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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Criaco Francesco e dell'Avv. Francesco Adriano Orlando, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Micca n. 2, presso i difensori.
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Boccadamo Daniele, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in Monza, via Italia n. 50, presso il difensore.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, Sig. ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_2 [...]
per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo per il furto della vettura BMW CP_2
modello M4Coupè, targato FX568XG.
La compagnia di assicurazioni si è costituita nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la perdita del diritto all'indennità, da parte dell'assicurato,
ai sensi degli artt. 1913 e 1915, c.c., nonché degli artt. 1892 e 1893, c.c. e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Dai documenti acquisiti agli atti (contratto di locazione finanziaria, con facoltà di acquisto,
dell'11.04.2016, denuncia del 27.12.2019, contabili del pagamento del riscatto della vettura del mese di maggio, giugno, luglio ed agosto 2021, contratto di assicurazione contro il furto dell'11.09.2019 (che
CP_ prevede uno scoperto del10% e una franchigia 500), denuncia assicurazione del 22.09.2020, lettera dell'1.03.2021) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testi, Sigg. ri e
[...] Per_1 Tes_1
Confalonieri) sono emerse le seguenti circostanze.
In data 11.04.2016, l'attrice ha acquistato in leasing, con facoltà di acquisto, dalla società Volkswagen
Financial Services S.p.A. l'autovettura BMW modello M4 Coupè targata FX568XG.
In data 11.09.2019, l'attrice ha assicurato contro il furto la predetta autovettura con la compagnia di assicurazioni . CP_1
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Si osserva, al riguardo, che ai sensi dell'art. 11 del contratto di Leasing, il concedente dà mandato all'utilizzatore di trattare con le compagnie di assicurazione in occasione della liquidazione di qualsiasi danno.
pagina 2 di 6 Il predetto mandato risulta confermato, altresì, dalla comunicazione, datata 10.05.2021, mediante la quale il concedente ha autorizzato espressamente l'attrice ad esperire, nei confronti dei terzi, ogni azione afferente al risarcimento del danno.
Con riguardo al merito della causa, si osserva che parte attrice ha provato la circostanza del furto dell'autovettura.
Al riguardo, si rileva che il testimone, Sig. collaboratore dell'attrice, in sede di Per_1
escussione testimoniale, ha dichiarato di essersi recato, in data 24.12.2019, in Cinisello Balsamo via
Toscana, dove era parcheggiata l'autovettura BMW M4 e di aver accertato che la predetta vettura era stata oggetto di furto.
Si precisa, al riguardo, che deve essere rigettata l'eccezione, sollevata da parte convenuta,
concernente l'incapacità a testimoniare del predetto soggetto, in quanto non risulta portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio (art. 246, c.p.c.).
Parte convenuta ha dedotto di non essere tenuta ad indennizzare il sinistro in quanto parte attrice avrebbe reso dichiarazioni inesatte e reticenti, con dolo o colpa grave, non avendo comunicato che il veicolo oggetto di furto aveva subito degli incidenti nei cinque anni precedenti alla conclusione del contratto di assicurazione (artt. 1892 e 1893, c.c.).
Si rileva, al riguardo, che la compagnia di assicurazione, in sede di valutazione del veicolo rubato,
ha accertato che il predetto era stato oggetto di incidenti nei cinque anni precedenti e che tale circostanza non le era stata comunicata dall'assicurato.
Si osserva, peraltro, che le dichiarazioni non vere, rese dall'attrice, concernenti i precedenti sinistri subiti dalla vettura, non riguardano circostanze determinanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, ai sensi del predetto articolo 1892 c.c., per la conclusione di un contratto avente ad oggetto l'indennizzo dell'assicurato, in caso di furto;
l'assicuratore, anche se avesse conosciuto il reale stato delle cose avrebbe ugualmente dato il suo consenso per la conclusione del contratto di pagina 3 di 6 assicurazione contro il furto, in quanto la situazione reale, celata, non ha dato luogo ad una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato (furto).
Si rileva, inoltre, che compagnia di assicurazioni non ha provato che l'attrice abbia agito con dolo oppure con colta grave, nell'aver omesso di comunicarle la circostanza che la vettura era stata oggetto di appropriazione indebita nel 2018 (art. 1892, c.c.); né ha provato che tale circostanza avrebbe influito sulla valutazione del rischio e che la circostanza taciuta sia stata rilevante nella conclusione del contratto, né ha dimostrato quale premio sarebbe stato applicato se avesse saputo il vero stato delle cose (art. 1893, c.c.).
