Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6331/2017 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iacono Agostino, c.f.: C.F._1
, e dall'Avv. Jessica Maria Lavista, in virtù di mandato in atti;
C.F._2
Appellante
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, , nata a [...] il [...], C.F._3 CP_2
C.F. , e , nato a [...] il C.F._4 Controparte_3
1.07.1938, rappresentati e difesi dall'Avv. Zabatta Luciana, in virtù di mandato in atti;
Appellati
NONCHE'
, nato a [...]il [...]; C.F.: PA
; C.F._5
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 24.10.2024, ai sensi dell'art
127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione CP_2
Distaccata di Ischia, e per ivi sentire PA Parte_1
emettere i seguenti provvedimenti: “- dichiarare e PA Pt_1
, entrambi o chi di ragione, debitori degli istanti della complessiva somma di
[...]
€. 6.203,34; - per l'effetto, condannare e , PA Parte_1
entrambi o chi di ragione, alla restituzione dell'importo azionato oltre interessi, rivalutazione monetaria. Favore di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore degli antistatari avvocati”.
A sostegno della domanda le parti attrici esponevano:- che gli istanti e
[...]
, tra gli anni 2000 e 2001, avevano prestato a e CP_5 Parte_1 [...]
parte dei loro risparmi con la promessa di vederseli restituire a breve;
CP_4
-che e avevano consegnato agli istanti e a Parte_1 PA
degli effetti cambiari a garanzia dell'adempimento, in parte a firma Controparte_5
di e in parte a firma di “ ”; -che tra il 2002 ed il 2003 Parte_1 Parte_2
i FR erano riusciti a pagare parzialmente il prestito ricevuto come da Pt_1
allegate ricevute;
- che, in data 12.02.2004, nel consegnare un assegno di euro 774, 68, quale ulteriore acconto sull'importo da saldare, avevano promesso a e a CP_2
che avrebbero pagato il saldo a breve;
- che a Controparte_1 Parte_1
seguito di procedura monitoria, aveva successivamente corrisposto tutte le somme portate dagli effetti cambiari a sua firma relativamente al credito vantato da
[...]
e ; -che i restanti effetti cambiari degli attori erano risultati CP_5 Controparte_1
parzialmente insoddisfatti;
-che e in relazione al CP_2 Controparte_1
prestito di lire 10.000.000, avevano percepito acconti per complessivi euro 2.433,00, residuando un saldo di euro 2.730,78;- che e , in Controparte_3 Controparte_1
relazione all'ulteriore prestito di lire 10.000.000, avevano percepito acconti per complessivi euro 1692,00, residuando un saldo di euro 3472,56; -che Parte_1
aveva riconosciuto in più occasioni il debito residuo e aveva promesso a mezzo fax- email di provvedere alla restituzione dell'importo ricevuto;
- che nell'intrapreso giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo aveva PA
dichiarato di non aver sottoscritto alcuna cambiale e di essere estraneo alla vicenda;
- che detto giudizio si era concluso con la cancellazione da ruolo per inattività delle parti.
Si costituivano e , impugnando l'avversa Parte_1 PA
pretesa creditoria in quanto del tutto infondata e pretestuosa. Concludevano per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Concesso il termine per il deposito di memorie contenenti modificazioni, precisazioni e integrazioni delle conclusioni di parte, nonché successivo termine per il deposito di repliche e indicazione di prove e per produzioni documentali e ulteriore termine per il deposito di memorie contenenti indicazione di prova contraria, le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 183 VI co cpc negli indicati termini. Espletata la prova orale, sulle definitive conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
II. La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 4408/2017, pubblicata il 13.04.2017, il Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Ischia, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
6.203,34, oltre interessi legali dal 12.02.2004; condannava, altresì, i convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori delle spese di giudizio, spese liquidate in complessivi euro 3.700, 00, oltre al rimborso del C.U., oltre il 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA.
III. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo la “sospensione Parte_1
dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351, co. 2 e 283 c.p.c.”
e, nel merito, di annullare e riformare la sentenza di condanna pronunciata a suo carico.
