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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4207/2023 promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VITALE MASSIMO, presso il cui studio, in Carlentini, Via
Meucci n. 3, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), , nato a [...] l'[...] (C.F. C.F._2 CP_2
), e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Controparte_3
pagina 1 di 5 ), in qualità di erede di , nato a [...] il 18 C.F._4 Persona_1
novembre 1929 ed ivi deceduto il 5 febbraio 2002.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025, svoltasi in modalità
cartolare, il procuratore di parte attrice ha concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione di parte attrice è fondata e va accolta.
ha dedotto di aver pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente Parte_1
utilizzato e posseduto come proprietario per oltre un ventennio (sin dall'anno 2002) ed in via esclusiva, lo stacco di terreno sito in territorio di Carlentini, C.da Casazza o Murgo, riportato in
Catasto al foglio 14, p.lla 499, meglio descritto in atti.
A tal fine, l'attore ha esposto di avere provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al sostentamento dei relativi costi.
L'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, in una alla produzione documentale versata in atti, ha confermato le ragioni poste a fondamento della domanda dell'attore e cioè che lo stesso, in forza del possesso ultraventennale esercitato sul bene oggetto del presente giudizio,
possesso esercitato secondo le caratteristiche infra descritte, ha acquisito la proprietà del pagina 2 di 5 terreno per intervenuta usucapione.
Invero, con riferimento alla prova relativa la sussistenza degli elementi giuridici posti a fondamento dell'accertamento del diritto di usucapione, i testi escussi hanno confermato che lo stesso ha posseduto il bene per cui è causa per oltre venti anni e che su tale bene immobile l'attore ha esercitato la piena signoria di fatto sulla cosa, in maniera, continuata, pacifica,
pubblica e non equivoca, e ciò attraverso la coltivazione del terreno, la piantumazione di alberi,
la realizzazione di un recinto perimetrale del terreno con paletti, rete metallica e con relativo cancello d'ingresso, che rendono impossibile l'accesso a terze persone.
In particolare, il teste ha confermato la circostanza per la quale l'attore ha Tes_1
posseduto il bene per cui è causa da oltre 20 anni: circostanza di cui è a conoscenza perché “dal
1999 ho la proprietà di un terreno vicino a circa 100 m di distanza”; ha confermato che l'attore tiene sempre pulito il terreno e vi coltiva ortaggi e che ha eseguito, a proprie cure e spese, lavori per la realizzazione di un recinto con rete metallica, paletti ed ha apposto anche un cancello.
Anche il teste ha confermato di aver visto almeno dal 2002 l'attore perché Testimone_2
“abito nella stessa contrada a distanza di 100 m circa dal terreno per cui è causa”; lo stesso ha confermato che l'attore ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno consistita nell'aver piantato alberi e nell'aver realizzato una recinzione composta da rete metallica e paletti senza muro con cancello di ingresso.
La documentazione versata in atti dalla parte attrice, in particolare la certificazione notarile redatta dal Notaio dott. , ha sufficientemente dimostrato la sussistenza della Persona_2
pagina 3 di 5 legittimazione passiva delle odierne parti convneute.
In definitiva, la domanda di usucapione va accolta, essendone stato provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno il ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza di possedere il bene quale proprietario.
Pertanto, va dichiarato che l'attore ha acquistato per usucapione la proprietà dello stacco di terreno sito in territorio di Carlentini, C.da Casazza o Murgo, riportato in Catasto al foglio 14,
p.lla 499, meglio descritto in atti., con ogni accessorio e pertinenza.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Tenuto conto della natura della causa e del disinteresse mostrato dal convenuto, che non ha mai contestato le allegazioni attoree, non può individuarsi una reale soccombenza e le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili nei confronti del contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del dott. Domenico Stilo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4207/2023 R.G:
1) dichiara che l'attore ha acquistato per usucapione la proprietà dello Parte_1
stacco di terreno sito in territorio di Carlentini, C.da Casazza o Murgo, riportato in Catasto al foglio 14, p.lla 499, meglio descritto in atti;
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
pagina 4 di 5 3) dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Siracusa, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4207/2023 promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VITALE MASSIMO, presso il cui studio, in Carlentini, Via
Meucci n. 3, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), , nato a [...] l'[...] (C.F. C.F._2 CP_2
), e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Controparte_3
pagina 1 di 5 ), in qualità di erede di , nato a [...] il 18 C.F._4 Persona_1
novembre 1929 ed ivi deceduto il 5 febbraio 2002.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025, svoltasi in modalità
cartolare, il procuratore di parte attrice ha concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di usucapione di parte attrice è fondata e va accolta.