Parte convenuta ha eccepito, altresì, che l'assicurato abbia perduto il diritto all'indennizzo ovvero avrebbe diritto ad un indennizzo ridotto, in quanto il predetto non ha dato avviso all'assicurazione del furto, nel termine di tre giorni, previsto dall'art. 1913 c.c. e dalle condizioni generali del contratto (Art. 8.1 – art. 1915 c.c.).
La Suprema Corte, al riguardo, ha statuito che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. 2024, n. 19071).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito la prova né dell'intento fraudolento dell'assicurato, né che l'assicurato abbia volontariamente non adempiuto, né del pregiudizio sofferto,
per aver ricevuto la denuncia con circa 25 giorni di ritardo.
pagina 4 di 6 Stante quanto sopra, deve rigettata l'eccezione di parte convenuta e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda avanzata dall'attrice volta alla condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennizzo, in conseguenza del furto dell'autovettura.
Il Ctu, nella relazione peritale, che si ritiene congrua e priva di vizi logici, ha accertato che il valore del veicolo, al momento, del furto fosse di € 31.754,20.
In forza delle condizioni di polizza, l'indennizzo dovuto all'attrice deve essere quantificato, quindi,
come segue: € 31.754, 20, dedotta la quota rappresentativa dello scoperto, pari al 10%, di € 3.175,42,
nonché l'importo della franchigia, pari ad € 500,00, e si addiviene, pertanto, alla quantificazione dell'importo complessivo di € 28.078,78, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Con riguardo alla domanda avanzata dall'attrice relativa alla rivalutazione monetaria della somma rappresentante l'indennizzo, si osserva che la Suprema Corte ha statuito al riguardo che “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. 2023, n. 16229).
Per tale motivo, l'importo di € 28.078, 78 deve essere rivalutato;
si addiviene, per l'effetto, alla complessiva somma di € 32.908,33.
Stante quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice,
dell'importo pari ad € 32.908,33, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, secondo il principio di soccombenza, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 - condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla CP_1
società in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 32.908,33, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio,
liquidate in complessivi € 7.916,00 (di cui € 300,00 per esborsi, € 7.616,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di ctu.
Monza, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Criaco Francesco e dell'Avv. Francesco Adriano Orlando, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Micca n. 2, presso i difensori.
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Boccadamo Daniele, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in Monza, via Italia n. 50, presso il difensore.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, Sig. ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_2 [...]
per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo per il furto della vettura BMW CP_2
modello M4Coupè, targato FX568XG.
La compagnia di assicurazioni si è costituita nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la perdita del diritto all'indennità, da parte dell'assicurato,
ai sensi degli artt. 1913 e 1915, c.c., nonché degli artt. 1892 e 1893, c.c. e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Dai documenti acquisiti agli atti (contratto di locazione finanziaria, con facoltà di acquisto,
dell'11.04.2016, denuncia del 27.12.2019, contabili del pagamento del riscatto della vettura del mese di maggio, giugno, luglio ed agosto 2021, contratto di assicurazione contro il furto dell'11.09.2019 (che
CP_ prevede uno scoperto del10% e una franchigia 500), denuncia assicurazione del 22.09.2020, lettera dell'1.03.2021) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testi, Sigg. ri e
[...] Per_1 Tes_1
Confalonieri) sono emerse le seguenti circostanze.
In data 11.04.2016, l'attrice ha acquistato in leasing, con facoltà di acquisto, dalla società Volkswagen
Financial Services S.p.A. l'autovettura BMW modello M4 Coupè targata FX568XG.
In data 11.09.2019, l'attrice ha assicurato contro il furto la predetta autovettura con la compagnia di assicurazioni . CP_1
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Si osserva, al riguardo, che ai sensi dell'art. 11 del contratto di Leasing, il concedente dà mandato all'utilizzatore di trattare con le compagnie di assicurazione in occasione della liquidazione di qualsiasi danno.
pagina 2 di 6 Il predetto mandato risulta confermato, altresì, dalla comunicazione, datata 10.05.2021, mediante la quale il concedente ha autorizzato espressamente l'attrice ad esperire, nei confronti dei terzi, ogni azione afferente al risarcimento del danno.
Con riguardo al merito della causa, si osserva che parte attrice ha provato la circostanza del furto dell'autovettura.