Più precisamente;
l'appellante ha chiesto di riformare le parti della sentenza testualmente riportate di seguito: “Il rapporto sottostante (corrispondente alle cartule de quibus) è stato quindi dimostrato mediante le dichiarazioni testimoniali di
[...]
e , che hanno personalmente assistito alla consegna delle CP_5 Testimone_1 somme mutuate agli odierni convenuti. In particolare, entrambe le testimoni hanno confermato che, in data 12.02.2004, nel consegnare l'assegno di euro 774,68, quale ulteriore acconto sull'importo da saldare, (i convenuti) promettevano a CP_2
e alla sig.ra che a breve avrebbero pagato il saldo. Tale Persona_1
dichiarazione è efficace ex art. 2944 c.c. (e risulta quindi infondata la eccezione di prescrizione, articolata ex adverso, prescrivendosi il diritto alla restituzione delle somme mutuate in dieci anni ex art 2946 c.c.. Il proc. attoreo ha altresì documentato come i pagamenti in acconto, delle somme dovute in restituzione del prestito, avvenissero, e sempre, da parte dei sigg.ri e . E ciò Parte_1 Pt_2
indipendentemente dalla firma apposta sul titolo cambiario richiamato in quietanza.
Tale circostanza dimostra che l'assunzione dell'impegno di restituzione fosse stata assunta, e di volta in volta parzialmente adempiuta, solidalmente dagli obbligati. La odierna domanda giudiziale è quindi fondata, e merita accoglimento nei confronti di entrambi i convenuti”.
Nel dettaglio, l'appellante ha spiegato i motivi di gravame sinteticamente indicati di seguito:
1. Con il primo motivo d'appello ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ritiene dimostrato il rapporto sottostante tra le parti e, di conseguenza, il coinvolgimento di nella vicenda relativa agli effetti cambiari a nome Parte_1
di una terza persona, ossia di;
Parte_2
2. Con il secondo motivo d'appello ha censurato la sentenza con specifico riguardo alla ritenuta ricorrenza dell'istituto del riconoscimento del debito a carico del Pt_1
[...]
3. Con il terzo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non tiene conto delle deduzioni ed eccezioni relative al pagamento effettuato dal di tutte le cambiali intestate a e al Parte_1 Controparte_1
pagamento effettuato anche in favore di e , quali CP_2 Controparte_3
cointestatari insieme a , degli effetti cambiari, nonché della deduzione Controparte_1
in merito alla insussistenza del credito a nome di;
Controparte_3
4. Con il quarto motivo di appello ha censurato la sentenza de qua per l'assenza di motivazione circa la dimostrazione, ad opera di tutte le parti attrici, dei fatti così come narrati in atto introduttivo di giudizio, ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
5. Con il quinto motivo ha censurato la mancata motivazione in ordine alla eccezione di intervenuta prescrizione formulata dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
6. Con l'ultimo motivo di appello ha censurato la mancata motivazione in ordine alla eccezione di nullità degli effetti cambiari dedotti in giudizio.
Si sono costituiti gli appellati , e , i Controparte_1 Controparte_3 CP_2
quali, riportandosi alle precedenti difese, hanno contestato l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e diritto. In definitiva, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello e la piena conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituito , nonostante il perfezionamento della PA
notifica dell'atto di citazione in appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le definitive conclusioni, all'udienza collegiale del 24.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione, con i termini di sessanta giorni e successivi venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV. Motivi della decisione
1. In via preliminare, occorre osservare che l'impugnazione proposta, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellate, è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
2. Ciò posto, l'appello merita accoglimento nel merito alla luce dei motivi innanzi illustrati.
2.1. Deve ritenersi fondato il motivo di doglianza con il quale l'appellante ha lamentato la mancata prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio dalle controparti.
Come sopra già evidenziato, il giudice di prime cure ha ritenuto le risultanze istruttorie idonee a dimostrare l'assunzione, da parte di dell'impegno di Parte_1
restituzione delle somme portate dai titoli a firma del fratello. In particolare, il primo
Giudice ha richiamato le dichiarazioni testimoniali rese e Controparte_5 [...]
, nonché le dichiarazioni scritte di quietanza in calce agli assegni che Tes_1
avrebbero evidenziato come i pagamenti in acconto avvenissero sempre da parte “dei sigg.ri e ” e ciò indipendentemente dalla firma apposta sul Parte_1 Pt_2
titolo cambiario richiamato nella relativa quietanza. Al riguardo, va evidenziato che l'appellante sin dal primo atto Parte_1
difensivo depositato nel giudizio di primo grado, ha sempre negato il proprio coinvolgimento nella vicenda dedotta in giudizio e ha contestato di essere debitore delle ulteriori somme pretese dagli attori, chiedendo il rigetto della domanda per
“difetto di legittimazione passiva”.