ha dedotto di aver pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente Parte_1
utilizzato e posseduto come proprietario per oltre un ventennio (sin dall'anno 2002) ed in via esclusiva, lo stacco di terreno sito in territorio di Carlentini, C.da Casazza o Murgo, riportato in
Catasto al foglio 14, p.lla 499, meglio descritto in atti.
A tal fine, l'attore ha esposto di avere provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al sostentamento dei relativi costi.
L'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, in una alla produzione documentale versata in atti, ha confermato le ragioni poste a fondamento della domanda dell'attore e cioè che lo stesso, in forza del possesso ultraventennale esercitato sul bene oggetto del presente giudizio,
possesso esercitato secondo le caratteristiche infra descritte, ha acquisito la proprietà del pagina 2 di 5 terreno per intervenuta usucapione.
Invero, con riferimento alla prova relativa la sussistenza degli elementi giuridici posti a fondamento dell'accertamento del diritto di usucapione, i testi escussi hanno confermato che lo stesso ha posseduto il bene per cui è causa per oltre venti anni e che su tale bene immobile l'attore ha esercitato la piena signoria di fatto sulla cosa, in maniera, continuata, pacifica,
pubblica e non equivoca, e ciò attraverso la coltivazione del terreno, la piantumazione di alberi,
la realizzazione di un recinto perimetrale del terreno con paletti, rete metallica e con relativo cancello d'ingresso, che rendono impossibile l'accesso a terze persone.
In particolare, il teste ha confermato la circostanza per la quale l'attore ha Tes_1
posseduto il bene per cui è causa da oltre 20 anni: circostanza di cui è a conoscenza perché “dal
1999 ho la proprietà di un terreno vicino a circa 100 m di distanza”; ha confermato che l'attore tiene sempre pulito il terreno e vi coltiva ortaggi e che ha eseguito, a proprie cure e spese, lavori per la realizzazione di un recinto con rete metallica, paletti ed ha apposto anche un cancello.
Anche il teste ha confermato di aver visto almeno dal 2002 l'attore perché Testimone_2
“abito nella stessa contrada a distanza di 100 m circa dal terreno per cui è causa”; lo stesso ha confermato che l'attore ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno consistita nell'aver piantato alberi e nell'aver realizzato una recinzione composta da rete metallica e paletti senza muro con cancello di ingresso.
La documentazione versata in atti dalla parte attrice, in particolare la certificazione notarile redatta dal Notaio dott. , ha sufficientemente dimostrato la sussistenza della Persona_2
pagina 3 di 5 legittimazione passiva delle odierne parti convneute.
In definitiva, la domanda di usucapione va accolta, essendone stato provato sia l'elemento oggettivo (il materiale possesso per almeno il ventennio necessario ad usucapire) sia l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza di possedere il bene quale proprietario.
Pertanto, va dichiarato che l'attore ha acquistato per usucapione la proprietà dello stacco di terreno sito in territorio di Carlentini, C.da Casazza o Murgo, riportato in Catasto al foglio 14,
p.lla 499, meglio descritto in atti., con ogni accessorio e pertinenza.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
Tenuto conto della natura della causa e del disinteresse mostrato dal convenuto, che non ha mai contestato le allegazioni attoree, non può individuarsi una reale soccombenza e le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili nei confronti del contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del dott. Domenico Stilo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4207/2023 R.G:
1) dichiara che l'attore ha acquistato per usucapione la proprietà dello Parte_1
stacco di terreno sito in territorio di Carlentini, C.da Casazza o Murgo, riportato in Catasto al foglio 14, p.lla 499, meglio descritto in atti;
2) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
pagina 4 di 5 3) dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Siracusa, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
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