a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato. Ciò evidenziato “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica” (così Corte d'Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 2009). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche Cass. 12 settembre
2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso “per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724. Si veda altresì la recente Cass. n. 5243 del 06/03/2014, che afferma che “in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'
"id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva”).
Questo significa però che il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, come la fattispecie in esame, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724 e cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un.,
16 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez.
III, 24 ottobre 2003, n. 16004).
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di "danno- conseguenza", tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento,
e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass.,
5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405). Trattandosi di pregiudizio
(non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva
(v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Nel caso de quo, tuttavia, l'attrice non ha allegato né provato alcunchè in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quanto già ristorato.
Di conseguenza nulla potrà essere risarcito a tale titolo all'odierna attrice. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale spettano all'attrice complessivamente euro 25.975,52 all'attualità.
Sul totale dei danni liquidati a titolo di danno non patrimoniale, devalutato all'ottobre 2013 di euro
21.628,24 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2013 (mese di ottobre data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale di euro 28.776,87. A titolo di danno non patrimoniale il risarcimento dovuto all'attrice è pari, quindi, ad euro 28.776,87.
Quanto al danno patrimoniale, risultano, invece, provate spese mediche per euro 265,97 e spese per certificazione medico-legale quantificate in euro 305,00, ritenute congrue e necessarie dal CTU, per un totale di euro 570,97 da attualizzarsi in via equitativa nell'importo di euro 600,00, mentre sono state escluse dal perito spese mediche future e qualsiasi incidenza negativa dei postumi del sinistro sulla capacità lavorativa specifica della Parte_1
Per cui a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spetterà all'attore la somma complessiva di euro 29.376,87 (euro 28.776,87 a titolo di danno non patrimoniale + euro 600,00 a titolo di danno patrimoniale).
In conclusione, la domanda svolta da (e prima ancora da , in Parte_1 Parte_2 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta figlia), va accolta nei limiti anzidetti e, di conseguenza, le parti convenute e la vanno condannate in Controparte_4 solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni subiti dalla minore Parte_1 liquidati nella somma di euro 29.376,87, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti della terza Controparte_4 chiamata HDI Italia s.p.a. la stessa non può che essere accolta visto che la copertura assicurativa non è in contestazione.
Infatti, la HDI Italia s.p.a. (già e poi Controparte_5 Controparte_5 assicurava anche i danni cagionati da colpa grave delle persone che detengono legittimamente il veicolo oggetto di polizza (lo scuolabus).
17 Se è vero infatti che la circolazione dello scuolabus non ha avuto alcun coinvolgimento nella verificazione del sinistro stradale oggetto di causa, è altrettanto vero che il comportamento omissivo dell'autista (legittimamente nella detenzione del mezzo assicurato) ha concorso a determinare l'evento dannoso.
La domanda di manleva, quindi, va accolta e, di conseguenza, la società HDI Italia s.p.a. deve essere condannata a tenere indenne la di quanto questa sarà obbligata a pagare in Controparte_4 favore dell'attrice in forza della presente pronuncia, per il capitale, gli interessi, le spese legali e di
CTU.
Quanto al governo delle spese di lite non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. nel rapporto processuale tra l'attrice, i convenuti e la Controparte_4 dovendo essere liquidate sulla base del criterio del decisum (tenendo conto quindi dell'importo della somma riconosciuta a titolo risarcitorio) e secondo i principi di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa sulla base del criterio del decisum pari ad euro 29.376,87; compensi nei valori medi liquidati per tutte le fasi del processo nel seguente modo: fase di studio della controversia, valore medio: euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: euro 1.806,00; fase decisionale, valore medio: euro 2.905,00; compenso tabellare (valori medi) euro 7.616,00).
Ebbene l'estensione automatica della domanda dell'attrice alla terza chiamata Controparte_4 ha determinato la formazione di un c.d. litisconsorzio alternativo, che consiste in un
[...] litisconsorzio necessario per dipendenza di cause: pertanto "nel caso di cosiddetto litisconsorzio
"alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente" (Cass. Civ., Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34278; cfr, anche Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 3916; Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. Civ., Sez. II, 8 agosto
2003, n. 11946), con ogni relativa conseguenza in punto di statuizione delle spese di processo.
I motivi del decidere e la non contestazione del rapporto contrattuale con la Controparte_4 da parte della HDI Italia s.p.a., invece, giustificano una pronuncia di compensazione integrale
[...] delle spese di lite tra le due società terze chiamate.
Anche le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico dei convenuti e della come Controparte_4 liquidate con separato decreto e detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e dichiara e la Controparte_3 Controparte_4 corresponsabili del sinistro occorso il 17.10.2013 a Parte_1
- dichiara tenuti e condanna , , la e la CP_2 Controparte_3 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento a della complessiva Controparte_4 Parte_1 somma di euro 29.376,87 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
18 - condanna , , la e la CP_2 Controparte_3 Controparte_6 [...]
con il vincolo solidale, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del Controparte_4 presente giudizio che liquida in euro 786,00 per esborsi ed in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente e solidalmente a carico di , di , della CP_2 Controparte_3
e della le spese della CTU medico-legale Controparte_6 Controparte_4 espletata in corso di causa come liquidate con separato decreto e detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di acconto;
- condanna la HDI Italia s.p.a. (già e poi , a Controparte_5 Controparte_5 tenere indenne e manlevare la di quanto quest'ultima sarà tenuta a Controparte_4 corrispondere alla parte attrice sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno
(sorte ed interessi), di spese di lite e di consulenza tecnica, entro i limiti del massimale di polizza;
- compensa integralmente le spese di lite fra le terze chiamate e HDI Italia Controparte_4
s.p.a. (già e poi;
Controparte_5 Controparte_5
-dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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