A fronte di tale atteggiamento difensivo, sulla base della corretta ripartizione dell'onere probatorio, incombeva senz'altro agli attori la dimostrazione del titolo della pretesa azionata in giudizio ovvero che i prestiti di denaro fossero stati fatti a entrambi i FR con assunzione di un vincolo solidale di restituzione delle medesime somme o dell'intervenuto riconoscimento da parte di del debito residuo Parte_1
azionato, come dedotto nell'originario atto introduttivo, peraltro in modo alquanto scarno e non del tutto preciso.
Alla luce della rivalutazione delle complessive acquisizioni processuali gli assunti degli odierni appellati sono rimasti sforniti di adeguata dimostrazione.
All'udienza del 29.04.2015 rilasciava le seguenti dichiarazioni Controparte_5
testimoniali:
- In ordine alla consegna delle somme, in più occasioni tra il 2000 e il 2001 (capo
2): “È vero, io sono la figlia di e LL di e ho Controparte_1 CP_2
accompagnato mia madre a consegnare i soldi, i nostri risparmi, ai FR
e . I soldi sono stati dati ad entrambi i FR”. Pt_2 Parte_1
- In ordine al rilascio di effetti cambiari, a garanzia dell'adempimento, alcuni a firma di e alcuni a firma di ” (capo 3): “È vero. Parte_3 Parte_2
Gli effetti cambiari, che riconosco nelle produzioni attoree, sono stati consegnati dai FR a mia madre al momento della consegna dei soldi Pt_1
in contanti. Riconosco nelle produzioni attoree anche le ricevute rilasciate per gli acconti ricevuti da mia madre e da mia LL per la restituzione parziale del prestito”. - In ordine alla promessa (12.02.2004) da parte dei FR che avrebbero Pt_1
pagato il saldo (capo 5): “È vero, ho accompagnato mia LL nell'occasione che dite e confermo che è vero. Erano presenti entrambi i FR”.
- In ordine alla restituzione della restante parte del prestito (capo 7): “Io ho ricevuto la restituzione dell'intera somma prestata dalle cambiali intestate a mia madre e a me personalmente, dal sig. . Per quanto riguarda il Parte_1
pagamento del restante prestito, relativo a risparmi di mia madre e di mia LL
, ha concordato il pagamento con gli avvocati Costa e CP_2 Parte_1
Mazzella, ma poi non ha rispettato i patti”.
All'udienza del 20.01.2016 rilasciava le seguenti dichiarazioni Testimone_1
testimoniali:
- In ordine alla consegna delle somme, in più occasioni tra il 2000 e il 2001 (capo
2): “È vero, ho spesso accompagnato i miei genitori e le mie sorelle e CP_2
a consegnare i soldi ai FR;
ricordo che andavamo alla CP_5 Pt_1
strada che porta giù al Lido di Ischia, dopo il parrucchiere “Picasso”; vi era un condominio, ma andavamo in un ufficio sperato dal palazzo”.
- In ordine al rilascio di effetti cambiari, a garanzia dell'adempimento, in parte a firma di ed i residui firmati “ ” (capo 3): “È vero, Parte_3 Parte_2
venivano consegnati in cambio effetti cambiari;
erano precompilati, consegnati
e firmati dai FR ”. Pt_1
- In ordine al riconoscimento (12.02.2004) da parte dei FR che Pt_1
avrebbero pagato il saldo (capo 5): “È vero, ero in compagnia di mia madre e mia LL quando il 02.05.2003 ci fu consegnato l'importo di cui dite e la ricevuta che mi viene mostrata in produzione attorea con la consegna dell'assegno fotocopiato”.
- In ordine alla restituzione della restante parte prestito (capo 7): “…Ricordo che nelle occasioni della consegna del denaro e delle restituzioni dei soldi con gli acconti c'erano entrambi i FR e e gli effetti che mi Pt_2 Parte_1
mostrate erano già compilati. Ricordo che le ricevute erano già precompilate e mia madre si preoccupava che aveva firmato lei per ricezione del denaro mentre nelle ricevute si faceva riferimento alla consegna dell'assegno a mio padre che in data 02.05.2003 non era venuto con noi”.