Al riguardo, si rileva che il testimone, Sig. collaboratore dell'attrice, in sede di Per_1
escussione testimoniale, ha dichiarato di essersi recato, in data 24.12.2019, in Cinisello Balsamo via
Toscana, dove era parcheggiata l'autovettura BMW M4 e di aver accertato che la predetta vettura era stata oggetto di furto.
Si precisa, al riguardo, che deve essere rigettata l'eccezione, sollevata da parte convenuta,
concernente l'incapacità a testimoniare del predetto soggetto, in quanto non risulta portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio (art. 246, c.p.c.).
Parte convenuta ha dedotto di non essere tenuta ad indennizzare il sinistro in quanto parte attrice avrebbe reso dichiarazioni inesatte e reticenti, con dolo o colpa grave, non avendo comunicato che il veicolo oggetto di furto aveva subito degli incidenti nei cinque anni precedenti alla conclusione del contratto di assicurazione (artt. 1892 e 1893, c.c.).
Si rileva, al riguardo, che la compagnia di assicurazione, in sede di valutazione del veicolo rubato,
ha accertato che il predetto era stato oggetto di incidenti nei cinque anni precedenti e che tale circostanza non le era stata comunicata dall'assicurato.
Si osserva, peraltro, che le dichiarazioni non vere, rese dall'attrice, concernenti i precedenti sinistri subiti dalla vettura, non riguardano circostanze determinanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, ai sensi del predetto articolo 1892 c.c., per la conclusione di un contratto avente ad oggetto l'indennizzo dell'assicurato, in caso di furto;
l'assicuratore, anche se avesse conosciuto il reale stato delle cose avrebbe ugualmente dato il suo consenso per la conclusione del contratto di pagina 3 di 6 assicurazione contro il furto, in quanto la situazione reale, celata, non ha dato luogo ad una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato (furto).
Si rileva, inoltre, che compagnia di assicurazioni non ha provato che l'attrice abbia agito con dolo oppure con colta grave, nell'aver omesso di comunicarle la circostanza che la vettura era stata oggetto di appropriazione indebita nel 2018 (art. 1892, c.c.); né ha provato che tale circostanza avrebbe influito sulla valutazione del rischio e che la circostanza taciuta sia stata rilevante nella conclusione del contratto, né ha dimostrato quale premio sarebbe stato applicato se avesse saputo il vero stato delle cose (art. 1893, c.c.).
Parte convenuta ha eccepito, altresì, che l'assicurato abbia perduto il diritto all'indennizzo ovvero avrebbe diritto ad un indennizzo ridotto, in quanto il predetto non ha dato avviso all'assicurazione del furto, nel termine di tre giorni, previsto dall'art. 1913 c.c. e dalle condizioni generali del contratto (Art. 8.1 – art. 1915 c.c.).
La Suprema Corte, al riguardo, ha statuito che “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. 2024, n. 19071).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito la prova né dell'intento fraudolento dell'assicurato, né che l'assicurato abbia volontariamente non adempiuto, né del pregiudizio sofferto,
per aver ricevuto la denuncia con circa 25 giorni di ritardo.
pagina 4 di 6 Stante quanto sopra, deve rigettata l'eccezione di parte convenuta e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda avanzata dall'attrice volta alla condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennizzo, in conseguenza del furto dell'autovettura.
Il Ctu, nella relazione peritale, che si ritiene congrua e priva di vizi logici, ha accertato che il valore del veicolo, al momento, del furto fosse di € 31.754,20.
In forza delle condizioni di polizza, l'indennizzo dovuto all'attrice deve essere quantificato, quindi,
come segue: € 31.754, 20, dedotta la quota rappresentativa dello scoperto, pari al 10%, di € 3.175,42,
nonché l'importo della franchigia, pari ad € 500,00, e si addiviene, pertanto, alla quantificazione dell'importo complessivo di € 28.078,78, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Con riguardo alla domanda avanzata dall'attrice relativa alla rivalutazione monetaria della somma rappresentante l'indennizzo, si osserva che la Suprema Corte ha statuito al riguardo che “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (Cass. 2023, n. 16229).
Per tale motivo, l'importo di € 28.078, 78 deve essere rivalutato;
si addiviene, per l'effetto, alla complessiva somma di € 32.908,33.
Stante quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice,
dell'importo pari ad € 32.908,33, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, secondo il principio di soccombenza, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 - condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla CP_1
società in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 32.908,33, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio,
liquidate in complessivi € 7.916,00 (di cui € 300,00 per esborsi, € 7.616,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di ctu.
Monza, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
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