Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 14/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott.ssa Natalino Sapone consigliere rel. dott. Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 14/2019 R.G.A.C. vertente tra
, c.f. n. in data 5 aprile 1986 a Melito Parte_1 C.F._1
P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Gatto, elettivamente domiciliato in Melito P.S. presso lo studio dell'avv. Saverio Gatto
- appellante -
e
, c.f. , n. in data 2 gennaio 1948 a Melito CP_1 C.F._2
P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Francesco Floccari
- appellato -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1705/2018, Parte_1
pubblicata in data 22 novembre 2018, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 22 novembre 2018, a definizione del proc. n. 3406/2014, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e è stato CP_1 condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 14.714,21.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, con conseguente condanna di al pagamento della somma di € 17.835,63, oltre agli CP_1
interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo.
***
2. - Estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.
1. Con ordinanza del 3 luglio 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in considerazione del decesso del difensore dell'appellato.
Con decreto presidenziale del 16.11.2024 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata riassunzione del processo ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2. Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 – secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre, in ogni caso, dalla dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo (Cass. civ., sez. un., n. 12154/2021).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione (4 luglio 2024), il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
2 Corte d'Appello
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1705/2018, pubblicata in data 22 novembre 2018, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 22 novembre 2018, a definizione del proc. n.
3406/2014, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 15.1.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
3