Le predette dichiarazioni testimoniali non sono capaci di provare la pretesa creditoria azionata in giudizio da e nei Controparte_1 CP_2 Controparte_3
confronti di entrambi i debitori con vincolo solidale tra loro, risultando insufficienti, generiche e non circostanziate. Dette dichiarazioni sono del tutto prive dei necessari riferimenti specifici alle date di erogazione dei prestiti, agli importi di denaro relativi a ciascuna datio nel corso degli anni dal 2000 al 2001 come dedotto dagli stessi originari attori, alla proprietà delle somme date in prestito nelle singole occasioni (
[...]
non veniva in alcun modo menzionato dalla teste che CP_3 Controparte_5
dichiarava di aver accompagnato la madre e la LL agli incontri con i FR Pt_1
e aggiungeva poi di aver prestato lei stessa i propri risparmi;
il teste Testimone_1
faceva generico rifermento a prestiti dei propri genitori e delle sorelle a favore dei FR e a cambiali sottoscritte da entrambi senza altra specificazione tanto Pt_1
più necessaria in considerazione del fatto che debitori cambiari non erano entrambi i FR con riguardo a ciascun titolo di pagamento). Pt_1
Le testimonianze rese da e sono assai generiche circa Controparte_5 Testimone_1
il preteso riconoscimento di debito e, in particolare, le testimoni non facevano alcun specifico riferimento alle somme portate dalle cambiali a firma “ ”. Parte_2
Al contrario, il teste riferiva che il padre si era impegnato Testimone_2 Pt_1
a pagare solo gli effetti cambiari a suo nome come successivamente fatto dallo stesso e non anche ulteriori somme.
Inoltre, le dichiarazioni di quietanza in calce agli assegni circolari in copia agli atti poiché di provenienza unilaterale dal lato dei pretesi creditori non costituiscono elemento idoneo di prova degli assunti degli odierni appellati. Va, altresì, rilevato che dette dichiarazioni non recano neanche l'esatta individuazione degli effetti cambiari pagati cui fanno riferimento non essendone indicata la data di scadenza, né il debitore cambiario. Né l'unica dichiarazione scritta in atti a firma di dal seguente Parte_1
generico tenore letterale: “sentiamoci verso metà settimana aspetto delle risposte in ordine a incassi vorrei dare qualcosa in contanti e qualcosa a scadere”, può costituire riconoscimento del debito rispetto alle somme di cui agli effetti cambiari a firma del terzo “ ” per cui è causa. Parte_2
In definitiva, l'adito Collegio ritiene che non vi sia sufficiente dimostrazione che sia debitore delle ulteriori somme azionate in giudizio rispetto a quelle Parte_1
-pacificamente già corrisposte- in relazione ai titoli a firma dell'odierno appellante con conseguente rigetto della domanda di pagamento proposta nei confronti di Pt_1
avente ad oggetto le ulteriori somme di cui ai titoli a firma “ ”.
[...] Parte_2
Dunque, l'appello deve essere accolto con conseguente rigetto della domanda proposta dagli odierni appellati nei confronti dell'appellante . Parte_1
3. L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'odierna parte appellante, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma – totale o parziale – della sentenza gravata determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese processuali. Le spese dell'intero giudizio devono essere regolate a favore dell'appellante in considerazione dell'esito finale che vede interamente soccombente le originarie parti attrici in primo grado. Dette spese si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione del D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 con riguardo al valore della causa da euro 5.201 a euro 26.000,00. Le spese del solo grado di appello vanno attribuite ai procuratori dell'appellante per dichiarazione di fattone anticipo, essendo patrocinato in primo grado anche da un Parte_1
diverso difensore e non risultando alcuna dichiarazione in merito alla mancata riscossione degli onorari da parte di questi.
Nulla va disposto sulle spese del grado di appello con riguardo a PA
, che non si costituito nel presente giudizio e nei confronti del quale nessuna
[...]
domanda è stata proposta.
P Q M
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1
sentenza appellata, rigetta la domanda proposta dagli appellati , Controparte_1
e nei confronti dell'appellante ; Controparte_3 CP_2 Parte_1
2) Condanna i predetti appellati al pagamento, in favore dell'appellante Pt_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al
[...]
primo grado, in euro 4.227,00 per competenze professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,5 per spese vive e in euro 3.933,00 per competenze professionali, oltre su dette spese il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione delle spese del giudizio di appello agli Avv.ti
Agostino Iacono e Jessica Maria Lavista per dichiarazione di fattone anticipo;
3) Nulla sulle spese del presente giudizio di appello nei confronti dell'appellato contumace;
PA
4) Ferma per il resto la sentenza appellata.
Alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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