Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1979, n. 609
Articolo 2
Versione
8 dicembre 1979
Art. 1.
A decorrere dal 1 febbraio 1980, le variazioni nella misura mensile dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e del commercio.
Le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale per l'anno 1980 conseguenti alle variazioni trimestrali di cui al precedente comma, saranno corrisposte, rispettivamente, nei mesi di aprile, luglio, ottobre 1980 e gennaio 1981, insieme con la differenza relativa alle mensilita' immediatamente precedenti.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1979