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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa EL HI, chiamato il procedimento iscritto al n. 882/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente nonché l'avv.
AR MA AI in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Cammalleri in subordine chiede la rinnovazione della CTU con nuovo consulente.
Il Giudice Onorario
Ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.54 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa EL HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata Palermo (PA) il 12.10.1957 ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Cammalleri per mandato in C.F._1
atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/10/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno civile di invalidità, negato dal CTU
nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, esaminate le conclusioni delle parti, all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott.ssa nominato in Persona_1
questa fase di opposizione, ha concluso riconoscendo alla ricorrente una invalidità del 67%,
escludendo in tal modo la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento della dell'assegno di invalidità “Per la valutazione medico-legale applicando le tabelle del D. M. del
05.02.92 è possibile far riferimento ai seguenti codici:… Malattia cerebro vascolare cronica 11%+
Miocardiopatia ipertensiva 21%+obesità conartrosi 40%+ insulino-resistenza (con analogia diretta
con la pancreatite cronica) 21%=con somma a scalare di AR per patologie coesistenti 67%.
Valutata l'incidenza funzionale delle patologie sopra descritte si può concludere per la Sig.ra Pt_1
con la NON sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno mensile di assistenza in quanto
soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con la
decorrenza della data di presentazione della domanda amministrativa (16.10.23)”
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili. Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 29.10.2025
Il Giudice Onorario
EL HI